"domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Eidas)"
Così il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 , n. 82, che sostanzialmente parla della PEC.
Non va confuso con il domicilio informatico, termine non di origine normativa che definisce qualsiasi risorsa online usata per "casa" personale, e si riferisce spesso ai blog personali.
L'art. 3 bis parla anche di identità digitale, affermando anche il diritto ad accedere ai servizi online.
L'art. 3 bis afferma anche che il domicilio digitale riguarda la P.A ma anche le imprese e i privati, regolando anche gli eventi modificativi: malfuzionamenti, trasferimento, morte, aggiornamento, gestione con cura.
Si prevede che chi non ha accesso al domicilio digitale possa chiedere i documenti cartacei.
Insomma: ai fini di legge, il domicilio digitale è come una vecchia casella presso le poste per le comunicazioni ufficiali. il domicilio informatico resta un termine ampio per indicare "casa mia" su internet, comprensivo di blog, pubblicazioni, email personale e risorse usate per finalità personali o aziendali, con o senza lucro. Case non chiuse, aperte al pubblico, dove l'eventuale partecipazione dei visitatori è da considerarsi come quella di un buon ospite.
La pec è obbligatoria in numerosi casi, l'elenco ufficiale è su ini-pec.
E' possibile avere indirizzi personali o professionali diversi.