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Cassazione 30.08.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Cassazione 16402 del 2021 - testo: il danno ex privacy per trattamento illecito non e' in re ipsa

e, in tema di violazione dei dati personali, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art.2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (vedi Cass. n. 17383 del 20/08/2020). E' stato, altresì, affermato che il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in "re ipsa" , non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (vedi Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 29206/2019), Nel caso di specie, condivisibilmente il giudice di merito ha osservato che il ricorrente si era limitato a dedurre la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali. D'altra parte, la mera allegazione da parte del ricorrente che l'illecito uso dei dati personali riguardanti la sua vita lavorativa gli avrebbe procurato una sofferenza (seppur che di tali dati erano venuti a conoscenza soggetti che gli avevano testo un agguato) costituisce un'asserzione generica ed apodittica inidonea anche solo a far comprendere i motivi di tale turbamento.


Italgiure

 

C

Cassazione Sez. PRIMA CIVILE, Ordinanza n.16402 del 10/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:16402CIV), udienza del 26/02/2021, Presidente GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore FIDANZIA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso 2856/2017 proposto da: Tizio Tizio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gagliardi Roberto, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Sgroi Antonino, De Rose Emanuele, Matano Giuseppe, Maritato Lelio, Sciplino Ester Ada, D'Aloisio Carla, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Istituto di Investigazioni Alfa Alfa;
- intimato - avverso la sentenza n. 1693/2016 del TRIBUNALE di MESSINA, pubblicata il 08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda proposta da Tizio Tizio, finalizzata a far accertare l'illecito trattamento dei suoi dati personali (e ad ottenere il risarcimento del danno) da parte dell'Istituto di Investigazioni Alfa Alfa, il quale, con la cooperazione dell'INPS, aveva ottenuto la documentazione attestante la sua situazione retributiva dal 1° agosto 1999 al 30 settembre 2013, al fine di acquisire elementi di prova da far valere nell'ambito di un procedimento penale in cui lo stesso Tizio era coinvolto.
Il Tribunale di Messina ha, preliminarmente, escluso che la divulgazione dei dati personali del ricorrente fosse ascrivibile all'INPS, essendo stata - la richiesta di accesso agli stessi dati - indirizzata dall'agenzia investigativa al Patronato I.N.A.P.I..
In ogni caso, il giudice di primo grado, pur dando atto che le informazioni inerenti l'attività prestata dal Tizio, in epoca precedente ai fatti oggetto del giudizio penale, fossero effettivamente eccedenti le finalità per cui quei dati erano stati raccolti e trattati, ha ritenuto non responsabile l'istituto di investigazioni, essendo eventualmente compito del difensore, mandante dell'Istituto, oscurare le parti del documento contenente i dati non rilevanti ai fini di difesa, prima di effettuare la produzione in giudizio. Infine, il giudice di merito ha comunque ritenuto non dimostrata da parte dell'odierno ricorrente l'esistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale, essendo stata esclusivamente dedotta la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, senza specificare le conseguenze negative subite a seguito del trattamento ritenuto illecito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Tizio Tizio, affidandolo a sei motivi. L'INPS ha con controricorso, mentre l'Istituto di Investigazioni Alfa Alfa non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE


