I provvedimenti spiegati alle aziende
con guide, checklist, modelli; AI assisted
Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



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Linee guida 01/2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto dei veicoli connessi e delle applicazioni legate alla mobilità Versione 2.0 adottate il 9 marzo 2021

abstract:



Documento annotato il 01.02.2023 Fonte: GPDP
Link: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-08/edpb_g




analisi:

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index:




testo:

E

estimated reading time: 94 min Adottato 1
Linee guida 01/2020 sul Trattamento dei Dati personali nel
contesto dei veicoli connessi e delle applicazioni legate alla
mobilità
Versione 2.0
adottate il 9 marzo 2021

Adottato 2
Cronologia delle versioni
Versione 2.0 9 marzo 2021 Adozione delle linee guida
dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0 28 gennaio 2020 Adozione delle linee guida per
consultazione pubblica

Adottato 3
Indice
1 INTRODUZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ 4
1.1 Lavori correlati ................................ ................................ ................................ ......................... 5
1.2 Diritto applicabile ................................ ................................ ................................ .................... 6
1.3 Ambito di applicazione ................................ ................................ ................................ ............ 8
1.4 Definizioni ................................ ................................ ................................ .............................. 12
1.5 Rischi relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati ................................ .... 14
2 RACCOMANDAZIONI GENERALI ................................ ................................ ................................ .... 17
2.1 Categorie di dati ................................ ................................ ................................ .................... 17
2.2 Finalità ................................ ................................ ................................ ................................ ... 19
2.3 Pertinenza e min imizzazione dei dati ................................ ................................ .................... 19
2.4 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ...... 19
2.5 Informazione ................................ ................................ ................................ ......................... 23
2.6 Diritti dell'interessato ................................ ................................ ................................ ............ 25
2.7 Sicurezza ................................ ................................ ................................ ................................ 26
2.8 Trasferimento di Dati personali a terzi ................................ ................................ .................. 27
2.9 Trasferimento di Dati personali al di fuori dell'UE/del SEE ................................ ................... 27
2.10 Uso di tecnologie Wi -Fi di bordo ................................ ................................ ........................... 28
3 STUDI DI CASI ................................ ................................ ................................ ................................ .28
3.1 Prestazione di un servizio da parte di un terzo ................................ ................................ ..... 28
3.2 eCall ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 32
3.3 Studi sull'incidentalità ................................ ................................ ................................ ........... 35
3.4 Furto d'auto ................................ ................................ ................................ ........................... 37

Adottato 4
Il comitato europeo per la protezione dei dati,
visto l 'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR "),
visto l 'accordo SEE, in particolare l 'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato
misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 1,
visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,
HA ADOTTATO LE SEGUE NTI LINEE GUIDA
1 INTRODUZIONE
1. Simbolo dell 'economia del XX secolo, l 'automobi le è uno dei beni di consumo di massa che
hanno influenzato la società nel suo complesso. Solitamente associate al concetto di libertà,
le automobili sono spesso considerate più di un semplice mezzo di trasporto. Di fatto esse
rappresentano un ambito priva to in cui le persone possono godere di una certa autonomia
decisionale al riparo da interferenze esterne. Oggi, mentre i veicoli connessi si apprestano a
diventare prodotti di largo consumo, tale visione non corrisponde più alla realtà. La
connettività di bordo si sta rapidamente estendendo dai modelli di lusso e dai marchi di
fascia alta ai modelli di fascia media realizzati in grandi quantità e i veicoli si stanno
trasformando in enormi hub di dati. Non solo i veicoli ma anche i conducenti e i passeggeri
sono sempre più connessi. Infatti molti modelli lanciati sul mercato negli ultimi anni
integrano sensori e apparecchiature di bordo connesse, capaci di raccogliere e registrare,
tra l 'altro, le prestazioni del motore, le abitudini di guida, i luoghi visita ti e, potenzialmente,
persino i movimenti oculari del conducente, la frequenza cardiaca oppure dati biometrici al
fine di identificare in maniera univoca una data persona fisica 2.
2. Il Trattamento di questi dati avviene in un ecosistema complesso, che non è limitato agli
operatori tradizionali del settore automobilistico ma è anche plasmato dall 'emergere di
nuovi operatori dell 'economia digitale. Questi nuovi operatori potranno offrire servizi di
infotainment quali musica online, informazioni sul traffico e sulle condizioni stradali, oppure
fornire sistemi e servizi di assistenza alla guida, ad esempio software di guida autonoma,
aggiornamenti sullo stato del veicolo, assicurazioni basate sull 'uso ( usage -based ) o
mappatura dinamica. Inoltre poiché i veicoli s ono connessi tramite reti di comunicazione
elettronica, anche i gestori delle infrastrutture stradali e gli operatori di telecomunicazione
coinvolti in questo processo svolgono un ruolo importante per quanto riguarda le potenziali
operazioni di trattamento che interessano i Dati personali di conducenti e passeggeri.
1I riferimenti agli "Stati membri" nel presente documento sono da intendersi come riferimenti agli "Stati
membri del SEE".2Infografica "Data and the connected car" del Future of privacy Forum; https://fpf.org/wp -
content/uploads/2017/06/2017_0627 -FPF -Connected -Car -Infographic -Version -1.0.pdf .

Adottato 5
3. Inoltre i veicoli connessi stanno generando crescenti quantità di dati che possono essere
considerati, per la maggior parte, Dati personali in quanto riferiti a conducenti o passeggeri.
Anche q ualora non siano direttamente correlati a un nominativo ma si riferiscano ad aspetti
tecnici e a caratteristiche del veicolo, i dati raccolti da un 'automobile connessa
riguarderanno comunque il conducente o i passeggeri. A titolo di esempio i dati riguarda nti
lo stile di guida o la distanza percorsa, i dati relativi all 'usura di parti del veicolo, i dati relativi
all 'ubicazione o quelli raccolti da videocamere possono riguardare il comportamento del
conducente nonché informazioni concernenti altre persone c he potrebbero trovarsi
all 'interno del veicolo, oppure interessati che si trovano nelle vicinanze. Tali dati tecnici sono
prodotti da una persona fisica e consentono la sua identificazione diretta o indiretta da parte
del Titolare del Trattamento o di un t erzo. Il veicolo può essere considerato un terminale
utilizzabile da diversi utenti. Pertanto, come accade per i personal computer, questa
potenziale pluralità di utenti non influisce sulla natura personale dei dati.
4. Nel 2016 la Fédération Internationale d e l 'Automobile (FIA) ha organizzato una campagna a
livello europeo dal titolo "My Car My Data "per sondare l 'opinione dei cittadini europei
riguardo alle automobili connesse 3. La campagna ha rivelato un forte interesse dei
conducenti nei confronti della connettività ma ha anche evidenziato la necessità di
esercitare una sorveglianza sull 'uso dei dati prodotti dai veicoli e l 'importanza di
ottemperare alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ciascuna delle
parti interessate la sfida consiste dunque nell 'integrare la dimensione della "protezione dei
dati personali "sin dalla fase di progettazione del prodotto e nell 'offrire trasparenza agli
utilizzatori di automobili oltre alla possibilità di esercitare il controllo in relazione ai lor o dati
come previsto al considerando 78 del GDPR. Tale approccio contribuisce a rafforzare la
fiducia degli utenti e dunque lo sviluppo a lungo termine di tali tecnologie.
1.1 Lavori correlati
5. I veicoli connessi sono ampiamente diventati oggetto di regolamenta zione nell 'ultimo
decennio, in particolare negli ultimi due anni. A livello nazionale e internazionale sono stati
dunque pubblicati vari lavori in materia di sicurezza e privacy dei veicoli connessi. Tali
normative e iniziative mirano a integrare con norme settoriali i quadri esistenti in materia di
protezione dei dati e di tutela della vita privata o a fornire orientamenti ai professionisti.
1.1.1 Iniziative a livello europeo e internazionale
6. A decorrere dal 31 marzo 2018 un sistema eCall di bordo basato sul 112 è obbligatorio su
tutti i nuovi tipi di veicoli M1 e N1 (autovetture e veicoli leggeri) 4,5. Nel 2006 il Gruppo di
lavoro Articolo 29 aveva già adottato un documento di lavoro sulle implicazioni in materia
di protezione dei dati e rispetto della vita priva ta dell 'iniziativa eCall 6. Inoltre, come discusso
in precedenza, ad ottobre del 2017 il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha adottato un parere sul
3Campagna "My Car My Data", http://www.mycarmydata.eu/ . 4The interoperable EU -wide eCall, https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_en . 5Decisi one n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in
tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
(Testo rilevante ai fini del SEE), https://eur -lex.europa.eu/legal -content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0585 . 6Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della vita privata
dell'iniziativa eCall, https://ec.europa.eu/justice/article -29/documentation/opinion -
recommendation/files/2006/wp125_it.pdf .

