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Crypto 29.04.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Proposta europea: MICA 2020 593 sulle crypto

relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937


Valentino Spataro

 

I

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta mira a garantire la certezza del diritto per le cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e a stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-attività a livello dell'UE. Il regolamento proposto sostituirà i quadri nazionali esistenti applicabili alle cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e stabilirà inoltre norme specifiche per i cosiddetti stablecoin, anche laddove questi siano considerati una moneta elettronica. La proposta di regolamento è suddivisa in nove titoli.

Il titolo I contiene l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica agli emittenti e ai fornitori di servizi per le cripto-attività e fissa obblighi uniformi in materia di trasparenza e di informativa in relazione all'emissione, al funzionamento, all'organizzazione e alla governance dei fornitori di servizi per le cripto-attività, nonché prevede norme e misure a tutela dei consumatori per prevenire gli abusi di mercato. L'articolo 2 limita l'ambito di applicazione del regolamento alle cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari. L'articolo 3 stabilisce i termini e le definizioni utilizzati ai fini del presente regolamento, tra cui "cripto-attività", "emittente di cripto-attività", "token collegati ad attività" (spesso descritti come stablecoin), "token di moneta elettronica" (spesso descritti come stablecoin), "fornitore di servizi per le cripto-attività", "utility token" e altri. L'articolo 3 definisce anche i vari servizi per le cripto-attività. È importante sottolineare che la Commissione può adottare atti delegati per precisare alcuni elementi tecnici delle definizioni, al fine di adeguarli agli sviluppi tecnologici e di mercato.

Il titolo II disciplina l'offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica. Esso stabilisce che un emittente ha il diritto di offrire tali cripto-attività al pubblico nell'Unione o di chiedere l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di dette cripto-attività se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, quali l'obbligo di stabilimento sotto forma di persona giuridica o l'obbligo di redigere un White Paper sulle cripto-attività a norma dell'articolo 5 (con l'allegato I), di notificarlo alle autorità competenti (articolo 7) e di pubblicarlo (articolo 8). Una volta pubblicato un White Paper, l'emittente delle cripto-attività può offrire le sue cripto-attività nell'UE o chiederne l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione (articolo 10). L'articolo 4 prevede inoltre alcune esenzioni dalla pubblicazione di un White Paper, ad esempio per le offerte di cripto-attività di importo limitato (inferiori a 1 000 000 EUR in un periodo di 12 mesi) e per le offerte rivolte a investitori qualificati ai sensi del regolamento relativo al prospetto [regolamento (UE) 2017/1129]. L'articolo 5 e l'allegato I della proposta stabiliscono gli obblighi di informativa previsti per il White Paper sulle cripto-attività che accompagna un'offerta al pubblico di cripto-attività o l'ammissione delle cripto-attività a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, mentre l'articolo 6 introduce alcuni obblighi relativi al materiale di marketing prodotto dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica. Il White Paper sulle cripto-attività non sarà soggetto a una procedura di approvazione preliminare da parte delle autorità nazionali competenti (articolo 7). Esso sarà notificato alle autorità nazionali competenti unitamente a una valutazione dell'ammissibilità o meno delle cripto-attività in questione a uno strumento finanziario ai sensi, in particolare, della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2014/65/UE). Dopo la notifica del White Paper sulle cripto-attività, le autorità competenti avranno la facoltà di sospendere o vietare l'offerta, di esigere l'inserimento di informazioni aggiuntive all'interno del White Paper o di rendere di dominio pubblico il fatto che l'emittente non rispetta il regolamento (articolo 7). Il titolo II contiene inoltre disposizioni specifiche sulle offerte di cripto-attività limitate nel tempo (articolo 9), sulle modifiche di un White Paper sulle cripto-attività iniziale (articolo 11), sul diritto di recesso riconosciuto agli acquirenti di cripto-attività (articolo 12), sugli obblighi imposti a tutti gli emittenti di cripto-attività (articolo 13) e sulla responsabilità per gli emittenti derivante dal White Paper sulle cripto-attività (articolo 14).

