Qualcuno ricorda Alcei. Molti di più la EFF.
In Francia la Quadrature du Net è una associazione che monitora e difende i diritti in rete.
La legge francesce ha introdotto un obbligo di conservazione generalizzata di qualsiasi log per qualsiasi azione legale necessaria.
L'associazione si è opposta a tutti i gradi di giudizio amministrativi fino al Consiglio di Stato, per affermare che un censimento di massa è inaccettabile. Di più rivoltasi alla Corte di Giustizia Internazionale, ha ottenuto un pronunciamento favorevole.
ERRATA CORRIGE
Ho confuso la decisione con quella del Consiglio di Stato francese.
Segue il corretto comunicato del Garante Italiano, che contrasta i dubbi de la Quadrature. In effetti la lettura del comunicato stampa introduce così tante eccezioni al principio base da lasciare molto perplessi.
Ecco il comunicato del Garante italiano:
Data retention: Garante privacy su sentenza Corte di giustizia Unione europea
Con la sentenza di oggi la Corte chiarisce che le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, per sé sole, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico, applicandosi anche in questo caso le garanzie e i principi in materia di protezione dei dati. Linea da tempo sostenuta dal Garante per la protezione dei dati personali.
Portando a coerente conclusione il percorso iniziato con le sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige e in analogia con le posizioni più garantiste della CEDU, la Corte esclude che quella dei trattamenti di dati funzionali a tali finalità possa essere una ‘zona franca’ impermeabile alle esigenze di tutela della persona. Si tratta di un principio di assoluta rilevanza, sotto il profilo democratico, nel rapporto tra libertà e sicurezza già delineato nella sentenza Schrems del luglio scorso, per evitare che una dilatazione (nell’ordinamento statunitense particolarmente marcata) della nozione di sicurezza nazionale finisca di fatto per eludere l’effettività della tutela di un fondamentale diritto di libertà, quale appunto quello alla protezione dei dati. Diritto che vive comunque in costante equilibrio con altri diritti, quale appunto quello alla sicurezza che, se oggetto di minaccia grave, può legittimare – afferma la Corte – anche misure invasive quali la conservazione generalizzata dei dati, purché per il solo tempo strettamente necessario e con alcune garanzie essenziali.
La proporzionalità resta, dunque, la chiave per affrontare l’emergenza, in ogni campo, secondo lo Stato di diritto.
Roma, 6 ottobre 2020