Adottato 6
trattamento dei Dati personali nel contesto dei sistemi di trasporto intelligente cooperativi
(C-ITS).
7. A gennaio del 2017 l 'Agenzia dell 'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) ha pubblicato
uno studio incentrato sulla cibersicurezza e sulla resilienza delle automobili intelligenti che
elenca i componenti sensibili nonché le min acce, i rischi e i fattori di atte nuazione
corrispondenti e le possibili misure di sicurezza da attuare 7. A settembre del 2017 la
conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita
privata (ICDPPC) ha adottato una risoluzione sui veicoli connessi 8. Infi ne ,ad aprile del 2018
anche il gruppo di lavoro internazionale sulla tutela dei dati nelle telecomunicazioni
(IWGDPT) ha adottato un documento di lavoro sui veicoli connessi 9.
1.1.2 Iniziative nazionali dei membri del comitato europeo per la protezione dei dat i (EDPB)
8. A gennaio del 2016 la conferenza delle autorità tedesche federali e statali per la protezione
dei dati e l 'associazione tedesca dell 'industria automobilistica (VDA) hanno pubblicato una
dichiarazione comune sui principi della protezione dei dati n ei veicoli connessi e non
connessi 10. Ad agosto del 2017 il Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV)
britannico ha pubblicato un documento di orientamento che stabilisce i principi della
cibersicurezza per i veicoli connessi e automatizzati al fi ne di sensibilizzare alla questione il
settore automobilistico 11. Ad ottobre del 2017 l 'autorità francese per la protezione dei dati,
la Commission Nationale de l 'Informatique et des Libertés (CNIL), ha pubblicato un
pacchetto di conformità per le automobil i connesse allo scopo di fornire alle parti
interessate una serie di indicazioni su come integrare la protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita in modo che gli interessati possano esercitare
un controllo efficace sui dati c he li riguardano 12.
1.2 Diritto applicabile
9. Il quadro giuridico dell 'UE pertinente è costituito da l GDPR, che si applica ogniqualvolta un
trattamento di dati nel contesto dei veicoli connessi comport iil Trattamento di dati personali
di persone fisiche.
10. Oltre al GDPR, la direttiva 2002/58/CE, riveduta dalla direttiva 2009/136/CE (di seguito
"direttiva e -privacy "),definisce una norma specifica per tutti gli operatori che intendono
archiviare informazioni o accedere a informazioni archiviate nell 'apparecch iatura
terminale di un abbonato o di un utente nello Spazio economico europeo (SEE).
7"Cyber sec urity and resilience of smart cars", https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber -security -and -
resilience -of-smart -cars . 8"Resolution on data protectio n in automated and connected vehicles",
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/resolution -on -data -prot ection -in-automated -and -
connected -vehicles_en_1.pdf . 9Documento di lavoro "Connected Vehicles", https://www.datenschutz -berlin.de/infothek -und -
service/veroeffentlichungen/working -paper/ . 10"Data protection aspects of using connected and non -connected vehicles",
https://www.ld a.bayern.de/media/dsk_joint_statement_vda.pdf . 11Principles of cyber security for connected and automated vehicles,
https://www.gov .uk/government/publications/principles -of-cyber -security -for -connected -and -automated -
vehicles . 12Pacchetto di conformità per un uso Responsabile dei dati nelle automobili connesse,
https://www.cnil.fr/en/connected -vehicles -compliance -package -responsible -use -data .

Adottato 7
11. Di fatto sebbene la maggioranza delle disposizioni contenute nella direttiva e -privacy
(articolo 6, articolo 9 ecc.) si applichi soltanto ai fornitori di servizi di comun icazione
elettronica accessibili al pubblico e ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione,
l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e -privacy costituisce una disposizione di carattere
generale. Esso si applica non soltanto ai servizi di comunicazion e elettronica ma anche a
qualsiasi soggetto , sia ess o pubblic o o privat o, che registri o legga informazioni su
un 'apparecchiatura terminale indipendentemente dalla natura dei dati che sono archiviati
o a cui si accede.
12. Per quanto riguarda il concetto di "apparecchiatura terminale ", la definizione è fornita dalla
direttiva 2008/63/CE 13. L 'articolo 1, lettera a), definisce le apparecchiature terminali come
"le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all 'interfaccia di una rete
pubblica di tel ecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi
i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o
via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l 'apparecchiatura è interp osta fra il
terminale e l 'interfaccia della rete pubblica; b) le apparecchiature delle stazioni terrestri per
i collegamenti via satellite ".
13. Pertanto, a condizione che siano soddisfatti i suddetti criteri, il veicolo connesso e il
dispositivo ad esso collegato dovrebbero essere considerati "apparecchiature terminali "
(alla stregua di un computer, di uno smartphone o di una smart TV) e trovano a pplicazione,
ove pertinente, le disposizioni dell 'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e -privacy.
14. Come delineato dall 'EDPB nel parere 5/2019 sull 'interazione tra la direttiva e -privacy e il
GDPR 14, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e -privacy prevede che, di norma, e fatte salve
le deroghe a detta norma di cui al punto 17 in appresso, l 'archiviazione di informazioni o
l'accesso ad informazioni già archiviate nell 'apparecchiatura terminale di un abbonato o
utente richiedano il suo Consenso preli minare. Nella misura in cui le informazioni archiviate
nel dispositivo dell 'utente finale costituiscono dati personali, l 'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva e -privacy prevale sull 'articolo 6 del GDPR con riguardo alle attività di archiviazione
di o a ccesso a tali informazioni 15. Qualunque operazione di Trattamento di dati personali
successiva alle operazioni di Trattamento di cui sopra, compreso il Trattamento di dati
personali ottenuti mediante l 'accesso a informazioni nell 'apparecchiatura terminale, per
essere lecita deve avere un fondamento giuridico a norma dell 'articolo 6 del GDPR 16.
15. Poiché, al momento di richiedere il Consenso all 'archiviazione delle informazioni o
all 'accesso alle stesse a norma dell 'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e -pri vacy, il titolare
del Trattamento dovrà comunicare all 'interessato tutte le finalità del trattamento, compreso
qualsiasi Trattamento successivo alle operazioni di cui sopra (ossia il "trattamento
successivo "), il Consenso a norma dell 'articolo 6 del GDPR c ostituirà in genere il fondamento
13Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle
apparecchiature terminali di telecomunicazio ni (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE),
https://eur -lex.europa.eu/legal -content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0063 . 14Comitato europeo per la protezione dei dati, Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva e -privacy e il
regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolar e per quanto concerne competenze, compiti e
poteri delle autorità per la protezione dei dati , adottato il 12 marzo 2019 (di seguito "parere 5/2019"),
punto 40. 15Ibidem, punto 40.16Ibidem, punto 41.

Adottato 8
giuridico più adeguato su cui basare il Trattamento dei Dati personali successivo a dette
operazioni (nella misura in cui la finalità del Trattamento successivo sia compresa
dall 'interessato che esprime il suo consenso, cf r. i punti 53 -54 in appresso). Pertanto il
consenso costituirà probabilmente il fondamento giuridico sia per l 'archiviazione delle
informazioni e l 'accesso alle informazioni già archiviate sia per il Trattamento successivo di
dati personali 17. Di fatto nel valutare l 'osservanza dell 'articolo 6 del GDPR si dovrebbe tenere
conto del fatto che il Trattamento nel suo complesso comporta specifiche attività per le quali
il legislatore dell 'UE ha cercato di offrire un 'ulteriore tutela 18. Inoltre, nell 'individuare la base
giuridica appropriata, i titolari del Trattamento devono tenere conto dell 'impatto sui diritti
degli interessati in maniera da rispettare il principio di correttezza 19. La conclusione è che i
titolari del Trattamento non possono invocare l 'articolo 6 del GDPR per ridurre l 'ulteriore
tutela offerta dall 'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e -privacy.
16. L'EDPB ricorda che il concetto di Consenso nella direttiva e -privacy corrisponde al concetto
di Consenso nel GDPR e deve soddisfare tutti i requisiti e le condizioni per il Consenso di cui
all 'articolo 4, punto 11, e all 'articolo 7 del GDPR.
17. Sebbene il principio fondante sia costituito dal consenso, l 'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva e -privacy consente tuttavia di esonerare l 'archiviazione di i nformazioni o l 'accesso
a informazioni già archiviate nell 'apparecchiatura terminale dall 'obbligo del consenso
informato qualora l 'operazione soddisfi uno dei criteri seguenti:
 deroga 1: abbia luogo al solo fine di effettuare la trasmissione di una comuni cazione
su una rete di comunicazione elettronica;
 deroga 2: abbia luogo nella misura strettamente necessaria per consentire al fornitore
di un servizio della società dell 'informazione esplicitamente richiesto dall 'abbonato o
dall 'utente di erogare tale ser vizio.
18. In tali casi il Trattamento di dati personali, compresi i Dati personali ottenuti mediante
l'accesso a informazioni archiviate nell 'apparecchiatura terminale, si fonda su una delle basi
giuridiche fornite dall 'articolo 6 del GDPR. Ad esempio il con senso non è richiesto laddove il
trattamento dei dati sia necessario per fornire servizi di navigazione GPS richiesti
dall 'interessato qualora tali servizi siano qualificabili come servizi della società
dell 'informazione.
1.3 Ambito di applicazione
19. L'EDPB desi dera sottolineare che le presenti linee guida intendono facilitare l 'osservanza
della normativa in rapporto a l Trattamento di Dati personali effettuato da un 'ampia gamma
di parti interessate che operano in questo contesto. Il presente documento, tuttavia, non è
finalizzato a illustrare tutti i casi d 'uso possibili in tale contesto, né a fornire orientament i
per ogni possibile situazione specifica.
17Il Consenso richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, de lla direttiva "e -privacy" e il Consenso necessario come
fondamento giuridico per il Trattamento dei dati (articolo 6 del GDPR) per la medesima finalità specifica
possono essere ottenuti nello stesso momento (ad esempio mediante la selezione di una casella che indichi con
chiarezza l'oggetto del Consenso espresso dall'interessato).18Parere 5/2019, punto 41.19Comitato europeo per la protezione dei dati, Linea guida 2/2019 sul Trattamento di Dati personali ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento gen erale sulla protezione dei dati nel contesto della
fornitura di servizi online agli interessati , Versione 2.0, 8 ottobre 2019, punto 1.