Il titolo III, capo 1, descrive la procedura per l'autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività e per l'approvazione del loro White Paper sulle cripto-attività da parte delle autorità nazionali competenti (articoli da 16 a 19 e allegati I e II). Per essere autorizzati a operare nell'Unione, gli emittenti di token collegati ad attività sono costituiti sotto forma di soggetto giuridico stabilito nell'UE (articolo 15). L'articolo 15 stabilisce inoltre che nessun token collegato ad attività può essere offerto al pubblico nell'Unione o ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se l'emittente non è autorizzato a operare nell'Unione e non pubblica un White Paper sulle cripto-attività approvato dall'autorità competente di riferimento. L'articolo 15 prevede inoltre esenzioni per i token collegati ad attività su piccola scala nonché per i token collegati ad attività che sono commercializzati, distribuiti e detenuti esclusivamente da investitori qualificati. La revoca di un'autorizzazione è descritta in dettaglio all'articolo 20, mentre l'articolo 21 stabilisce la procedura per la modifica del White Paper sulle cripto-attività.

Il titolo III, capo 2, stabilisce gli obblighi per gli emittenti di token collegati ad attività, affermando che essi agiscono in modo onesto, corretto e professionale (articolo 23). Esso stabilisce le norme per la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle eventuali comunicazioni di marketing (articolo 24) e i requisiti per tali comunicazioni (articolo 25). Inoltre gli emittenti sono soggetti a obblighi di informativa continua (articolo 26) e sono tenuti a istituire una procedura di trattamento dei reclami (articolo 27).

Essi rispettano inoltre altri requisiti, quali le norme sui conflitti di interesse (articolo 28), la notifica delle modifiche dell'organo di amministrazione alla rispettiva autorità competente (articolo 29), i dispositivi di governance (articolo 30), i fondi propri (articolo 31), le norme sulla riserva delle attività a garanzia dei token collegati ad attività (articolo 32) e i requisiti per la custodia delle attività di riserva (articolo 33). L'articolo 34 precisa che l'emittente investe le attività di riserva solo in attività sicure e a basso rischio. L'articolo 35 impone inoltre agli emittenti di token collegati ad attività un obbligo di informativa sui diritti connessi a tali token, compresi eventuali crediti diretti nei confronti dell'emittente o della riserva di attività. L'articolo 35 provvede a garantire diritti minimi a tutti i possessori di token collegati ad attività nei casi in cui l'emittente di detti token non offre diritti di rimborso o crediti diretti nei confronti dell'emittente o sulle attività di riserva a tutti i possessori di tali token. L'articolo 36 vieta agli emittenti di token collegati ad attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di token collegati ad attività.

Il titolo III, capo 4, stabilisce le norme per l'acquisizione di emittenti di token collegati ad attività, con l'articolo 37 che descrive in dettaglio la valutazione di un'acquisizione prevista e l'articolo 38 che precisa il contenuto di tale valutazione.

Il titolo III, capo 5, articolo 39, stabilisce i criteri che l'ABE utilizza per determinare se un token collegato ad attività sia significativo. Tali criteri sono: le dimensioni della clientela dei promotori dei token collegati ad attività, il valore dei token collegati ad attività o la loro capitalizzazione di mercato, il numero e il valore delle operazioni, l'entità della riserva di attività, la rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti e l'interconnessione con il sistema finanziario. L'articolo 39 prevede inoltre il conferimento alla Commissione del potere di adottare un atto delegato al fine di specificare ulteriormente le soglie al di là delle quali un emittente di token collegati ad attività sarà considerato significativo nonché le relative circostanze. L'articolo 39 prevede alcune soglie minime che l'atto delegato è tenuto in ogni caso a rispettare. L'articolo 40 precisa la possibilità per l'emittente di un token collegato ad attività di classificarsi di propria iniziativa come significativo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 41 elenca gli obblighi aggiuntivi applicabili agli emittenti di token collegati ad attività significativi, quali requisiti di fondi propri aggiuntivi, politica di gestione della liquidità e interoperabilità.

Il titolo III, capo 6, articolo 42 impone all'emittente di disporre di una procedura per la liquidazione ordinata delle sue attività.