1. In via preliminare, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 d.lgs n. 196/2003 e dell'art. 10 d.lgs n. 150/2011, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabiliscono che, in materia di trattamento di dati personali, "la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile". Lamenta il ricorrente che è stata integrata la lesione dell'art. 3 Cost. atteso che in materia di trattamento di dati personali, senza una valida giustificazione, non si può ottenere una rivalutazione nel merito della sentenza di primo grado, e ciò a differenza di altre analoghe situazioni in cui ciò è possibile nonostante un soggetto chieda parimenti il risarcimento dei danni (es. in materia di circolazione stradale).
2. La questione è manifestamente infondata. Va osservato che il doppio grado di giurisdizione di merito è un principio che non è assistito da copertura costituzionale (vedi Corte Cost. n. 53/2008) e rientra, pertanto, nella libertà di apprezzamento del legislatore, al fine di soddisfare un'esigenza di celerità del processo, prevedere per alcune categorie di materie un unico grado di merito (analogo discorso vale, sempre in materia di tutela di diritti della persona, anche nelle controversie in materia dì protezione internazionale, come evidenziato da questa Corte nelle ordinanze n. 27700 del 30/10/2018 e n. 28119 del 05/11/2018).
3. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del procedimento ex art. 360, comma 1°, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 416 u.c. cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che, nonostante la sua rituale opposizione, formulata a verbale all'udienza del 9.3.2016, il Tribunale ha ammesso ed utilizzato un documento prodotto dall'Istituto Investigazioni Alfa Alfa solo nelle note conclusionali autorizzate, e ciò in violazione dell'art. 416 ult. comma c.p.c. e del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Posto che nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia della questione relativa all'ammissibilità e utilizzabilità del documento prodotto dall'Istituto di Investigazione, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo nemmeno riportato per estratto (né neppure sintetizzato) il verbale d'udienza nel quale si sarebbe dato atto sia del deposito del documento "contestato" nelle note conclusive autorizzate che dell'opposizione dell'odierno ricorrente alla sua produzione in giudizio.
5. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del procedimento e della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. con riguardo specifico alla posizione dell'INPS. Assume il ricorrente che il Tribunale di Messina non si sarebbe pronunciato sulla propria precisa contestazione di illecita divulgazione dei dati personali, avendo, altresì, osservato che "appare quantomeno "inquietante" che qualsiasi patronato possa, a suo piacimento, estrarre, diffondere e trattare dati personali di chiunque senza che l'INPS possa (o voglia) in alcun modo verificare la liceità di tali operazioni".
6. Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Messina non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente la posizione dell'INPS, avendo statuito che la diffusione dei dati personali non era ascrivibile all'Ente Previdenziale, bensì al Patronato, soggetto abilitato ad avere accesso ai dati presenti negli archivi INPS, che conseguentemente rispondeva autonomamente della propria condotta. Né il giudice di merito era tenuto necessariamente a rispondere su ogni riflessione dell'odierno ricorrente.
7. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 4,11 e 15 d.lgs n. 196/2003 con riferimento alla posizione dell'Istituto di investigazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Messina ha erroneamente ritenuto responsabile della violazione dell'art. 11 del codice della privacy il difensore dell'imputato nel procedimento in cui sono stati utilizzati i suoi dati (che avrebbe dovuto provvedere all'occultamento dei dati non rilevanti ai fini della difesa) anziché lo stesso Istituto di Investigazione.
8. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità del procedimento e della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. cvi. in relazione all'art. 15 d.lgs n. 196/2003. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di risarcimento del danno.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che lo stesso non avesse specificato quali fossero state le conseguenze negative subite per effetto dell'illecito trattamento dei dati personali, nonostante il ricorrente medesimo avesse precisato di aver subito un danno morale dovuto alla diffusione dei dati personali in favore di soggetti condannati per un agguato a danno suo e del fratello. Inoltre, il ricorrente aveva allegato che l'illecita diffusione di dati riguardanti l'intera vita lavorativa nonché l'uso di tali dati per sostenere di aver portato illegalmente l'arma con cui si è difeso nell'agguato ai suoi danni avevano cagionato una seria lesione della sua riservatezza ed una sofferenza morale.