Adottato 9
20. Ilpresente documento si concentra, in particolare, sul Trattamento dei Dati personali in
relazione all 'uso non professionale di veicoli connessi da parte degli interessati :conducenti,
passeggeri, proprietari di veicoli, altri utenti della strada ecc. Più specificamente il
documento riguarda i dati personali: i) trattati all 'interno del veicolo, ii) scambiati tra il
veicolo e i dispositivi personali ad esso connessi (ad esempio lo smartphone dell 'utente)
oppure iii) raccolti localmente nel veicolo ed esportati verso soggetti estern i(ad esempio
case costruttrici , gestori di infrastrutture, imprese di assicurazione, officine di riparazione)
ai fini di un ulteriore trattamento.
21. Nel presente documento la definizione di veicolo connesso deve essere interpretata in senso
lato. Il veicolo connesso può essere definito come un veicolo dotato di numerose centraline
elettroniche di controllo (ECU) collegate tra loro per mezzo di una rete di bordo, nonché di
strumenti di connettività che consentono di condividere informazioni con altri dispositivi
interni ed esterni al veic olo. Ciò consente lo scambio di dati tra il veicolo e i dispositivi
personali ad esso collegati, ad esempio per il mirroring delle applicazioni mobili sull 'unità di
informazione e intrattenimento in-dash [sul cruscotto] della vettura. Inoltre lo sviluppo d i
applicazioni mobili stand -alone , ossia indipendenti dal veicolo (ad esempio basate
esclusivamente sull 'utilizzo dello smartphone), che forniscono assistenza ai conducenti,
rientra nell 'oggetto del presente documento, in quanto tali applicazioni contribui scono a
determinare le capacità di connettività del veicolo anche qualora, di fatto, non si basino di
per sé sullo scambio di dati con il veicolo stesso. Le applicazioni per i veicoli connessi sono
molteplici e diversificate. Di seguito se ne forniscono al cuni esempi 20.
22. Gestione della mobilità: funzioni che consentono ai conducenti di raggiungere la
destinazione in tempi brevi e in maniera efficiente sul piano dei costi, fornendo informazioni
tempestive riguardanti la navigazione GPS, la presenza di condizio ni ambientali
potenzialmente pericolose (ad esempio ghiaccio sulle strade), la congestione del traffico o
la presenza di lavori stradali, parcheggi o autofficine, il consumo ottimizzato del carburante
o i pedaggi stradali.
23. Gestione del veicolo: funzioni intese ad aiutare i conducenti a ridurre i costi d 'esercizio e a
migliorare la facilità di utilizzo, ad esempio avvisi sullo stato del veicolo e avvisi di
manutenzione programmata, Trasferimento dei dati relativi all 'utilizzo (ad esempio per i
servizi di ri parazione del veicolo), assicurazioni personalizzate di tipo "Pay As/How You
Drive ", operazioni a distanza (ad esempio impianto di riscaldamento) o configurazioni del
profilo (ad esempio posizion amento dei sedili).
24. Sicurezza stradale: funzioni che avvisano il conducente riguardo a pericoli esterni e risposte
interne, ad esempio protezione in caso di collisione, avvisi di pericolo, avvisi di deviazione
dalla corsia di marcia, rilevamento della stanchezza del conducente, chiamata d 'emergenza
(eCall) o "scatol e nere "(registratori di dati relativi ad eventi incidentali) utilizzate a fini di
indagine.
25. Intrattenimento: funzioni che forniscono informazioni e offrono intrattenimento al
conducente e ai passeggeri, ad esempio interfacce con gli smartphone (chiamate t elefoniche
a mani libere, SMS vocali), hotspot WLAN, musica, video, internet, social media, servizi di
mobile office o servizi di "domotica ".
20PwC Strategy 2014. "In the fast lane. The bright future of connected cars",
https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_In -the -Fast -Lane.pdf .

Adottato 10
26. Assistenza alla guida: funzioni che comportano l 'automazione parziale o totale della guida,
ad esempio assistenza operativa o guida autonoma in presenza di traffico intenso, nelle
manovre di parcheggio o sulle autostrade.
27. Benessere: funzioni che monitorano il comfort del conducente, la sua capacità di guidare e
la sua idoneità alla guida, come ad esempio il rilevament o della stanchezza o l 'assistenza
medica.
28. Pertanto i veicoli possono nascere già connessi o no e i Dati personali possono essere raccolti
con mezzi diversi, ossia: i) sensori di bordo, ii) telematic box o iii) applicazioni mobili (ad
esempio accessibili da un dispositivo appartenente al conducente). Per rientrare nell 'ambito
di applicazione del presente documento le applicazioni mobili devono essere correlate
all 'ambiente di guida. Ad esempio le applicazioni di navigazione GPS rientrano nell 'ambito
del pres ente documento. Sono invece escluse dall 'ambito delle presenti linee guida le
applicazioni le cui funzionalità si limitano a suggerire ai conducenti luoghi di interesse
(ristoranti, monumenti storici ecc.).
29. Molti dei dati generati da un veicolo connesso r iguardano persone fisiche identificate o
identificabili e pertanto costituiscono dati personali. Ad esempio i dati comprendono dati
direttamente identificativi (come l 'identità completa del conducente) e dati indirettamente
identificativi , quali informazioni dettagliate sui viaggi effettuati, i dati sull 'utilizzo del veicolo
(riguardanti, ad esempio, lo stile di guida o la distanza percorsa) o i dati tecnici del veicolo
(ad esempio dati relativi all 'usura di parti del veicolo), che, messi in relaz ione con altri dati e
soprattutto con il numero di identificazione del veicolo (VIN), possono permettere di risalire
a una persona fisica. I Dati personali nei veicoli connessi possono comprendere anche
metadati, ad esempio relativi allo stato di manutenzi one del veicolo. In altri termini
qualunque dato associabile a una persona fisica rientra quindi nell 'ambito di applicazione
del presente documento.
30. L'ecosistema del veicolo connesso comprende un 'ampia gamma di operatori interessat i. Più
precisamente tale ecosistema comprende operatori tradizionali del settore automobilistico
e operatori emergenti del settore digitale. Le presenti linee guida sono pertanto rivolte alle
case costruttrici di veicoli, ai produttori di accessori e ai fornitori di componenti, ai riparatori
di autoveicoli, alle concessionarie automobilistiche, ai fornitori di servizi automobilistici, ai
gestori di parchi veicoli, alle compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, ai fornitori di
servizi di intrattenimento, agli operatori di tel ecomunicazioni, ai gestori di infrastrutture
stradali e alle amministrazioni pubbliche, nonché agli interessati. L 'EDPB sottolinea che le
categorie di interessati saranno diverse in rapporto al singolo servizio (ad esempio
conducenti, proprietari, passegge ri ecc.). Il suddetto elenco non è esaustivo, in quanto
l'ecosistema è costituito da una vasta gamma di servizi, alcuni dei quali richiedono
l'autenticazione o l 'identificazione diretta mentre altri non necessitano di autenticazione o
identificazione.
31. Alcuni trattamenti di dati da parte di persone fisiche all 'interno del veicolo sono effettuati
"per l 'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico " e di
conseguenza sono esclusi dall 'ambito di applicazione del GDPR 21. Ciò riguarda, in particolare,
l'uso esclusivo di Dati personali all 'interno del veicolo da parte degli interessati che li hanno
trasmessi al quadro strumenti del veicolo. Tuttavia l 'EDPB ricorda che, conformemente al
21Cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del GDPR.

Adottato 11
considerando 18, il GDPR "si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del
trattamento che forniscono i mezzi per trattare Dati personali nell 'ambito di tali attività a
carattere personale o domestico ".
1.3.1 Quali operazioni non rientrano nell 'ambito di applicazione del presente documento
32. I datori di lavoro che forniscono autovetture aziendali ai loro dipendenti potrebbero
decidere di monitorare le azioni dei dipendenti (ad esempio per garantire la sicurezza del
dipendente, delle merci o dei veicoli, per assegnare risorse, per tenere traccia di un ser vizio
e addebitarne il costo o per controllare le ore di lavoro). Il Trattamento di dati effettuato dai
datori di lavoro in tale contesto solleva considerazioni che attengono specificamente
all 'ambito dei rapporti di lavoro e che potrebbero essere discipli nate da normative del lavoro
a livello nazionale sulle quali le presenti linee guida non possono soffermarsi 22.
33. Anche se il Trattamento di dati nel contesto dei veicoli commerciali destinati all 'uso
professionale (ad esempio trasporto pubblico) , dei traspor ti condivisi e della soluzione MaaS
(Mobility -as-a-Service) potrebbe sollevare considerazioni specifiche che esulano dall 'ambito
di applicazione delle presenti linee guida generali, molti dei principi e delle raccomandazioni
formulati nel presente document o saranno applicabili anche a tali tipologie di trattamento.
34. Poiché sono sistemi abilitati alla connessione radio, i veicoli connessi sono soggetti al
tracciamento passivo, ad esempio al tracciamento Wi -Fi o Bluetooth. In tal senso non
differiscono da altr i dispositivi connessi e rientrano nell 'ambito di applicazione della
direttiva e -privacy, che è attualmente in fase di revisione. Ne consegue che è esclusa
dall 'ambito del presente documento anche la localizzazione su vasta scala di veicoli dotati
di conne ssione Wi -Fi23da parte di soggetti che transitano o sostano in prossimità del veicolo
e che utilizzano i comuni servizi di localizzazione degli smartphone. Tali servizi comunicano
regolarmente ai server centrali tutte le reti Wi -Fi visibili. Poiché il Wi -Fi integrato può essere
considerato un identificativo secondario del veicolo 24, vi è il rischio di una raccolta
sistematica e continuativa di profili completi degli spostamenti dei veicoli.
35. Sempre più spesso i veicoli sono dotati di dispositivi per la regis trazione di immagini (ad
esempio telecamere di assistenza al parcheggio o dashcam ). Poiché ciò si ricollega al
problema dell eripres e effettuate in luoghi pubblici, che esige una valutazione del quadro
legislativo pertinente, specifico di ciascuno Stato me mbro, tale trattamento di dati non
rientra nell 'ambito di applicazione delle presenti linee guida.
22Il Gruppo di lavoro Articolo 29 si è espresso a tale riguardo nel pare re 2/2017 sul Trattamento dei dati sul
posto di lavoro (WP249), https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item -detail.cfm?item_id=610169 . 23Per maggiori informazioni cfr. https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1269 -Location -Services -can -
Systematically -Track -Vehicle s-with -WiFi -Access -Points -at-Large -Scale.html . 24Markus Ullmann, Tobias Franz, and Gerd Nolden, Vehicle Identi fication Based on Secondary Vehicle Identi fier
--Analysis, and Measurements, in Proceedings, VEHICULAR 2017, The Sixth International Conference on
Advances in Vehicular Systems, Technologies and Applications, Nice, France, July 23 to 27, 2017, pagg. 32 -37.