Il titolo IV, capo 1, descrive la procedura di autorizzazione come emittente di token di moneta elettronica. L'articolo 43 spiega che nessun token di moneta elettronica può essere offerto al pubblico nell'Unione o ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività a meno che l'emittente non sia autorizzato come ente creditizio o "istituto di moneta elettronica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. L'articolo 43 stabilisce inoltre che i "token di moneta elettronica" sono considerati moneta elettronica ai fini della direttiva 2009/110/CE.

L'articolo 44 descrive il modo in cui i possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito nei confronti dell'emittente: i token di moneta elettronica sono emessi al valore nominale e al ricevimento dei fondi e, su richiesta del possessore di token di moneta elettronica, gli emittenti devono rimborsarli in qualsiasi momento e al valore nominale. L'articolo 45 vieta agli emittenti di token di moneta elettronica e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di token di moneta elettronica. L'articolo 46 e l'allegato III stabiliscono i requisiti per il White Paper sulle cripto-attività che accompagna l'emissione di token di moneta elettronica, ad esempio: descrizione dell'emittente, descrizione dettagliata del progetto dell'emittente, indicazione se si tratta di un'offerta al pubblico di token di moneta elettronica o di ammissione di tali token a una piattaforma di negoziazione, nonché informazioni sui rischi connessi all'emittente di moneta elettronica, ai token di moneta elettronica e all'attuazione di eventuali progetti. L'articolo 47 contiene disposizioni sulla responsabilità derivante dal White Paper sulle cripto-attività in relazione ai token di moneta elettronica. L'articolo 48 definisce i requisiti per le potenziali comunicazioni di marketing prodotte in relazione a un'offerta di token di moneta elettronica e l'articolo 49 stabilisce che i fondi ricevuti da un emittente in cambio di token di moneta elettronica sono investiti in attività denominate nella valuta di riferimento del token di moneta elettronica.

Il titolo IV, capo 2, articolo 50, stabilisce che l'ABE classifica i token di moneta elettronica come significativi sulla base dei criteri elencati all'articolo 39. L'articolo 51 precisa la possibilità per l'emittente di un token di moneta elettronica di classificarsi di propria iniziativa come significativo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 52 contiene gli obblighi aggiuntivi applicabili agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Gli emittenti di token di moneta elettronica significativi devono applicare l'articolo 33 sulla custodia delle attività di riserva e l'articolo 34 sull'investimento di tali attività anziché l'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE; l'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3, sulla remunerazione, l'interoperabilità e la gestione della liquidità; l'articolo 41, paragrafo 4, anziché l'articolo 5 della direttiva 2009/110/CE e l'articolo 42 sulla liquidazione ordinata delle loro attività.

Il titolo V contiene le disposizioni relative all'autorizzazione e alle condizioni operative dei fornitori di servizi per le cripto-attività. Il capo 1 definisce le disposizioni in materia di autorizzazione (articolo 53), precisando il contenuto della domanda (articolo 54), la valutazione della domanda (articolo 55) e i diritti di revoca di un'autorizzazione riconosciuti alle autorità competenti (articolo 56). Il capo conferisce inoltre all'ESMA il compito di istituire un registro di tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività (articolo 57) nel quale saranno conservate anche informazioni sui White Paper sulle cripto-attività notificati alle autorità competenti. Per la prestazione transfrontaliera di servizi per le cripto-attività, l'articolo 58 stabilisce i dettagli e le modalità con cui le informazioni sulle attività transfrontaliere delle cripto-attività dovrebbero essere comunicate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a quella dello Stato membro ospitante.

Il capo 2 stabilisce requisiti applicabili a tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività, quali l'obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale (articolo 59), tutele prudenziali (articolo 60 e allegato IV), requisiti organizzativi (articolo 61), norme sulla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti (articolo 63), l'obbligo di istituire una procedura di trattamento dei reclami (articolo 64), norme sul conflitto di interesse (articolo 65) e norme sull'esternalizzazione (66). Il titolo V, capo 3, stabilisce i requisiti per servizi specifici: custodia delle cripto-attività (articolo 67), piattaforme di negoziazione delle cripto-attività (articolo 68), scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività (articolo 69), esecuzione di ordini (articolo 70), collocamento di cripto-attività (articolo 71), ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi (articolo 72) e consulenza sulle cripto-attività (articolo 73). Il capo 4 specifica le norme sull'acquisizione di fornitori di servizi per le cripto-attività.

