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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9267 documenti.

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Storia 03.08.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

8. Consigli su come gestire le BBS di Valentino Spataro

Milano, 16-6-1995. Era l'epoca di Fidonet e delle BBS. Solignani ricorderà. Proponevo questo articolo forse mentre Rodotà era negli USA a studiare i rapporti tra avvocati, tecnici e dati personali.

Art.37.: Il sysop si impegna a non divulgare o utilizzare i dati personali degli utenti se non dopo autorizzazione individuale dell'interessato che deve stampare di volta in volta. E' vietata in ogni caso la diffusione o l'utilizzo su altri sistemi della password dell'utente.

L'anno prima invece proponevo il famoso "Carta dei diritti e dei doveri nelle telecomunicazioni" anche detto codice di autoregolamentazione delle bbs


Valentino Spataro

 

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8. Consigli su come gestire la BBS di Valentino Spataro

Ed eccomi qui con la faq sulle bbs. E' una versione beta, molto beta anzi...
Come al solito ho bisogno di tutti i vostri suggerimenti possibili per completarla e correggerla.
Valentino.Spataro@Galactica.it
PS: Sta diventando un codice deontologico.
milano, 16-6-1995
----------------------------------
Questo vademecum è realizzato a cura di Valentino Spataro 31-12-1994.
Tutti i diritti riservati. Libera la diffusione a mezzo bbs e Cdrom senza bisogno di autorizzazione purchè gratuita.

Critiche, suggerimenti, proposte e richieste di autorizzazioni vanno indirizzate all'autore che si impegna di raccoglierle in un testo a parte, disponibile a tutti presso "Cornucopia solo Diritto".

Solo l'autore può modificare questo testo, al fine di non avere più versioni non ufficiali circolanti non aggiornate completamente.

Valentino.Spataro@Galactica.it
V.Spataro@Agora.stm.it
fidonet 2:331/347.0
multinet 19:1001/1017.0
fax 02-29528616 24 ore
Cornucopia solo Diritto: bbs 02-...

Il testo verrà di volta in volta completato in seguito alle vostre segnalazioni. Anche l'ordine degli articoli potrà essere cambiato. Non è certo niente di definitivo. Va considerato come uno spunto da cui partire per discutere.
----------------------------------------
Art.1. Questo testo si propone come raccolta di suggerimenti non vincolanti per i sysop. La forma di testo di legge, diviso per articoli, è per facilitare la sintesi e la chiarezza.

Art.2. Il sysop si occupa della propria bbs e non la lascia abbandonata a sè stessa. Egli effettua controlli almeno saltuari ma costanti nel tempo per prevenire e reprimere comportamenti a sua discrezione, previa motivazione pubblica.

Art.3. Il sysop cura i bollettini, attraverso i quali tiene aggiornati gli utenti, nei quali riporta le decisioni e le motivazioni prese nei confronti di utenti.

Art.4. Il sysop che consente gli upload deve predisporre un'area non accessibile agli utenti, all'interno della quale verrà registrato il materiale trasferito. Il sysop si impegna, salvi i propri impegni, a controllare personalmente o a mezzo di collaboratori, il materiale inviato, provvedendo alla cancellazione automatica di tutto il materiale non ancora controllato più vecchio di sei mesi. (Questa disposizione serve per dimostrare in giudizio, nel caso si renda necessario, l'ordinaria diligenza del sysop nella gestione della bbs)

Art.5. Il sysop non è responsabile dell'attività degli utenti. Se però viene a conoscenza, e non solamente può conoscere, di ripetuti usi oggettivamente illeciti della bbs da parte di un utente e non provvede, è responsabile anch'esso.

Art.6. L'uso della crittografia è liberamente rimesso al sysop.

Art.7. Per ogni area messaggi compare almeno una volta ogni due settimane il regolamento dell'area a cura del suo moderatore. Se l'area è locale se ne deve occupare il sysop. Se l'area è condivisa in rete deve segnalare al più presto ai responsabili di provvedere.

Art.8. L'accesso degli utenti in forma anonima o senza controllo dei dati forniti è liberamente rimesso al sysop. Art.9. Il sysop che può indicare la fonte, in modo ragionevolmente sicuro, di un comportamento, non ne è responsabile. Art.10. Il sysop è libero di creare livelli diversi di accesso alle varie risorse della bbs a suo arbitrio.

Art.11. Il sysop è responsabile per le sole azioni che compie in prima persona.

Art.12. Il sysop si impegna a non confondere il proprio nome con quello di altre bbs o altre realtà telematiche già esistenti, per designare tutta o parte della sua bbs.

Art.13. Il sysop può togliere dai pacchetti compressi l'indicazione della fonte se indicata in un piccolo file che ha solo questa funzione, e può inserire la denominazione della propria bbs. Tutto il materiale restante non può essere modificato in alcun modo dal sysop, se non nel formato di compressione. Il sysop può decidere in ogni momento di togliere un pacchetto compresso dalla bbs senza preavviso alcuno.

Art.14. Il sysop può prendere provvedimenti contro i singoli utenti in ogni momento, escludendo o limitando il loro accesso alla bbs. Se la bbs è amatoriale non vi è responsabilità civile di alcun tipo tra sysop e utente. Tutto è basato su un mero rapporto di favori come e finchè piace ad entrambe le parti.

Art.15. Il materiale pornografico può essere consultato solo da chi è stato opportunamente accertato avere la maggiore eta'.