Adottato 12
36. Il Trattamento di dati nel contesto dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C -ITS),
quali definiti nella direttiva 2010/40/UE 25, è stato oggetto di un parere specifico del Gruppo
di lavoro Articolo 29 26. Sebbene la definizione del concetto di C -ITS nella direttiva non
contenga specifiche tecniche, nel suo parere il Gruppo di lavoro Articolo 29 si concentra sulle
comunicazioni a corto raggio, ossia que lle che non comportano l 'intervento di un operatore
di rete. Più specificamente esso fornisce un 'analisi per casi di utilizzo specifici con riguardo
alla fase iniziale di attuazione e si è impegnato a valutare in una fase successiva le nuove
questioni che certamente sorgeranno con l 'attuazione di livelli di automazione più elevati.
Poiché le implicazioni per la protezione dei dati nel contesto del C -ITS sono molto specifiche
(quantitativi di dati senza precedenti sull 'ubicazione, trasmissione continua di da ti personali,
scambio di dati tra veicoli e altre infrastrutture di trasporto ecc.) e il tema è tuttora oggetto
di discussione a livello europeo, il Trattamento di Dati personali in tale contesto esula
dall 'ambito di applicazione delle presenti linee guida .
37. Infine il presente documento non mira ad affrontare tutte le possibili questioni e i possibili
interrogativi sollevati dai veicoli connessi e non può essere pertanto considerato esaustivo.
1.4 Definizioni
38. Iltrattamento di Dati personali comprende qualsiasi operazione che riguardi dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l 'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l 'estrazione, la consultazione, l 'uso, la comunicazione m ediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ecc. 27.
39. L'interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati che sono oggetto di trattamento.
Nel contesto dei veicoli connessi potrà trattarsi, in particolare, del conducente (principale o
occasionale), del passeggero o del proprietario del veicolo 28.
40. Iltitolare del trattamento è la persona che determina le finalità e i mezzi del tr attamento
che ha luogo nei veicoli connessi 29. I titolari del Trattamento possono essere i fornitori di
servizi che trattano i dati del veicolo per trasmettere al conducente informazioni sul traffico,
messaggi relativi alla guida ecologica o avvisi sul funz ionamento del veicolo, oppure imprese
di assicurazione che offrono contratti a consumo di tipo "Pay As You Drive "o costruttori di
veicoli che raccolgono dati sull 'usura di parti del veicolo per migliorarne la qualità. A norma
dell 'articolo 26 del GDPR ,du e o più titolari possono determinare congiuntamente le finalità
e i mezzi del Trattamento ed essere pertanto considerati contitolari del trattamento. In tal
caso essi devono definire con chiarezza i rispettivi obblighi, con particolare riguardo
25Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro
generale per la diffusione dei sistemi di trasporto i ntelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle
interfacce con altri modi di trasporto, https://eur -lex.europa.eu/legal -
content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0040 . 26Gruppo di lavoro Articolo 29 -Parere 03/2017 sul documento intitolato "Trattamento dei Dati personali nel
contesto del sistema di trasporto intelligente cooperativo (C -ITS)",
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item -detail.cfm?item_id=610171 . 27Cfr. l'articolo 4, punto 2, del GDPR.28Cfr. l'articolo 4, punto 1, del GDPR.29Cfr. l'articolo 4, punto 7, del GDPR e il documento del comitato europeo per la protezione dei dati dal titolo
Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR (di seguito "Linee guida
07/2020").

Adottato 13
all 'eserciz io dei diritti degli interessati e alla comunicazione delle informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del GDPR.
41. Ilresponsabile del trattamento è chiunque tratti Dati personali in nome e per conto del
titolare del trattamento 30. Il Responsabile del trattame nto raccoglie e tratta i dati secondo le
istruzioni del Titolare del trattamento, senza utilizzare tali dati per i propri scopi. A titolo di
esempio in alcuni casi è possibile che i costruttori di accessori e i fornitori di componenti
trattino dati per con to dei costruttori di veicoli (il che non implica che non possano essere
titolari del Trattamento per altre finalità). Oltre a stabilire che i responsabili del trattamento
devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale da gara ntire
un livello di sicurezza idoneo al rischio, l 'articolo 28 del GDPR definisce gli obblighi dei
responsabili del trattamento.
42. Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica, l 'autorità pubblica, il servizio o un
altro organismo che riceve com unicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi 31. A
titolo di esempio un partner commerciale del fornitore di servizi che riceva da quest 'ultimo
dati personali generati dal veicolo è Destinatario di Dati personali e, indipendentemente dal
fatto che funga da nuovo Titolare del Trattamento o da Responsabile del trattamento, è
tenuto ad adempiere tutti gli obblighi imposti dal GDPR.
43. Tuttavia ,le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali
nell 'ambito di una specifica in dagine conformemente al diritto dell 'Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari 32; il Trattamento di tali dati da parte di dette
autorità pubbliche deve essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei
dati secondo le fi nalità del trattamento. Ad esempio le autorità di contrasto sono terzi
autorizzati quando richiedono Dati personali nell 'ambito di un 'indagine conformemente al
diritto dell 'Unione o degli Stati membri.
30Cfr. l'articolo 4, punto 8, del GDPR e le linee guida 07/2020.31Cfr. l'articolo 4, punto 9, del GDPR e le linee guida 07/2020.32Articolo 4, punto 9, e considerando 31 del GDPR.

Adottato 14
1.5 Rischi relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati
44. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha già espresso diverse preoccupazioni in merito ai sistemi
del cosiddetto internet degli oggetti ( Internet of Things -IoT) che possono essere estese
anche ai veicoli connessi 33. I problemi relativi alla sicurezza e al controllo dei dati, già
sottolineati in relazione all 'IoT, sono ancora più cruciali nel contesto dei veicoli connessi,
giacché attengono a questioni di sicurezza stradale (e possono avere un impatto
sull 'integrità fisica del conducente) in un contesto tradizionalmente percepito come isolato
e protetto da interferenze esterne.
45. Inoltre i veicoli connessi sollevano serie preoccupazioni per la tutela della vita privata e la
protezione dei dati per quanto concerne il Trattamento di dati rela tivi all 'ubicazione, in
quanto il carattere sempre più invasivo di questo Trattamento può mettere a dura prova le
attuali possibilità di mantenere l 'anonimato. L 'EDPB desidera porre un particolare accento
e sensibilizzare le parti interessate sul fatto che l'utilizzo di tecnologie di localizzazione esige
l'introduzione di specifiche tutele al fine di impedire la sorveglianza delle persone e l 'abuso
dei dati.
1.5.1 Mancanza di controllo e asimmetria informa tiva
46. I conducenti e i passeggeri dei veicoli potrebbero n on essere sempre adeguatamente
informati in merito al Trattamento dei dati che ha luogo all 'interno o per mezzo di un veicolo
connesso. È possibile che le informazioni siano fornite soltanto al proprietario del veicolo,
che potrebbe non essere il conducent e, e che inoltre non siano fornite in maniera
tempestiva. Esiste dunque il rischio che le funzionalità o le opzioni offerte non siano
sufficienti per esercitare il controllo necessario affinché le persone interessate possano
avvalersi del loro diritto al r ispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Si tratta di un
aspetto importante in quanto, nel corso della loro vita utile, i veicoli potrebbero appartenere
a più di un proprietario perché sono venduti o perché, anziché essere acquistati, sono
acquisiti in leasing.
47. Inoltre la comunicazione nel veicolo può essere avviata automaticamente e tramite
impostazioni predefinite, senza che il diretto interessato ne sia al corrente. In assenza della
possibilità di controllare efficacemente l 'interazione tr a il veicolo e le apparecchiature ad
esso connesse, il controllo del flusso di dati da parte dell 'utente è destinato a diventare
estremamente difficile. Sarà ancora più difficile controllarne l 'uso successivo per evitare il
rischio di una “eterogenesi di f unzioni” (function creep ).
1.5.2 Qualità del Consenso dell 'utente
48. L'EDPB sottolinea che, laddove il Trattamento dei dati sia basato sul consenso, devono essere
rispettati tutti gli elementi che rendono valido tale consenso; ciò significa che il consenso
deve essere libero, specifico e informato e costituisce una manifestazione di volontà
inequivocabile dell 'interessato, secondo l 'interpretazione fornita nelle linee guida dell 'EDPB
sul consenso 34. I titolari del Trattamento devono prestare molta attenzione alle modalità di
ottenimento di un consenso valido presso i vari partecipanti, quali i proprietari o gli
utilizzatori di autovetture. Tale Consenso deve essere prestato separatamente, per finalità
specifiche e non può essere accorpato al contratto di acquisto o leasing di una nuova
33Gruppo di lavoro Articolo 29 –Parere 8/2014 sui re centi sviluppi nel campo dell'Internet degli oggetti,
https://ec.europa.eu/justice/article -29/documentation/opinion -recommendation/files/20 14/wp223_it.pdf . 34Comitato europeo per la protezione dei dati, Linee guida 5/2020 sul Consenso ai sensi del regolamento (U E)
2016/679 , Versione 1.1, 4 maggio 2020 (di seguito "linee guida 5/2020").

Adottato 15
autovettura. Il Consenso deve poter essere revocato con la stessa facilità con cui lo si è
espresso.
49. Lo stesso principio deve essere applicato quando il Consenso è necessario per ottemperare
alla direttiva e -privacy, ad esempio in ca so di Archiviazione di informazioni o di accesso a
informazioni già archiviate nel veicolo, come previsto in taluni casi dall 'articolo 5,
paragrafo 3, di tale direttiva. Infatti, come già sottolineato, in tale contesto il Consenso deve
essere interpretato alla luce del GDPR.
50. In molti casi l 'utente potrebbe non essere consapevole del Trattamento dei dati effettuato
nel suo veicolo. Tale mancanza di informazione costituisce un ostacolo rilev ante quando si
tratta di dimostrare la validità del Consenso ai sensi del GDPR, giacché il Consenso deve
essere informato. In tali circostanze il Consenso non può essere utilizzato come base
giuridica per il corrispondente Trattamento dei dati a norma del GDPR.
51. I meccanismi tipicamente utilizz ati per ottenere il Consenso delle persone possono risultare
di difficil eapplica zione nel contesto dei veicoli connessi. Ne risulta un consenso "di bassa
qualità ", basato su un ’informazione carente, oppure l'impossib ilità concreta di prestare un
consenso ben calibrato che tenga conto delle preferenze individuali . Nella pratica può essere
difficile ottenere il Consenso anche laddove conducenti e passeggeri non abbiano alcun
rapporto col proprietario del veicolo, come nel caso di veicoli di seconda mano, acquisiti in
leasing, noleggiati o presi in prestito.
52. Nei casi in cui la direttiva e -privacy non richiede il Consenso dell 'interessato, il Titolare del
trattamento ha comunque la responsabilità di scegliere, ai sensi del l'articolo 6 del GDPR, il
fondamento giuridico più adatto al caso per il Trattamento dei dati personali.
1.5.3 Ulteriore Trattamento di dati personali
53. Quando sono raccolti sulla base del Consenso a norma dell 'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva e -privacy o sulla base di una delle deroghe di cui all 'articolo 5, paragrafo 3 e sono
successivamente trattati conformemente all 'articolo 6 del GDPR, i dati possono essere
sottoposti a un ulteriore Trattamento soltanto se il Titolare del Trattamento chiede un
ulterio re Consenso per tale finalità diversa o è in grado di dimostrare che il Trattamento è
basato su l diritto dell 'Unione o degli Stati membri ai fini del la salvaguardia degli obiettivi di
cui all 'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR 35. L 'EDPB ritiene che l 'ulteri ore Trattamento sulla
base della verifica di compatibilità ai sensi dell 'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR non sia
possibile in tali casi, in quanto pregiudicherebbe il livello di protezione dei dati offerto dalla
direttiva e -privacy. Infatti il consenso, ove previsto dalla direttiva e -privacy, deve essere
specifico e informato; ciò significa che gli interessati devono essere al corrente della finalità
di ciascun Trattamento di dati e avere il diritto di rifiutare finalità specifiche 36. Il fatto di
ritenere possibile l 'ulteriore Trattamento sulla base di una verifica di compatibilità ai sensi
dell 'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR eluderebbe il principio stesso dei requisiti del consenso
stabiliti dalla direttiva vigente.
54. L'EDPB ricorda che il Consenso inizia le non legittimerà mai l 'ulteriore trattamento, in quanto
il Consenso è valido solo se informato e specifico.
35Cfr. anche comitato europeo per la protezione dei dati, Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23
GDPR . 36Linee guida 5/2020, sezioni 3.2 e 3.3.