Il titolo VI introduce divieti e obblighi per prevenire gli abusi di mercato riguardanti le cripto-attività. L'articolo 76 definisce l'ambito di applicazione delle norme sugli abusi di mercato. L'articolo 77 definisce la nozione di informazione privilegiata e introduce l'obbligo per l'emittente le cui cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività di comunicare le informazioni privilegiate. Altre disposizioni del titolo vietano l'abuso di informazioni privilegiate (articolo 78), la divulgazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 79) e la manipolazione del mercato (articolo 80).

Il titolo VII fornisce informazioni dettagliate sui poteri delle autorità nazionali competenti, dell'ABE e dell'ESMA. Il titolo VII, capo 1, impone agli Stati membri l'obbligo di designare una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento, compresa un'autorità competente designata come punto di contatto unico (articolo 81). Il capo 1 contiene inoltre disposizioni dettagliate sui poteri delle autorità nazionali competenti (articolo 82), sulla cooperazione tra le autorità competenti (articolo 83), con l'ABE e l'ESMA (articolo 84) o con altre autorità (articolo 85). Esso precisa inoltre gli obblighi di notifica degli Stati membri (articolo 86) e le norme in materia di segreto professionale (articolo 87), protezione dei dati (articolo 88) e misure precauzionali che possono essere adottate dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri ospitanti (articolo 89). L'articolo 90 stabilisce le norme sulla cooperazione con i paesi terzi e l'articolo 91 specifica il trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti.

Il titolo VII, capo 2, definisce in dettaglio le sanzioni e le misure amministrative che possono essere adottate dalle autorità competenti (articolo 92), l'esercizio dei poteri di queste in materia di vigilanza e di imposizione di sanzioni (articolo 93), il diritto di impugnazione (articolo 94), la pubblicazione delle decisioni (articolo 95), la segnalazione delle sanzioni all'ABE e all'ESMA (articolo 96), nonché la segnalazione di violazioni e la protezione delle persone che segnalano tali violazioni (articolo 97).

Il titolo VII, capo 3, contiene disposizioni dettagliate sui poteri e sulle competenze dell'ABE in materia di vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi, comprese le responsabilità di vigilanza (articolo 98) e le norme sui collegi delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token collegati ad attività significativi (articolo 99). Il collegio è composto, tra l'altro, dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in cui l'emittente dei token collegati ad attività ha ricevuto l'autorizzazione, dall'ABE, dall'ESMA e dalle autorità competenti che esercitano la vigilanza sulle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività più rilevanti, sui depositari, sugli enti creditizi, ecc. che forniscono servizi connessi ai token collegati ad attività significativi, nonché dalla BCE. Se l'emittente di token collegati ad attività significativi è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, o nel caso in cui nelle attività di riserva figuri una valuta diversa dall'euro, la banca centrale nazionale di tale Stato membro fa parte del collegio. Le autorità competenti che non fanno parte del collegio possono chiedere a quest'ultimo tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza. L'articolo 99 descrive inoltre il modo in cui l'ABE, in cooperazione con l'ESMA e il Sistema europeo di banche centrali, deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le piattaforme di negoziazione e i depositari più rilevanti e i dettagli delle modalità pratiche di funzionamento del collegio.

L'articolo 100 conferisce al collegio il potere di formulare pareri non vincolanti. Tali pareri possono riguardare l'obbligo per un emittente di detenere un importo più elevato di fondi propri, la modifica di un White Paper sulle cripto-attività, la revoca prevista dell'autorizzazione, l'accordo per lo scambio di informazioni previsto con un'autorità di vigilanza di un paese terzo, ecc. Le autorità competenti o l'ABE tengono debitamente conto dei pareri del collegio e, qualora non concordino con il parere, ivi comprese le eventuali raccomandazioni, la loro decisione definitiva contiene spiegazioni su qualsiasi scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni.

