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Videosorveglianza 27.05.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Videosorveglianza: 10.000 euro all'Università di Napoli

Nella decisione vengono rilevati gli inadempimenti risolti prima dell'avvio del procedimento ma non si cita il fatto che l'Università si difendeva dai numerosi furti agli strumenti del dipartimento di Fisica. Sanzione ridotta a 10.000 euro per aver collaborato.

Molto importante leggere il provvedimento alla fonte che spiega tutte le misure tecniche di minimizzazione approntate ma non ritenute sufficienti per le violazioni ben descritte e argomentate.


Garanteprivacy

 

I

Il reclamo (estratti):

"la Sezione di Napoli dell'INFN, avrebbe “provveduto ad installare e mettere in funzione 35 telecamere, collegate ad un sistema di registrazione delle immagini tramite rete telematica”, che “effettuano una ripresa continua di tutte le aree di passaggio interne dell'edificio (corridoi, spazi comuni)”.

Il reclamante ha rappresentato che “negli uffici e nei laboratori del Dipartimento di Fisica vengono svolte stabilmente attività lavorative [anche] da parte dei dipendenti […] [dell’] Istituto CNR SPIN […] [nonché] di aziende private appaltate per il servizio di pulizia e per il servizio di vigilanza” e che, pertanto, dall’“attuale disposizione delle telecamere nei corridoi dell'edificio […] può derivare […] la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori […]; il mancato rispetto del principio di necessità in quanto l'edificio è già presidiato da un servizio di vigilanza e molte telecamere risultano installate in zone non esposte a rischi concreti; il mancato rispetto del principio di proporzionalità in quanto è stata effettuata la copertura capillare dell'edificio con telecamere per fini di “sicurezza delle persone e dei beni” […] senza aver effettuato una valutazione di strumenti alternativi”."

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Seguono altri estratti:

L'università  (estratti):

“nel corso del 2015, a seguito di numerosi furti, occorsi durante l’orario di apertura, nonché a tutela del patrimonio e per ragioni di sicurezza relativa alla prevenzione dei reati, è stato installato un sistema di videosorveglianza nei locali dell’edificio del Dipartimento di Fisica, nel quale è presente un patrimonio strumentale tecnico-scientifico di altissimo valore tecnologico-scientifico ed economico”;

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“nel corso del 2015, a seguito di numerosi furti, occorsi durante l’orario di apertura, nonché a tutela del patrimonio e per ragioni di sicurezza relativa alla prevenzione dei reati, è stato installato un sistema di videosorveglianza nei locali dell’edificio del Dipartimento di Fisica, nel quale è presente un patrimonio strumentale tecnico-scientifico di altissimo valore tecnologico-scientifico ed economico”;

“nell’installazione dell’impianto sono stati rispettati i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il sistema nel suo complesso consta di n. 37 telecamere e n. 1 registratore di immagini. Le telecamere sono allocate solo nei corridoi del Dipartimento, mai nelle stanze o in zone destinate all’attività lavorativa (es. laboratori), coprendo dove si è ritenuto più probabile l’accesso da parte di malintenzionati. La visuale di ripresa delle singole telecamere è limitata attualmente a un angolo di circa 60 gradi. Le telecamere non sono mai direzionate su schermi di terminali o personal computer. […] le telecamere (n. 37) coprono complessivamente circa 1.500 m[q] di superficie, circa solo il 5% della dimensione del Dipartimento (oltre 30.000 m[q] di superficie)”;

“il sistema di videosorveglianza del Dipartimento è dotato di un solo registratore che è situato nel locale “centro di calcolo”, chiuso a chiave e accessibile al Direttore del Dipartimento di Fisica, nonché al Direttore della sezione di Napoli dell’INFN […] in quanto nel locale sono allocate le loro apparecchiature. L'indirizzo IP del registratore non è un indirizzo “pubblico” e non è quindi accessibile dall’esterno del Dipartimento. Il locale è anche provvisto di un adeguato impianto antincendio”;

il periodo di conservazione delle immagini è pari a 7 giorni. Le registrazioni più vecchie degli ultimi 7 giorni vengono cancellate in automatico”;

“in concomitanza all’attivazione del sistema di videosorveglianza furono collocati gli appositi cartelli informativi prima del raggio d’azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze. Gli appositi cartelli, numerosi e ben visibili, indicano la denominazione del Dipartimento e la finalità perseguita. Attualmente è in corso l’aggiornamento della cartellonistica con riferimento alla normativa più recente. […] L’informativa completa in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina privacy […]”.

 

La decisione  (estratti):

In relazione ai predetti elementi, sono stati considerati l’ampio arco temporale durante il quale i trattamenti in questione sono stati posti in essere in assenza dei richiamati presupposti di liceità, nonché la circostanza che il rispetto delle garanzie previste dalla citata disciplina di settore, quale condizione di liceità dei conseguenti trattamenti, sia stata affermata in modo costante dal Garante in numerosi provvedimenti (v. “Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy” del 29 novembre 2000, doc. web n. 31019; cfr. anche il provv. generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482 e il successivo provv. generale del 2010, sopra richiamato, punto 4.1; da ultimo, v. FAQ del Garante n. 9 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574; cfr. provv. 9 maggio 2018, n. 277, doc. web n. 8998303; provv. 18 aprile 2013, n. 200 doc. web n. 2483269; provv. 18 aprile 2013, n. 199, doc. web 2476068), così come dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata. Inoltre, è stato considerato che gli interessati sono stati sottoposti a videosorveglianza in tempo reale, mediante visualizzazione da parte degli addetti dell’azienda affidataria del servizio di portierato, ovvero con una modalità “più intrusiv[a] rispetto alla conservazione e alla cancellazione automatica delle registrazioni dopo un lasso di tempo limitato” (“Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, par. 29).

Di contro, si è tenuto favorevolmente atto che l’Ateneo si è attivato per concludere la procedura concertativa con le organizzazioni sindacali, anche prima dell’avvio formale dell’istruttoria del Garante, dando conto dell’adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento avvenga in conformità alla normativa vigente (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento), nonché cooperando attivamente con l’Autorità nel corso della istruttoria. Non risultano, inoltre, precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

...

Si ripete: è opportuno leggere la decisione nella sua interezza, molto ben argomentata e ricostruita

27.05.2021 Garanteprivacy
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