Adottato 16
55. Ad esempio i dati di telemetria, che sono raccolti durante l 'utilizzo del veicolo a scopo di
manutenzione, non possono essere comunicati alle comp agnie di assicurazione dei veicoli a
motore senza il Consenso degli utenti ai fini della profilazione dei conducenti e della
conseguente offerta di polizze assicurative basate sulla condotta di guida.
56. Inoltre i dati raccolti dai veicoli connessi possono e ssere trattati dalle autorità di contrasto
per rilevare violazioni dei limiti di velocità o altre infrazioni se e quando sono soddisfatte le
condizioni specifiche della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e
giudiziarie. In questo caso tali dati saranno considerati relativi a condanne penali e reati in
base alle condizioni stabilite dall 'articolo 10 del GDPR e d alla legislazione nazionale
eventualmente applicabile. I costruttori possono fornire tali dati alle autorità di contrasto
qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche per tale trattamento. L 'EDPB sottolinea
che il Trattamento di Dati personali effettuato al solo scopo di soddisfare le richieste delle
autorità di contrasto non costituisce una finalità determinata, esplici ta e legittima ai sensi
dell 'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del GDPR. Quando sono autorizzate dalla legge, le
autorità di contrasto potrebbero costituire "terzi "ai sensi dell 'articolo 4, punto 10, del
GDPR; in questo caso i costruttori sarebbero aut orizzati a trasmettere loro i dati di cui
dispongono nel rispetto delle disposizioni di legge pertinenti di ciascuno Stato membro.
1.5.4 Raccolta di dati eccedenti
57. Il continuo aumento del numero di sensori integrati nei veicoli connessi comporta il rischio
assa i elevato di una raccolta di dati eccedenti rispetto a quell inecessari allo scopo.
58. Lo sviluppo di nuove funzionalità, più specificamente quelle basate su algoritmi di
apprendimento automatico ( machine learning ), potrebbe rendere necessaria la raccolta di
una grande quantità di dati per un periodo di tempo prolungato.
1.5.5 Sicurezza dei dati personali
59. L'ampia gamma di funzionalità, servizi e interfacce (ad esempio web, USB, RFID, Wi -Fi)
offerta dai veicoli connessi aumenta la superficie di attacco e dunque il numero di
vulnerabilità potenziali attraverso cui i Dati personali potrebbero essere compromessi. A
differenza della maggioranza dei dispositivi IoT, i veicoli connessi sono sistemi critici in cui
una violazione della sicurezza potrebbe mettere a repentagl io la vita degli utilizzatori e delle
persone che si trovano nelle vicinanze. È dunque ancora più importante affrontare il rischio
rappresentato dalla possibilità che gli hacker tentino di sfruttare le vulnerabilità dei veicoli
connessi.
60. Inoltre i dati pe rsonali memorizzati nei veicoli e/o in ambiti esterni (ad esempio le
infrastrutture di cloud computing ) devono essere adeguatamente protetti dall 'accesso non
autorizzato. Ad esempio durante un intervento di manutenzione il veicolo sarà affidato a un
meccan ico che avrà bisogno di accedere ad alcuni dati tecnici. Il meccanico deve poter
accedere ai dati tecnici ,ma potrebbe tentare di accedere a tutti i dati memorizzati nel
veicolo.

Adottato 17
2 RACCOMANDAZIONI GENE RALI
61. Al fine di attenuare i suddetti rischi per gli inte ressati, si invitano produttori di veicoli e di
accessori, fornitori di servizi e ogni altra parte interessata che agisca in qualità di Titolare o
di Responsabile del Trattamento in relazione ai veicoli connessi a seguire alcune
raccomandazioni di caratt ere generale formulate nei paragrafi seguenti .
2.1 Categorie di dati
62. Come osservato nell 'introduzione, i dati associati ai veicoli connessi saranno da ritenersi per
la maggior parte Dati personali nella misura in cui sono riconducibili ad una o più persone
identificabili. Ciò vale anche per i dati tecnici relativi agli spostamenti del veicolo (ad esempio
velocità o distanza percorsa) e allo stato del veicolo (ad esempio temperatura del liquido di
raffreddamento del motore, regime del mot ore, pressione degli pneumatici). Taluni dati
generati dai veicoli connessi potrebbero meritare particolare attenzione anche per via della
loro sensibilità e/o del loro potenziale impatto sui diritti e sugli interessi degli interessati.
L'EDPB ha individua to tre categorie di Dati personali su cui i produttori di veicoli e accessori,
i fornitori di servizi e altri titolari del Trattamento dovrebbero porre particolare attenzione:
dati relativi all 'ubicazione, dati biometrici (e qualsiasi categoria particolare di dati di cui
all 'articolo 9 del GDPR) e dati che potrebbero rivelare reati o violazioni del codice della
strada.
2.1.1 Dati relativi all 'ubicazione
63. Nella raccolta di Dati personali i produttori di veicoli e accessori, i fornitori di servizi e altri
titolari del Trattamento dovrebbero tenere presente che i dati relativi all 'ubicazione sono
particolarmente atti a fornire indicazioni sulle abitudini di vita degli interessati. I viaggi
effettuati hanno la particolare caratteristica di permettere di risalire al lu ogo di lavoro e di
residenza, nonché ai centri di interesse (svago) del conducente e possono eventualmente
rivelare informazioni sensibili quali il credo religioso (attraverso il luogo di culto )oppure
l'orientamento sessuale (sulla base dei luoghi visitat i). Pertanto i produttori di veicoli e
accessori, i fornitori di servizi e altri titolari del Trattamento dovrebbero avere cura di non
raccogliere dati relativi all 'ubicazione tranne qualora ciò sia assolutamente necessario per
la finalità del trattamento. A titolo di esempio , laddove il Trattamento consista
nel l’individuare il movimento del veicolo ,il giroscopio è sufficiente allo scopo e non è
necessario raccogliere dati relativi all 'ubicazione.
64. In generale la raccolta di dati relativi all 'ubicazione deve rispettare anche i principi seguenti:
 configurazione adeguata della frequenza di accesso ai dati relativi all 'ubicazione, e del loro
livello di dettaglio, in relazione alla finalità del trattamento. Ad esempio un 'applicazione per le
previsi oni del tempo non dovrebbe essere in grado di accedere ogni secondo alla posizione del
veicolo, nemmeno qualora l 'interessato abbia espresso il proprio consenso;
 comunicazione di informazioni accurate sulla finalità del Trattamento (ad esempio la
cronologi a delle localizzazioni è conservata? Se lo è, a che scopo?);
 quando il Trattamento è basato sul consenso, ottenimento di un Consenso valido (libero,
specifico e informato) che sia distinto dalle condizioni generali di vendita o di utilizzo, ad
esempio sul computer di bordo;

Adottato 18
 attivazione della localizzazione non per impostazione predefinita e in maniera continuativa fin
dall 'avvio del veicolo, ma soltanto quando l 'utente attiva una funzionalità che richiede di
localizzare i l veicolo;
 comunicazione all 'utente del fatto che la funzione di localizzazione è stata attivata, in
particolare mediante l 'utilizzo di icone (ad esempio una freccia che si sposta sul display);
 possibilità di disattivare la localizzazione in qualsiasi momento;
 definizione di un periodo di conservazione limitato.
2.1.2 Dati biometrici
65. Nel contesto dei veicoli connessi i dati biometrici utilizzati al fine di identificare in modo
univoco una persona fisica possono essere trattati, tra l 'altro, limitatamente a quanto
previsto dall 'articolo 9 del GDPR e in base alle deroghe nazionali, per consentire l 'accesso a
un veicolo, l 'autenticazione del conducente/proprietario e/o l 'accesso alle impostazioni del
profilo e alle preferenze del conducente. Nel valutare il possibile u tilizzo di dati biometrici,
al fine di garantire all 'interessato il pieno controllo sui dati che lo riguardano è necessario,
da un lato, prevedere l 'esistenza di un 'alternativa non biometrica (ad esempio l 'utilizzo di
una chiave o di un codice) senza ulter iori vincoli (in altri termini l 'uso di dati biometrici non
dovrebbe essere obbligatorio) e, dall 'altro lato, conservare e confrontare il modello
biometrico in forma cifrata solo a livello locale, senza che i dati biometrici siano trattati da
un terminale di lettura/raffronto esterno.
66. Nel caso dei dati biometrici 37 è importante garantire che la soluzione di autenticazione
biometrica sia sufficientemente affidabile, in particolare rispettando i principi seguenti:
 l'adeguamento della soluzione biometrica utili zzata (ad esempio il tasso di falsi positivi e falsi
negativi) è funzionale al livello di sicurezza del controllo degli accessi richiesto;
 la soluzione biometrica utilizzata si basa su un sensore resistente agli attacchi (ad esempio
utilizzo di impronte pi ane per il riconoscimento delle impronte digitali);
 il numero di tentativi di autenticazione è limitato;
 il modello biometrico è memorizzato nel veicolo in forma cifrata utilizzando un algoritmo
crittografico e una gestione delle chiavi adeguati allo stat o dell 'arte;
 i dati grezzi utilizzati per l 'elaborazione del modello biometrico e per l 'autenticazione
dell 'utente sono trattati in tempo reale senza mai essere archiviati, neppure localmente.
2.1.3 Dati che rivelano reati o altre violazioni
67. Ai fini del tratta mento di dati relativi a potenziali reati ai sensi dell 'articolo 10 del GDPR ,
l'EDPB raccomanda di ricorrere al Trattamento locale dei dati, sul quale l 'interessato ha il
pieno controllo (cfr. le considerazioni relative al Trattamento locale nella sezione 2.4). In
realtà, fatte salve alcune eccezioni (cfr. gli studi sull 'incidentalità illustrat inella sezione 3.3),
il Trattamento esterno di dati che rivelano reati o altre violazioni è vietato. Pertanto in base
alla sensibilità dei dati è necessario porre in essere misure di sicurezza efficaci come quelle
37Il principio di divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR riguarda esclusivamente i " dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica ".