L'articolo 101 stabilisce le norme in materia di collegi delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, che funzionano allo stesso modo dei collegi per i token collegati ad attività (tra i partecipanti aggiuntivi figurano le autorità competenti per gli istituti di pagamento più rilevanti che forniscono servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi), e l'articolo 102 conferisce a tale collegio il potere di emettere pareri non vincolanti.

Il capo 4 specifica i poteri e le competenze dell'ABE in materia di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi: segreto professionale degli operatori del diritto (articolo 103), richiesta di informazioni (articolo 104), poteri di indagine generali (articolo 105), ispezioni in loco (articolo 106), scambio di informazioni (articolo 107), accordo sullo scambio di informazioni con paesi terzi (articolo 108), comunicazione di informazioni da paesi terzi (articolo 109) e cooperazione con altre autorità (articolo 110). All'articolo 111 si fa riferimento all'obbligo del segreto professionale, mentre all'articolo 112 sono menzionate le misure di vigilanza dell'ABE. Le sanzioni amministrative e altre misure, in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie, sono specificate all'articolo 113, e gli articoli conseguenti disciplinano le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento (articolo 114), la comunicazione al pubblico, la natura e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 115) e le corrispondenti norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 116). L'articolo 117 e l'articolo 118 stabiliscono rispettivamente i requisiti per l'audizione delle persone interessate e la competenza giurisdizionale anche di merito della Corte di giustizia sulle decisioni dell'ABE. Conformemente all'articolo 119, l'ABE dovrebbe poter imporre agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi il pagamento di commissioni sulla base di un atto delegato adottato a norma del regolamento. L'articolo 120 conferisce all'ABE il potere di delegare specifiche funzioni di vigilanza alle autorità competenti, ove necessario per la vigilanza adeguata di un emittente di un token collegato ad attività significativo o di un emittente di un token di moneta elettronica significativo.

L'esercizio della delega al fine di adottare atti delegati della Commissione è disciplinato dal titolo VIII. La proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare alcuni elementi, requisiti e disposizioni secondo quanto stabilito dal regolamento (articolo 121).

Il titolo IX contiene le disposizioni transitorie e finali, compreso l'obbligo per la Commissione di redigere una relazione di valutazione dell'impatto del regolamento (articolo 122). Le misure transitorie, che comprendono una clausola di salvaguardia per le cripto-attività emesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica, sono elencate all'articolo 123. L'articolo 124 modifica la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (direttiva 2019/1937/UE 29 ) aggiungendovi il presente regolamento e l'articolo 125 specifica che tale modifica deve essere recepita nel diritto nazionale 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'articolo 126 stabilisce che il presente regolamento diviene applicabile 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni relative ai token di moneta elettronica e ai token collegati ad attività, che divengono applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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Articolo 1 Oggetto



Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per quanto riguarda:

(a)gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

(b)l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;

(c)la gestione, l'organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

(d)le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l'emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;

(e)le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività.


Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica e ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

Articolo 5 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

Articolo 6 Comunicazioni di marketing

Articolo 7 Notifica del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing

Articolo 8 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing

Articolo 9 Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che sono limitate nel tempo

Articolo 10 Autorizzazione a offrire al pubblico cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o a chiedere l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazi

Articolo 11 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate dopo la loro pubblicazione

Articolo 12 Diritto di recesso

Articolo 13 Obblighi degli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

Articolo 14 Responsabilità degli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

Articolo 15 Autorizzazione

Articolo 16 Domanda di autorizzazione

Articolo 17 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

Articolo 18 Valutazione della domanda di autorizzazione

Articolo 19 Concessione o rifiuto dell'autorizzazione

Articolo 20 Revoca dell'autorizzazione

Articolo 21 Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

Articolo 22 Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

Articolo 23 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

Articolo 24 Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing

Articolo 25 Comunicazioni di marketing

Articolo 26 Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

Articolo 27 Procedura di trattamento dei reclami

Articolo 28 Prevenzione, individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

Articolo 29 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Articolo 30 Dispositivi di governance