Art.16. Per il materiale, non software, soggetto a copyright, il sysop valuta attentamente quando si tratta di documento utile alla discussione o la progresso delle conoscenze, e quando invece non è distribuibile.

Art.17. Per il materiale, software, che ha nelle disponibilita', deve valutare se è shareware o freware o comunque quello che è genericamente detto "Pubblico Dominio". In caso di dubbio motivato è meglio non far circolare il materiale.

Art.18. Il sysop è bene predisponga controlli antivirus saltuari sul computer della bbs, e sui file immessi nella bbs, anche automatici. Questo facilita la prova di non voler diffondere virus in caso di contestazione giudiziale.

Art.19. Il sysop puo', ma assolutamente non deve, segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza a mezzo telematico. (Questa norma dovrebbe spaventare gli utenti dal lasciare file copyright)

Art.20. Il sysop che, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di informazioni personali a lui non dirette, ha l'obbligo dpinioni altrui, e non essere mai annoiante.

Art.21. L'utente riconosce il potere di fatto e di diritto del sysop, dei suoi collaboratori e dei moderatori della conferenze pubbliche, e ad esso è soggetto, nel rispetto delle leggi, convenzioni, e usi. Ogni decisione presa, anche arbitraria, deve essere pubblicata là dove l'utente ha tenuto il comportamento oggetto della decisione.

Art.22.: Viene istituito un albo telematico a cui deve essere notificata la nascita e la scomparsa di un sistema telematico entro 15 giorni. Dovranno essere comunicati almeno il nome del sistema, i numeri di telefono, gli orari di apertura, e una breve indicazione di massima sulle finalità del sistema.

Art.23.: Il sysop si impegna ad identificare gli utenti che si presentano con nome reale o di fantasia. In questo secondo caso può indicare il nome reale solo su autorizzazione caso per caso (ogni altro accordo è nullo) dell'interessato, se commette più volte gravi e concordanti scorrettezze approfittando dell'anonimato, su ordine della magistratura.

Art.24.: Il sysop si impegna a mettere on line un file per il download contenente il regolamento della bbs nella stessa area dove è presente la lsita di tutti i files. Il sysop si impegna inoltre di inserire un estratto esauriente che deve essere visualizzato ad ogni nuovo utente.

Art.25.: La matrix è posta diretta. Il sysop predispone i mezzi perchè la posta passi direttamente dal suo sistema alla rete e al destinatario, senza che possa essere leggibile come se fosse propria posta. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o quando vi siano indizi precisi e concordanti può leggere però la posta per verificare non siano commessi illeciti o scorrettezze contrattuali. Le informazioni così ottenute non sono utilizzabili in alcun modo.

Art.26.: I sysop accettano e promuovono là dove opportuno la firma elettronica.

Art.27.: I messaggi possono essere crittografati solo se, di quelli che provengono dal suo sistema, tiene le chiavi in ordinato archivio anche su floppy disk aggiornato entro una settimana da ogni cambiamento della chiave.

Art.28.: I sysop che aderiscono a questo codice deontologico concedono l'accesso alle aree che per legge devono essere accessibili solo ai maggiorenni previa identificazione degli utenti e accertamento della loro maggiore eta'.

Art.29.: Gli utenti non possono divulgare le proprie password, e se lo fanno hanno l'obbligo di modificarle, entro le 24 ore.

Art.30.: I sysop si impegnano a dare accesso in scrittura alle aree files e messaggi solo agli utenti che sono stati identificati. Gli upload non devono essere automaticamente disponibili al pubblico. Una area tuttavia è riservata alle comunicazioni con il sysop. Se possibile tecnicamente il messaggio deve avere flag privato.

Art.31.: L'utente che non si collega da almeno 3 mesi DEVE essere cancellato.

Art.32.: Qualsiasi documento o messaggio elettronico vale per le parti come se fosse su carta a tutti gli effetti.

Art.33.: Il sysop ha il potere di prendere provvedimenti contro gli utenti purchè motivando, all'interessato e a chiunque lo richieda entro due mesi dalla decisione, il provvedimento.

Art.34.: Il sysop indica almeno al primo login che l'utente si assume in via esclusiva la responsabilità per le attività e gli atti compiuti, e che si impegna a tenere indenne il gestore di ogni danno che su di lui ricada.

Art.35.: Il sysop provvede a creare un utente fittizio chiamato DEMO DEMO password DEMO con cui l'utente può girare la bbs come visitatore. Tale utente non dà diritto a scrivere in alcuna area files e solo nell'area messaggi con il sysop, purchè il flag del messaggio sia obbligatoriamente privato.

Art.36.: Il sysop conferisce ai cosysop i poteri per iscritto e li mette nell'area contenente la lista dei files della bbs. Il file deve contenere l'intero regolamento contrattuale tra sysop e cosysop.

Art.37.: Il sysop si impegna a non divulgare o utilizzare i dati personali degli utenti se non dopo autorizzazione individuale dell'interessato che deve stampare di volta in volta. E' vietata in ogni caso la diffusione o l'utilizzo su altri sistemi della password dell'utente.

Art.38.: Il sysop informa l'utente del tipo di servizio prestato e le garanzie che da'. Nel caso di sistema amatoriale deve ricordare i servizi sono offerti all'utente nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia. Per avere prestazioni professionali si dovrà rivolgere al concessionario pubblico postale.

Valentino Spataro

03.08.2021 Valentino Spataro
Valentino Spataro


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