Adottato 19
descritte nella sezione 2.7, al fine di of frire una protezione contro l 'accesso, la modifica e la
cancellazione illeciti di tali dati.
68. Alcune categorie di Dati personali provenienti dai veicoli connessi potrebbero rivelare che è
stato commesso o è in corso di commissione un reato o un altro tipo d i violazione ( "dati
relativi ai reati ") e pertanto potrebbero essere soggette a particolari restrizioni (ad esempio
dati indicanti che il veicolo ha oltrepassato una striscia bianca, dati relativi alla velocità
istantanea di un veicolo combinati con dati s ulla localizzazione esatta). In particolare qualora
tali dati siano trattati dalle autorità nazionali competenti a fini di indagine penale e
perseguimento di reati, si applicherebbero le garanzie previste all 'articolo 10 del GDPR.
2.2 Finalità
69. I dati personal i possono essere trattati per una vasta gamma di finalità in relazione ai veicoli
connessi, tra cui la sicurezza del conducente, l 'assicurazione, il trasporto efficiente,
l'intrattenimento o i servizi di informazione. Conformemente al GDPR i titolari del
trattamento devono garantire che le finalità perseguite siano "determinate, esplicite e
legittime ", che i dati siano successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile
con tali finalità e che vi sia una valida base giuridica per il Trattamento se condo quanto
previsto all 'articolo 5 del GDPR. Alcuni esempi concreti di finalità perseguite dai titolari del
trattamento che operano nel contesto dei veicoli connessi sono illustrati nella parte III delle
presenti linee guida, in cui sono inoltre formulat e raccomandazioni specifiche per ciascuna
tipologia di trattamento.
2.3 Pertinenza e min imizzazione dei dati
70. Al fine di rispettare il principio della min imizzazione dei dati 38 iproduttori di veicoli e
accessori, i fornitori di servizi e altri titolari del tra ttamento dovrebbero prestare particolare
attenzione alle categorie di dati che essi hanno la necessità di ottenere da un veicolo
connesso, giacché sono tenuti a raccogliere soltanto Dati personali pertinenti e necessari al
trattamento. Ad esempio i dati re lativi all 'ubicazione sono particolarmente invasivi e
possono rivelare molte delle abitudini di vita degli interessati. Pertanto gli operatori del
settore dovrebbero avere particolare cura di evitare la raccolta di dati relativi all 'ubicazione
tranne qualo ra essa sia assolutamente necessaria rispetto alla finalità del Trattamento (cfr.
la sezione 2.1. e le considerazioni ivi contenute riguardo ai dati relativi all 'ubicazione).
2.4 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione
predefi nita
71. Tenuto conto del volume e della varietà dei Dati personali generati dai veicoli connessi,
l'EDPB rileva che i titolari del Trattamento sono tenuti a garantire che le tecnologie utilizzate
nel contesto dei veicoli connessi siano configurate in maniera da rispettare la vita privata
delle persone applicando gli obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione
e per impostazione predefinita di cui all 'articolo 25 del GDPR. Le tecnologie dovrebbero
essere progettate in modo da min imizzare la raccolta di dati personali, fornire impostazioni
predefinite a tutela della vita privata e garantire che gli interessati siano correttamente
informati e abbiano la possibilità di modificare agevolmente le configura zioni associate ai
loro dati personali. A beneficio del settore e dei fornitori terzi di applicazioni potrebbe essere
utile fornire orientamenti specifici sulle modalità con cui case produttrici e fornitori di servizi
38Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR.

Adottato 20
possono adempiere agli obblighi in ma teria di protezione dei dati fin dalla progettazione e
per impostazione predefinita.
72. Talune prassi di carattere general e, descritte in appresso, possono anch 'esse contribuire a
ridurre i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche associati ai veicoli connessi 39.
2.4.1 Trattamento locale di dati personali
73. In generale i produttori di veicoli e accessori, i fornitori di servizi e altri titolari del
trattamento dovrebbero, per quanto possibile, utilizzare processi che non prevedano l 'uso
di dati persona li o il trasferimento di Dati personali all 'esterno del veicolo (ossia i dati
dovrebbero essere trattati internamente). Tuttavia, per loro stessa natura, i veicoli connessi
presentano di fatto alcuni rischi, ad esempio la possibilità di attacchi al trattam ento svolto
in sede locale da parte di soggetti esterni ,o fughe di dati locali mediante la vendita di parti
del veicolo. È dunque opportuno prestare particolare attenzione e prevedere l 'adozione di
misure di sicurezza adeguate per garantire che i dati con tinuino ad es sere trattati solo
localmente. Tale scenario offre il vantaggio di garantire all 'utente il pieno ed esclusivo
controllo dei Dati personali che lo riguardano e, per tale ragione, presenta, "fin dalla
progettazione ",minori rischi per la tutela della vita privata soprattutto perché vieta alle parti
interessate di effettuare il Trattamento all 'insaputa dell 'interessato. Esso consente inoltre il
trattamento di dati sensibili, quali dati biometrici o dati relativi a reati o altre violazioni,
nonché di dati dettagliati relativi all 'ubicazione ,che sarebbe altrimenti soggetto a norme più
stringenti (cfr. in appresso). Analogamente tale approccio presenta min ori rischi per la
cibersicurezza e comporta una min ore latenza, il che lo rende particolarmente indicato per
le funzioni di assistenza alla guida automatizzata. Di seguito si forniscono alcuni esempi di
questo tipo di soluzione:
 applicazioni di guida ecologica che trattano dati nel veicolo per mostrare in tempo reale sul
display di bordo consigli in materia di guida ecologica;
 applicazioni che comportano il trasferimento di Dati personali a un dispositivo come ad
esempio uno smartphone sotto il pieno controllo dell 'utente (ad esempio tramite Bluetooth o
Wi -Fi) e nelle quali i dati del veicolo non so no trasmessi al fornitore dell 'applicazione o al
produttore del veicolo; un esempio potrebbe essere costituito dall 'associazione dello
smartphone per l 'utilizzo del display della vettura, dei sistemi multimediali, del microfono (o
di altri sensori) per le telefonate ecc., nella misura in cui i dati raccolti rimangano sotto il
controllo dell 'interessato e siano utilizzati esclusivamente per fornire il servizio da questi
richiesto;
 applicazioni di bordo per il miglioramento della sicurezza, ad esempio quelle che prevedono la
trasmissione di segnali acustici o di vibrazioni del volante quando il conducente sorpassa una
vettura senza azionare la freccia o supera una linea bianca, o che forniscono avvisi sullo stato
del veicolo (ad esempio sull 'usura delle pastig lie dei freni);
 applicazioni per lo sblocco, l 'avvio e/o l 'attivazione di determinati comandi del veicolo
mediante i dati biometrici del conducente memorizzati all 'interno del veicolo (ad esempio
modelli facciali o vocali o particolarità delle impronte di gitali).
39Cfr. anche comitato europeo per la protezione dei dati, Linee guida 4/2019 sull'articolo 25 -Protezione dei
dati fin dalla progettazione e per imposta zione predefinita , Versione 2.0, adottate il 20 ottobre 2020 (di seguito
"linee guida 4/2019").

Adottato 21
74. Applicazioni come quelle s opra indicate comportano un Trattamento effettuato da una
persona fisica per l 'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale (ossia senza il
trasferimento di Dati personali a un Titolare o a un responsabile del trattamento). In
conformità con l 'articolo 2, paragrafo 2, del GDPR, tali applicazioni esulano pertanto
dall 'ambito di applicazione del GDPR.
75. Tuttavia, sebbene il GDPR non si applichi ai trattamenti di Dati personali effettuati da una
persona fisica per l 'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico,
conformemente al suo considerando 18 esso si applica invece ai titolari o ai responsabili del
trattamento che forniscono i mezzi per trattare Dati personali nell 'ambito di tali a ttività a
carattere personale o domestico ( produttori automobilistici, fornitori di servizi ecc.).
Quando agiscono in qualità di titolari o di responsabili del trattamento, tali soggetti devono
pertanto sviluppare un 'applicazione di bordo sicura ,nel risp etto del principio di tutela della
vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Ad ogni modo ,
conformemente al considerando 78 del GDPR "(i)n fase di sviluppo, progettazione, selezione
e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul Trattamento di Dati personali o che
trattano Dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e
delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione
dei dati allorché sv iluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito
conto dello stato dell 'arte, a far sì che i titolari del Trattamento e i responsabili del
trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati "40. Da un lato quest o
processo migliorerà lo sviluppo di servizi incentrati sull 'utente e, dall 'altro lato, faciliterà e
consentirà in futuro eventuali utilizzi successivi che potrebbero rientrare nell 'ambito di
applicazione del GDPR. Più specificamente l 'EDPB raccomanda di s viluppare una piattaforma
applicativa di bordo sicura, fisicamente separata dalle funzioni della vettura legate alla
sicurezza, affinché l 'accesso ai dati del veicolo non dipenda da capacità cloud esterne non
necessarie.
76. Ogniqualvolta possibile ,iprodutto ri di autovetture e i fornitori di servizi dovrebbero
prendere in considerazione la possibilità di un Trattamento locale dei dati al fine di attenuare
i rischi potenziali del Trattamento in cloud , quali delineati nel parere sul cloud computing del
Gruppo d i lavoro Articolo 29 41.
77. In generale gli utenti dovrebbero essere in grado di controllare la modalità con cui i propri
dati sono raccolti e trattati all 'interno del veicolo:
 le informazioni relative al Trattamento devono essere fornite nella lingua del cond ucente
(manuale, impostazioni ecc.);
 l'EDPB raccomanda di sottoporre a trattamento ,per impostazione predefinita ,soltanto i dati
strettamente necessari al funzionamento del veicolo. Gli interessati dovrebbero avere la
possibilità di attivare o disattivare il Trattamento dei dati per ogni altra finalità e da parte di
ogni altro titolare/responsabile del trattamento nonché di cancellare i dati in questione,
tenendo conto della finalità e della base giuridica del trattamento;
 i dati non dovrebbero essere trasmessi a terzi (ossia l 'utente ha accesso esclusivo ai dati);
40Per ulteriori raccomandazioni in materia di tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione
predefinita, cfr. anche le linee guida 4/2019 . 41Gruppo di lavoro Articolo 29 –Parere 05/2012 sul cloud computing ,https://ec.europa.eu/justice/article -
29/documentation/opinion -recomm endation/files/2012/wp196_it.pdf .