Articolo 31 Requisiti di fondi propri

Articolo 32 Obbligo di detenere attività di riserva e composizione e gestione di tale riserva di attività

Articolo 33 Custodia delle attività di riserva

Articolo 34 Investimento delle attività di riserva

Articolo 35 Diritti nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività o sulle attività di riserva

Articolo 36 Divieto di interessi

Articolo 37 Valutazione delle acquisizioni previste di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 38 Contenuto della valutazione delle acquisizioni previste di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 39 Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Articolo 40 Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Articolo 41 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

Articolo 42 Liquidazione ordinata

Articolo 43 Autorizzazione

Articolo 44 Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

Articolo 45 Divieto di interessi

Articolo 46 Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

Articolo 47 Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

Articolo 48 Comunicazioni di marketing

Articolo 49 Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

Articolo 50 Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Articolo 51 Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Articolo 52 Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

Articolo 53 Autorizzazione

Articolo 54 Domanda di autorizzazione

Articolo 55 Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell'autorizzazione

Articolo 56 Revoca dell'autorizzazione

Articolo 57 Registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività

Articolo 58 Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

Articolo 59 Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti e informazioni da fornire ai clienti

Articolo 60 Requisiti prudenziali

Articolo 61 Requisiti organizzativi

Articolo 62 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Articolo 63 Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

Articolo 64 Procedura di trattamento dei reclami

Articolo 65 Prevenzione, individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

Articolo 66 Esternalizzazione

Articolo 67 Custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi

Articolo 68 Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

Articolo 69 Scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

Articolo 70 Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi

Articolo 71 Collocamento di cripto-attività

Articolo 72 Ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi

Articolo 73 Consulenza sulle cripto-attività

Articolo 74 Valutazione delle acquisizioni previste di fornitori di servizi per le cripto-attività

Articolo 75 Contenuto della valutazione delle acquisizioni previste di fornitori di servizi per le cripto-attività

Articolo 76 Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato

Articolo 77 Divulgazione di informazioni privilegiate

Articolo 78 Divieto di abuso di informazioni privilegiate

Articolo 79 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

Articolo 80 Divieto di manipolazione del mercato

Articolo 81 Autorità competenti

Articolo 82 Poteri delle autorità competenti

Articolo 83 Cooperazione tra autorità competenti

Articolo 84 Cooperazione con l'ABE e l'ESMA

Articolo 85 Cooperazione con altre autorità

Articolo 86 Obblighi di notifica

Articolo 87 Segreto d'ufficio

Articolo 88 Protezione dei dati

Articolo 89 Provvedimenti cautelari

Articolo 90 Cooperazione con i paesi terzi

Articolo 91 Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

Articolo 92 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 93 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

Articolo 94 Diritto di impugnazione

Articolo 95 Pubblicazione delle decisioni

Articolo 96 Segnalazione delle sanzioni e delle misure amministrative all'ESMA e all'ABE

Articolo 97 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

Articolo 98 Responsabilità dell'ABE in materia di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi

Articolo 99 Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

Articolo 100 Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

Articolo 101 Collegi per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

Articolo 102 Pareri non vincolanti del collegio per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

Articolo 103 Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 104 a 107

Articolo 104 Richiesta di informazioni

Articolo 105 Poteri generali di indagine

Articolo 106 Ispezioni in loco

Articolo 107 Scambio di informazioni

Articolo 108 Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l'ABE e i paesi terzi

Articolo 109 Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

Articolo 110 Cooperazione con altre autorità

Articolo 111 Segreto d'ufficio

Articolo 112 Misure di vigilanza dell'ABE

Articolo 113 Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 114 Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Articolo 115 Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Articolo 116 Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 117 Audizione delle persone interessate

Articolo 118 Riesame della Corte di giustizia

Articolo 119 Commissioni di vigilanza

Articolo 120 Delega dei compiti dell'ABE alle autorità competenti

Articolo 121 Esercizio della delega

Articolo 122 Relazione

Articolo 123 Misure transitorie

Articolo 124 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Articolo 125 Recepimento della modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Articolo 126 Entrata in vigore e applicazione

29.04.2021 Valentino Spataro
Europa


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