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Competenze 11.10.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Piu' P.A. e piu' lotta alle immagini sessualmente esplicitie

Il Garante ha solo 30 giorni per dire la sua contro trattamenti della P.A., e di polizia; ma avrà piu' competenze nella lotta all'eros online.


Gazzetta Ufficiale

 

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S

Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l’espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR.
È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti.

Così il Governo

 DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153) (GU Serie Generale n.241 del 08-10-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021

Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali

                               Art. 9
 
      Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) All'articolo 2-ter:
      1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis.  Il  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  di un'amministrazione pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  Autorità indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell'elenco  di   cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196, nonchè da parte di una società a controllo pubblico statale di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  con esclusione per le società pubbliche  dei  trattamenti  correlati  ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per  l'adempimento  di  un  compito  svolto  nel  pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.  La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  di  regolamento,  è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al  compito  svolto  o  al  potere  esercitato,  assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalita'  del  trattamento  e  fornendo  ogni   altra   informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto  e  trasparente  con riguardo ai soggetti  interessati  e  ai  loro  diritti  di  ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali  che  li riguardano.";
      2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai  sensi  del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se  necessaria  ai  sensi  del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;
      3) al comma 3, dopo le parole  "ai  sensi  del  comma  1"  sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";
    b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;
    c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;
    d) all'articolo 137, al comma 2, lettera  a),  le  parole  «e  ai provvedimenti generali di cui  all'articolo  2-quinquiesdecies»  sono soppresse;
    e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
      "Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i  minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini  o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di  invio,  consegna, cessione,  pubblicazione  o  diffusione  senza  il  suo  consenso  in violazione dell'art. 612-ter  del  codice  penale,  puo'  rivolgersi, mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante,  il  quale,   entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,  provvede  ai  sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.
      2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al  Garante  puo'  essere  effettuata  anche  dai  genitori  o  dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio  al  Garante  di immagini o  video  a  contenuto  sessualmente  esplicito  riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato  di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";
    f)  all'articolo  166  comma  1,   primo   periodo,   le   parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;
    g) all'articolo 167, al comma 2 le  parole  "ovvero  operando  in violazione   delle   misure   adottate   ai    sensi    dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101, il comma 3 è abrogato.
  3. I pareri del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali richiesti con  riguardo  a  riforme,  misure  e  progetti  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  febbraio  2021,  del Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui   al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n.  101,  nonche'  del  Piano  nazionale  integrato  per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento  (UE)  2018/1999  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono  resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale  puo'  procedersi  indipendentemente  dall'acquisizione  del parere.

                               Art. 10
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addì 8 ottobre 2021

11.10.2021 Gazzetta Ufficiale



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