Adottato 22
 i dati dovrebbero essere conservati soltanto per il periodo di tempo necessario alla prestazione
del servizio o secondo quanto altrimenti previsto dal diritto dell 'Unione o degli Stati membri;
 gli interessati dovrebbero essere in grado di cancellare definitivamente qualsiasi dato
personale prima che i veico li siano messi in vendita;
 gli interessati dovrebbero, ove fattibile, avere un accesso diretto ai dati generati da tali
applicazioni.
78. Infine, sebbene non sia sempre possibile ricorrere al Trattamento locale per ogni caso d 'uso,
spesso potrà essere predisp osto un "trattamento ibrido ". Ad esempio, nel contesto
dell 'assicurazione basata sull 'uso del veicolo , i Dati personali relativi alla condotta di guida
(ad esempio la forza esercitata sul pedale del freno, il chilometraggio percorso ecc.)
potrebbero essere trattati all 'interno del veicolo oppure dal fornitore di servizi telematici
per conto dell 'impresa di assicurazione (il Titolare del trattamento) così da generare
punteggi numerici da trasmettere a quest 'ultima con una frequenza prestabilita (ad esempio
su base mensile). In tal modo l 'impresa di assicurazione non avrà accesso ai dati grezzi sulla
condotta di guida ma potrà accedere soltanto al punteggio aggregato, che è il risultato del
trattamento. Il rispetto del principio di min imizzazione dei dati è co sì garantito sin dalla
progettazione. Ciò significa anche che gli utenti devono avere la possibilità di esercitare i
loro diritti quando i dati sono conservati da altri soggetti: ad esempio l 'utente dovrebbe
avere la possibilità di cancellare i dati conser vati nei sistemi di un 'officina di riparazione o di
una concessionaria alle condizioni stabilite dall 'articolo 17 del GDPR.
2.4.2 Anonimizzazione e pseudonimizzazione
79. Qualora sia prevista la trasmissione di Dati personali all 'esterno del veicolo, sarebbe
opport uno valutare la possibilità di renderli anonimi prima della loro trasmissione. In fase di
anonimizzazione il Titolare del Trattamento dovrebbe tenere conto di tutti i trattamenti che
potrebbero potenzialmente condurre alla re -identificazione dei dati, ad e sempio la
trasmissione di dati anonimizzati localmente. L 'EDPB ricorda che i principi di protezione dei
dati non si applicano alle informazioni anonime, vale a dire alle informazioni che non si
riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a Dati personali resi
sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l 'identificazione
dell 'interessato 42. Una volta che un insieme di dati è reso effettivamente anonimo e le
persone non sono più identificabili, le norme europee in materia di protezione dei dati non
sono più applicabili. Pertanto l 'anonimizzazione, ove pertinente, potrebbe costituire una
strategia valida per preservare i vantaggi e attenuare i rischi relativi ai veicoli connessi.
80. Come precisato nel parere del Gruppo di lavo ro Articolo 29 sulle tecniche di
anonimizzazione, per conseguire l 'anonimizzazione dei dati si possono utilizzare vari metodi,
talvolta in combinazione tra loro 43.
81. Altre tecniche come ad esempio la pseudonimizzazione 44 possono contribuire a ridurre i
rischi generati dal Trattamento dei dati, tenendo conto che, nella maggioranza dei casi, per
conseguire la finalità del Trattamento non sono necessari dati direttamente identificabili. La
42Cfr. l'articolo 4, punto 1, e il considerando 26 del GDPR.43Gruppo di lavoro Articolo 29 -Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione,
https://ec.europa.eu/justice/article -29/documentation/opinion -recommendation/files/2014/wp216_it.pdf . 44Articolo 4, punto 5, del GDPR. Relazione dell'Enisa del 3 dicembre 2019,
https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation -techniques -and -best -practices .

Adottato 23
pseudonimizzazione, se rafforzata d a garanzie di sicurezza, migliora la protezione dei dati
personali riducendo i rischi di abuso. A differenza dell 'anonimizzazione, la
pseudonimizzazione è reversibile e i dati pseudonimizzati sono considerati dati personali
soggetti al GDPR.
2.4.3 Valutazioni d 'impatto sulla protezione dei dati
82. Alla luce della portata e della sensibilità dei Dati personali che possono essere generati
attraverso i veicoli connessi è probabile che il trattamento, soprattutto in situazioni nelle
quali i Dati personali sono trattati all 'esterno del veicolo, determini spesso un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone. In tali casi gli operatori del settore saranno tenuti a
effettuare una valutazione d 'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare e
attenuar e i rischi secondo quanto previsto agli articoli 35 e 36 del GDPR. Anche laddove la
valutazione d 'impatto sulla protezione dei dati non sia necessaria, è buona prassi
effettuarne una quanto prima nella fase di progettazione. Ciò consentirà agli operatori d el
settore di integrare i risultati di tale analisi nelle rispettive scelte di progettazione prima della
diffusione di nuove tecnologie.
2.5 Informazione
83. Prima del Trattamento dei dati personali, sono fornite all 'interessato informazioni
riguardanti l 'identità del Titolare del Trattamento (ad esempio il produttore di veicoli e
accessori o il fornitore di servizi), la finalità del trattamento, i destinatari dei dati, il periodo
di conservazione dei dati e i diritti dell 'interessato a norma del GDPR 45.
84. Ino ltre il produttore di veicoli e accessori, il fornitore di servizi e ogni altro Titolare del
trattamento dovrebbero fornire all 'interessato, in termini chiari, semplici e facilmente
accessibili, anche le informazioni seguenti:
 i dati di contatto del respo nsabile della protezione dei dati;
 le finalità del Trattamento cui sono destinati i Dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
 il riferimento esplicito ai legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento o da terzi
qualora tali l egittimi interessi costituiscano la base giuridica del trattamento;
 gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 il periodo di conservazione dei Dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
 l'esistenza del diritto dell 'interessato di chiedere al Titolare del Trattamento l 'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la Limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
45Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13 del GDPR. Cfr. anche il documento del Gruppo di lavoro
Articolo 29 Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (wp260rev.01), approvato
dall'EDPB.

Adottato 24
 l'esistenza del diritto di revocare il Consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del Trattamento basata sul Consenso prestato prima della Revoca qualora il Trattamento sia
basato sul consenso;
 ove applicabile, l 'intenzione del Titolare d el Trattamento di trasferire Dati personali a un paese
terzo o a un 'organizzazione internazionale e il riferimento alle garanzie utilizzate per il
trasferimento;
 se la comunicazione di Dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l 'interessato ha l 'obbligo di fornire i dati
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilaz ione, che produca
effetti giuridici che riguardano l 'interessato o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l 'importanza e le
conseguenze previste di tale Trattamento per l'interessato. Un tipico esempio potrebbe essere
costituito dalla fornitura a persone fisiche di polizze di assicurazione basate sull 'uso del veicolo ;
 il diritto di proporre reclamo a un 'autorità di controllo;
 informazioni relative all 'ulteriore trattame nto;
 in caso di contitolarità del trattamento, informazioni chiare e complete sulle responsabilità di
ciascun Titolare del trattamento.
85. In alcuni casi i Dati personali non sono raccolti direttamente presso l 'interessato. Ad esempio
un produttore di veicol i e accessori potrebbe affidare a un concessionario la raccolta di
informazioni sul proprietario del veicolo in modo tale da offrire un servizio di assistenza
stradale di emergenza. Quando la raccolta dei dati non è diretta, il produttore di veicoli e
acce ssori, il fornitore di servizi o un altro Titolare del trattamento, oltre a fornire le
informazioni di cui sopra, deve indicare le categorie di Dati personali interessati, la
provenienza dei Dati personali e, se del caso, specificare se tali dati provengon o da fonti
pubblicamente disponibili. Il Titolare del Trattamento deve fornire tali informazioni entro un
termine ragionevole dall 'ottenimento dei dati e non oltre il più breve fra i termini seguenti
conformemente all 'articolo 14, paragrafo 3, del GDPR: i) entro un mese dall 'ottenimento dei
dati, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i Dati personali sono trattati, ii) al
momento della prima comunicazione all 'interessato, oppure iii) se i dati sono trasmessi a un
terzo, prima della trasmissi one.
86. Potrà inoltre essere necessario fornire nuove informazioni agli interessati nel caso in cui
subentri un nuovo Titolare del trattamento. Un servizio di assistenza stradale che interagisce
con veicoli connessi può essere fornito da diversi titolari del trattamento a seconda del
paese o della regione in cui è richiesta l 'assistenza. I nuovi titolari del trattamento
dovrebbero fornire agli interessati le informazioni necessarie quando questi ultimi si
spostano da un paese all 'altro e i servizi che interagi scono con i veicoli connessi sono forniti
da nuovi titolari del trattamento.
87. Le informazioni possono essere fornite agli interessati secondo un approccio multilivello 46,
ossia distinguendo fra due livelli di informazioni: da un lato le informazioni di primo livello,
46Cfr. il documento del Gruppo di lavoro Articolo 29 Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento
2016/679 (wp260rev.01), approvato dall'EDPB.

