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Algoritmi 05.07.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Sanzione per gli algoritmi discriminatori e raccolta del consenso dei rider

Scontro totale con il Garante e le tesi dell'azienda sono state ritenute mancata collaborazione.

Applicato lo statuto dei lavoratori ai rider con partita iva.


Valentino Spataro

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L

L'azienda non collabora, pur avendo mandato documentazione, spiegazioni, richieste di precisazioni.

Uno scontro a 360 gradi che ha portato ad una condanna su tutti i fronti.

Ma i criteri espressi sono notevoli e hanno influenze dirette su tutti.

In azienda l'informativa deve avere prova dei consensi, non basta dare l'informativa. Consensi, chiede l'azienda ?

Gli algoritmi discriminano i rider, quindi sanzione. Naturalmente gli algoritmi discriminano, il problema è che viene messo in discussione il modello di business dell'azienda. E il Garante tutela i fornitori come fossero dipendenti.

Un provvedimento di 50 pagine che non va valutato sulla base del comunicato stampa che rende ovvia la condanna quando nel provvedimento vi è traccia un confronto aspro, mancanza di analisi di rischio e di DPIA.

Insomma: è andato tutto storto.

Di mira gli algoritmi discriminatori; d'altronde gli algoritmi sanno solo discriminare, resta da capire quale discriminazione è vietata, per non ripeterla.

===

’assegnazione del punteggio all’interno del “sistema di eccellenza”, derivante dalla applicazione di un algoritmo in base al quale è effettuato il calcolo, quindi, penalizza i rider che non accettano tempestivamente l’ordine o lo rifiutano o che non portano effettivamente a termine un certo numero di consegne; viceversa il sistema favorisce i rider che accettano nei termini stabiliti un maggior numero di ordini e che consegnano effettivamente il maggior numero di ordini. Attraverso il punteggio la società valuta pertanto l’operato del rider e nega l’accesso alle fasce orarie e la relativa possibilità di effettuare la prestazione (consegna di cibo o altri beni) oggetto del contratto (v. precedente punto 3.3.6).

===

La società pur effettuando attraverso una pluralità di strumenti tecnologici (la piattaforma digitale, la app e i canali utilizzati dal customer care) trattamenti di dati che consentono un’attività di minuzioso controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai rider, ha omesso di applicare quanto in proposito stabilito dal richiamato art. 4, comma 1, l. 300/1970. Tale disciplina lavoristica, come visto sopra, costituisce una delle norme del diritto nazionale “più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro” individuate dall’art. 88 del Regolamento.

===

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), in primo luogo le condizioni economiche del contravventore, determinate in base ai ricavi conseguiti dalla società con riferimento al bilancio d’esercizio per l’anno 2019 (che ha registrato perdite di esercizio). Da ultimo si tiene conto della comminatoria edittale disposta, nel regime previgente, per gli illeciti amministrativi corrispondenti e dell’entità delle sanzioni irrogate in casi analoghi.

Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti di Foodinho s.r.l. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 2.600.000,00 (2 milioni, seicentomila).

In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato

  • i principi generali del trattamento, tra cui
  • il principio di liceità e
  • ulteriori molteplici disposizioni relative all’informativa,
  • all’esercizio dei diritti nell’ambito dei trattamenti automatizzati compresa
  • la profilazione, all’applicazione del
  • principio di privacy by design e by default,
  • al registro dei trattamenti,
  • alle misure di sicurezza,
  • alla valutazione di impatto e
  • alla comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati,
  • che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante.

05.07.2021 Valentino Spataro
Garanteprivacy


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