9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti . Espone il ricorrente che ove questa Corte ritenesse che in ordine alle doglianze esposte con il quarto motivo non fosse ritenuta l'omessa pronuncia, mancherebbe comunque una motivazione su un fatto decisivo dato dalle sue allegazioni in punto di danno.
10. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto, questioni correlate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Va preliminarmente osservato che non è priva di fondamento la censura del ricorrente secondo cui anche l'Istituto di Investigazione, essendone entrato in possesso ed avendo concorso alla loro comunicazione, doveva ritenersi responsabile della pertinenza e della non eccedenza dei dati personali riguardanti il ricorrente (che lo stesso Istituto si era procurato dal Patronato) rispetto alle finalità per cui tali informazioni erano state raccolte e trattate. L'istituto era ben consapevole (essendogli state commissionate ben mirate indagini difensive) delle finalità che la raccolta dei dati personali del ricorrente doveva perseguire, ovvero verificare se al momento dell'agguato il ricorrente fosse munito di regolare porto d'armi. Ne consegue che, a monte, lo stesso Istituto non avrebbe dovuto consegnare al difensore dati sovrabbondanti e inutili (riguardanti la vita lavorativa del ricorrente) eccedenti le predette finalità difensive. Va, tuttavia, osservato che la ritenuta fondatezza delle sopra illustrate censure non è comunque idonea a mutare l'esito del giudizio — con la conseguenza che deve soltanto procedersi alla correzione della motivazione nei termini sopra illustrati, a norma dell'art. 384 ult. comma cod. proc. civ.. - avendo il giudice di merito argomentato, con una motivazione adeguata e immune da vizi logici, che il ricorrente non aveva comunque fornito la prova del danno.
In primo luogo, infondata è la censura secondo cui il Tribunale di Messina sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento, per violazione della privacy, formulata dal ricorrente. Sul punto, il giudice di primo grado ha evidenziato che il ricorrente ha dedotto esclusivamente la violazione delle normativa sul trattamento dei dati personali senza specificare le conseguenze negative dallo stesso subite a seguito del trattamento ritenuto illecito.
Tale affermazione non è affatto elusiva della richiesta di risarcimento del danno svolta dal ricorrente, non avendo il ricorrente fatto altro che far buon uso dei principi di diritto elaborati da questa Corte.
In particolare, in tema di violazione dei dati personali, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art.2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (vedi Cass. n. 17383 del 20/08/2020). E' stato, altresì, affermato che il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in "re ipsa" , non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (vedi Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 29206/2019), Nel caso di specie, condivisibilmente il giudice di merito ha osservato che il ricorrente si era limitato a dedurre la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali. D'altra parte, la mera allegazione da parte del ricorrente che l'illecito uso dei dati personali riguardanti la sua vita lavorativa gli avrebbe procurato una sofferenza (seppur che di tali dati erano venuti a conoscenza soggetti che gli avevano testo un agguato) costituisce un'asserzione generica ed apodittica inidonea anche solo a far comprendere i motivi di tale turbamento. E' in questa prospettiva che il Tribunale di Messina ha coerentemente osservato che il ricorrente non aveva specificato quali fossero le conseguenze negative dallo stesso subite per effetto dell'illecito trattamento dei dati personali, non potendosi queste presumersi "in re ipsa". Peraltro, la circostanza che il ricorrente, vittima di un agguato, possa essere stato turbato dalla linea difensiva dell'imputato nel procedimento penale in cui erano sono stati utilizzati i suoi dati, ovvero che lo stesso ricorrente si sarebbe difeso con un'arma portata illegalmente, è circostanza del tutto estranea alla dedotta illecita diffusione dei dati personali, essendosi il ricorrente lamentato dell'illecito trattamento dei suoi dati proprio in quanto non pertinenti alla vicenda penale in cui è rimasto coinvolto. Infine, del tutto infondata è la censura dell'omessa esame di fatto decisivo, avendo il Tribunale ben tenuto presente le allegazioni del ricorrente, avendole, tuttavia, ritenute generiche, come emerge dalla chiara espressione utilizzata, ovvero che il Tizio non aveva "specificato" le conseguenze negative derivanti dall'illecito trattamento dei suoi dati.
11. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 92 comma 2° cod. proc. civ..
12. Il motivo è assorbito per effetto della infondatezza e/o inammissibilità dei precedenti motivi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 2.100,00, di cui C 100,00 per spese, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorren

30.08.2021 Italgiure



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