Adottato 25
che sono le più importanti per gli interessati e, dall 'altro lato, le informazioni che si presume
siano di interesse in una fase successiva. Le informazioni essenziali di primo livello
comprendono, oltre all 'identità del Titolare del trattamento, la finalità del Trattamento e una
descrizione dei diritti dell 'interessato, così come ogni altra informazione sul Trattamento che
ha il maggiore impatto sull 'interessato e su trattament iche potrebbe ro coglierlo di sorpresa.
Per i veicoli connessi l 'EDPB raccomanda che l 'interessato sia informato di tutti i destinatari
attraverso le informazioni di primo livello . Come indicato dal Gruppo di lavoro Articolo 29
nelle linee guida sulla trasparenza, i titolari del Trattamento dovrebbero fornire sui
destinatari le informazioni più pregnanti per gli interessati. In pratica si tratterà solitamente
dei nomi dei destinatari, in maniera tale che gli interessati sappiano con precisione chi è in
possesso dei Dati personali che li riguardano. Se i titolari del trattamen to non sono in grado
di fornire i nomi dei destinatari, le informazioni dovrebbero essere quanto più specifiche
possibile e indicare la tipologia del destinatario (ad esempio facendo riferimento alle attività
svolte), l 'ambito di attività, il settore, il c omparto e la sede dei destinatari.
88. Gli interessati possono essere informati mediante clausole concise e facilmente
comprensibili contenute nel contratto di vendita del veicolo, oppure nel contratto di
prestazione di servizi e/o in qualsiasi supporto scritt o, utilizzando documenti distinti (ad
esempio il manuale o il libretto di manutenzione del veicolo) oppure il computer di bordo.
89. In aggiunta alle informazioni necessarie si potrebbe fare ricorso a icone standardizzate,
secondo quanto previsto dagli artico li 13 e 14 del GDPR, al fine di aumentare la trasparenza
riducendo potenzialmente la necessità di presentare all 'interessato grandi quantità di
informazioni scritte. Le icone dovrebbero essere visibili nei veicoli così da fornire, in maniera
comprensibile e chiaramente leggibile, un quadro d 'insieme del Trattamento previsto.
L'EDPB sottolinea l 'importanza di standardizzare le icone, affinché l 'utente ritrovi gli stessi
simboli indipendentemente dalla marca o dal modello del veicolo. Ad esempio quando sono
raccolte determinate tipologie di dati, come dati relativi all 'ubicazione, i veicoli potrebbero
essere dotati di un a segnalazione a bordo (ad esempio una spia all 'interno del veicolo) che
informi i passeggeri della raccolta di dati.
2.6 Diritti dell 'interessat o
90. Iproduttori di veicoli e accessori, i fornitori di servizi e altri titolari del trattamento
dovrebbero agevolare il controllo da parte degli interessati sui dati che li riguardano
durante l 'intero periodo del trattamento, attraverso strumenti specif ici che consentano agli
interessati di esercitare efficacemente i loro diritti, in particolare il diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione, il diritto di limitazione di Trattamento e, a seconda della base
giuridica del trattamento, il diritto all a portabilità dei dati e il diritto di opposizione.
91. Per facilitare le modifiche delle impostazioni sarebbe opportuno attivare un sistema di
gestione dei profili al fine di memorizzare le preferenze dei conducenti noti e aiutarli a
modificare facilmente, i n qualsiasi momento, le rispettive impostazioni sulla privacy. Il
sistema di gestione dei profili dovrebbe centralizzare ogni impostazione dei dati per ciascun
trattamento, soprattutto per facilitare l 'accesso, la cancellazione, l 'eliminazione e la
portabi lità dei Dati personali provenienti dai sistemi del veicolo su richiesta dell 'interessato.
I conducenti dovrebbero avere la possibilità di bloccare temporaneamente o
definitivamente, in qualsiasi momento, la raccolta di determinate tipologie di dati, salvo
qualora il Titolare del Trattamento sia Autorizzato a proseguire la raccolta di determinati dati
sulla base di uno specifico fondamento giuridico. Nel caso di contratti che prevedono
un 'offerta personalizzata in base alla condotta di guida, ciò potrebbe c omportare per

Adottato 26
l'utente il conseguente ripristino delle condizioni contrattuali standard. Tali funzionalità
dovrebbero essere disponibili all 'interno del veicolo ma potrebbero essere messe a
disposizione degli interessati anche attraverso altri mezzi (ad es empio un 'applicazione
dedicata). Inoltre per consentire agli interessati di eliminare rapidamente e con facilità dati
personali che possono essere memorizzati nel quadro strumenti della vettura (ad esempio
cronologia della navigazione GPS, navigazione sul web ecc.) l 'EDPB raccomanda ai
costruttori di fornire una funzionalità semplice (ad esempio un pulsante di cancellazione).
92. Anche la vendita di un veicolo connesso e il conseguente passaggio di proprietà dovrebbero
determinare la cancellazione di eventuali dati personali che non sono più necessari per le
finalità specifiche precedenti ,e l 'interessato dovrebbe essere in grado di esercitare il suo
diritto alla portabilità.
2.7 Sicurezza
93. Iproduttori di veicoli e accessori, i fornitori di servizi e altri titolari del trattamento
dovrebbero porre in essere misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
trattati e adottare tutte le precauzioni utili ad impedire che una persona non autorizzata
acquisisca il controllo dei dati. In particolare gli operatori del settore dovrebbero prendere
in considerazione l ’adozione del le misure seguenti:
 cifratura dei canali di comunicazione per mezzo di un algoritmo conforme allo stato dell 'arte;
 messa a punto di un sistema di gestione delle chiavi di cifrat ura che sia univoco per veicolo e
non per modello;
 laddove i dati siano conservati a distanza, cifratura mediante algoritmi conformi allo stato
dell 'arte;
 aggiornamento periodico delle chiavi di cifratura;
 protezione delle chiavi di cifratura dalla possi bile divulgazione;
 autenticazione dei dispositivi di ricezione di dati;
 misure atte a garantire l 'integrità dei dati (ad esempio mediante hashing );
 tecniche di autenticazione utente affidabili per l 'accesso ai Dati personali (password, certificato
elettr onico ecc.).
94. Per quanto riguarda, più specificamente, le case costruttrici , l'EDPB raccomanda di attuare
le misure di sicurezza seguenti:
 separazione delle funzioni vitali del veicolo da quelle che si basano costantemente sulle
capacità di telecomunicazi one (ad esempio "infotainment ");
 attuazione di misure tecniche che consentano alle case costruttrici di correggere rapidamente
le vulnerabilità di sicurezza durante la vita utile del veicolo;
 per quanto riguarda le funzioni vitali del veicolo, utilizzo p rioritario, nei limiti del possibile, di
mezzi di comunicazione sicuri specificamente dedicati al trasporto;

Adottato 27
 creazione di un sistema di allarme in caso di attacco ai sistemi del veicolo, con la possibilità di
attivare l 'esercizio in modalità degradata 47;
 conservazione della cronologia degli accessi al sistema informatico del veicolo, ad esempio
limitata ai sei mesi precedenti, per consentire di individuare l'origine di un potenziale attacco
e di eseguire periodicamente un esame delle informazioni registrate in modo da individuare
eventuali anomalie.
95. Queste raccomandazioni generali dovrebbero essere integrate da requisiti specifici che
tengano conto delle caratteristiche e della finalità di ciascun trattamento.
2.8 Trasferimento di Dati personali a terzi
96. In linea di massima soltanto il Titolare del Trattamento e l 'interessato hanno accesso ai dati
generati da un veicolo connesso. Il Titolare del Trattamento può tuttavia trasmettere dati
personali a un partner commerciale (destinatario), nella misura in cui tale tr asmissione si
fondi su una delle basi giuridiche di cui all 'articolo 6 del GDPR.
97. Considerata la possibile sensibilità dei dati sull 'uso del veicolo (ad esempio viaggi effettuati,
stile di guida), l 'EDPB raccomanda di ottenere sistematicamente il consenso dell 'interessato
prima di trasmettere i suoi dati a un partner commerciale che agisca in qualità di Titolare del
trattamento (ad esempio mediante la selezione di una casella non preselezionata oppure,
ove tecnicamente fattibile, utilizzando un dispositivo fisico o logico a cui la persona possa
accedere dal veicolo). Il partner commerciale diventa, a sua volta, Responsabile dei dati che
riceve ed è soggetto a tutte le disposizioni del GDPR.
98. Ilproduttore del veicolo, il fornitore di servizi o un altro titola re del Trattamento può
trasmettere Dati personali a un Responsabile del Trattamento che interverrà nella
prestazione del servizio all 'interessato, fermo restando che il Responsabile del trattamento
non può utilizzare tali dati per i propri scopi. Titolari e responsabili del Trattamento sono
tenuti a redigere un contratto o un altro atto giuridico che specifichi gli obblighi di ciascuna
parte e richiami le disposizioni dell 'articolo 28 del GDPR.
2.9 Trasferimento di Dati personali al di fuori dell 'UE/del SEE
99. Qu ando i Dati personali sono trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo sono
previste speciali garanzie per assicurare che il trasferimento avvenga in condizioni di
sicurezza.
100. Di conseguenza il Titolare del Trattamento può trasferire dati personali a un destinatario
soltanto nella misura in cui tale trasferimento abbia luogo in conformità con i requisiti di
cui al capo V del GDPR.
47La modalità degradata è una modalità di esercizio che garantisce le funzioni essenziali per l'utilizzo in
sicurezza del veicolo (ad esempio requisiti min imi di sicurezza), nonostante la disattivazione di altre funzionalità
meno importanti (ad esempio il f unzionamento del dispositivo di geoguida può essere considerato non
essenziale, a differenza dell'impianto frenante).

Adottato 28
2.10 Uso di tecnologie Wi -Fi di bordo
101. I progressi compiuti nel campo della tecnologia cellulare hanno reso possib ile l 'utilizzo
agevole di internet in viaggio. Oltre alla connettività Wi -Fi disponibile nel veicolo attraverso
l'hotspot di uno smartphone o un dispositivo dedicato (dongle [chiave meccanica] OBD -II,
router o mod


Link: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-08/edpb_g

Testo del 2023-02-01 Fonte: GPDP




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Nota: il dizionario è aggiornato frequentemente con correzioni e giurisprudenza