Nel provvedimento:
"Sono obbligati alla comunicazione in questione i c.d. “soggetti passivi” e cioè i contribuenti residenti e non residenti, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica"
Nella circolare:
"nella circolare numero 13 del 1° giugno 2020, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su soggetti obbligati, tipologie di dati da trasmettere e possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva." da informazionefiscale
"Le nuove disposizioni Il comma 1 del citato articolo 13 stabilisce che «il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
- a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita».
"Il mancato o incompleto invio dei dati suddetti determina che il soggetto passivo è considerato debitore dell’IVA applicata alle vendite a distanza, salvo che provi che l’imposta sia stata assolta dal fornitore."