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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Contratti 23.01.2020    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

AGCOM e telefonia: non si puo' introdurre una spesa dopo la fine dei giga

L'Agcom ancora una volta si occupa di consumerismo assumendo su di se' le competenze dell'antitrust. Da notare le considerazioni che ruotano attorno ai temi di legal design, confermando quello che scrivo da tempo: i giudici gia' sanzionano chi non comunica correttamente contenuti legali ai clienti. Spataro
Spataro

 

I

In un paese dove Vespa realizza una tribuna elettorale tutta per Salvini, e si scusa per la svista ..., non c'e da stupirsi molto.

L'Agcom è Garante delle comunicazioni televisive e mobile. Secondo loro di ogni aspetto che riguarda le comunicazioni, tariffe incluse. E non è certo la prima volta, e non se ne può nemmeno dubitare. Si puo', e si deve, dubitare dell'estensione all'intera internet delle loro competenze.

Il tema tuttavia ha evidenti riflessi per tutto il mondo delle telecomunicazioni e in generale di tutti i contratti, toccando aspetti di vessatorietà tutti da studiare e cvomprendere meglio (da parte degli interpreti, perchè gli utenti sanno bene cosa li vincola).

Esaurito il credito, la navigazione rallentata ora si paga. L'Agcom sanziona. Ha ritenuto che non è una semplice variazione, ma un qualcosa di nuovo che andava accettato.

Il principio è il seguente, ed affermato dal Consiglio di Stato:"“l’art. 70, comma 4,  del  Codice,  non  può  applicarsi  a  qualsivoglia  tipo  di  variazione  del  contenuto  del  contratto, dovendosi  riconoscere  in  via  ermeneutica  due  tipologie  di  limiti:  in  primo  luogo,  le  modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio".

Nell'area delibere i provvedimenti.


COMUNICATO STAMPA AGCOM: TELEFONIA MOBILE, SANZIONI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO A TIM, VODAFONE E WINDTRE

Introdotta su contratti prepagati modalità onerosa di prosecuzione del servizioin caso di credito esaurito Se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall’utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati. Il costo del  traffico  erogato vienepoi  detratto  dalla  successiva  ricarica.  Questo  il  contenuto  della  modifica contrattuale  che  il  Consiglio  dell’Autorità  per  le Garanzie  nelle Comunicazioni  ha  ritenuto  in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società TIM, Vodafone e Wind Tre.

L’Autorità ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dellojus variandiper il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi.  Come verificato dall’Autorità nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto  tale,  doveva  essere  accettato  dagli  utenti. 

La  condotta  menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti.  L’Autorità ha altresì accertatola  violazione  da  parte  dei  tre  operatori  degli  obblighi  in  materia  di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile. Nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione di un costo associato  alla  navigazione internetillimitata  a  128Kb  allorché  sia  stato  esaurito  il bundle dati associato all’offerta sottoscritta.


2Con la decisione assunta, l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandidal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale: “l’art. 70, comma 4,  del  Codice,  non  può  applicarsi  a  qualsivoglia  tipo  di  variazione  del  contenuto  del  contratto, dovendosi  riconoscere  in  via  ermeneutica  due  tipologie  di  limiti:  in  primo  luogo,  le  modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio.”Roma, 22gennaio 2020

Provvedimento DELIBERA N. 496/19/CONS:

le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non  possono  mai  raggiungere  il  livello  della  novazione  del  preesistente  rapporto obbligatorio.Occorre infatti   ricordare   chegli   utenti,   al   momento   della   sottoscrizione dell’originario contratto, hanno consapevolmente optato  per  offerte  prepagate,  aventi determinate  condizioni  giuridiche  edeconomiche,  le  quali  meglio  rispondevano  alle personali  esigenze  di fruizione  dei  servizi  e  di  spesa  periodicamente  corrisposta  a  ogni rinnovo o, in caso delle SIM solo a consumo, in occasione della ricarica. Peraltro,  non corrisponde  alvero,  come  afferma  la Società, che l’utente possasempre, di volta in volta, decidere liberamente se utilizzare o non utilizzare “Sempre connesso”, in quanto il meccanismo posto in essere da TIM non prevede l’espressione di una  volontà  da  parte  dell’utente,  bensì scatta  semplicemente  attraverso  l’ordinario utilizzo, anche disgiunto,dei servizi voce, dati, SMSin assenza di credito residuo. L’utente,in  caso  di  esaurimento  del  proprio  credito, per impedire l’acquisto –a debito-delcredito  aggiuntivo “Sempre  connesso”, dovrebbedisattivare  la  connessione dati  e  bloccare  la  tastiera.  Solo  in  questo  modo,  infatti, egli potràessere  certo  che  non partiranno  telefonate  e  SMS  per  errore  o  che  vengano scaricati  dati  dalle  applicazioni presenti sul dispositivo.La circostanza, poi, che l’utente si ritrovil’addebito relativo alla modalità “Sempre connesso” al momento della successiva ricarica, rende più difficilisia il controllo della spesa  che  la  trasparenza della  stessa.Infatti,  lanuova  ricarica  dovrà,  necessariamente, essere di importo superiore al costo dell’offerta in consistenza e sufficiente a “saldare il debito” nei confronti dell’operatore maturato in virtù della prosecuzione della fornitura dei  servizi  voce,  SMS  e  dati  pur  in assenza  di  capacità finanziaria  e,  in  alcuni  casi,  di volontà cosciente.Analoghe considerazioni  valgono,altresì,per  le  nuove  attivazioni

e ancora:

Pertanto, la Società non può attivare una modalità di prosecuzione del traffico dati senza aver previamente ricevuto una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte degli  utenti,  che  non  può  essere  né  tacita  né  presunta. Invece,  con  la  modalità “Sempre   connesso”,  ciò  accade  in  assenza  di  un“consenso  espresso”,bensì semplicemente   per facta   concludentia,dai  quali  l’operatore  presume  la  volontà dell’utente di acquistare un credito aggiuntivo. Peraltro, tali fatti potrebbero benissimo -come  facilmente riscontrabile  nella  pratica  di  tutti  giorni-essereinvolontari(si  pensi  a una  chiamata  telefonica  partita  per  errore) o comunque inconsapevoli(ad  esempio,  il downloaddi dati effettuato in automatico da una app).

e ancora:

Da  ultimo,  per  quanto  concerne  le  informative  resein  merito  alla variazione  del prezzo di alcune offerte di telefonia mobile non più commercializzate, si osserva che l’art. 6  del  Regolamento  allegato  alla  delibera  n.  519/15/CONS,  nel  definire  le  forme  da utilizzare  per  le  comunicazioni  inerenti  alle  modifiche  di  contratto  mira  a  garantire all’utenza finale la piena conoscenza della portata della modifica proposta e ad agevolare un consapevole esercizio del diritto di recesso, disponendo che “[l]a  comunicazione avviene anche tramite pubblicazione da parte dell’operatore di apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page, nonché: a)per le utenze mobili, tramite invio alle utenze interessate di un SMS informativo che inizi con la
496/19/CONS11seguente dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali”, o similare...omissis”. Nella fattispecie in esame, viceversa, la collocazione del messaggio informativo inerente alle modifiche in questione non è stataidoneaa richiamare adeguatamentel’attenzione degli utenti,  i  quali,  ritenendo  di  aver  ricevuto  il  periodico e  consueto SMS  di  rinnovo dell’offerta, potrebbero  esserestati indotti  anonleggere l’intero testo del messaggio, salvo poi scoprire, al primo rinnovo utile, di aver subìto una inaspettata decurtazione dal credito  residuo

e ancora:

Sotto diverso profilo, le informative rese in ordine alla variazione delle condizioni economiche di offerte di rete mobile non sono state formulate in maniera tale da rispettare le formalità definite dall’Autorità al fine di assicurare che gli utenti siano immediatamente resi edotti della portata e del contenuto della modifica contrattuale propostacosì da poter meglio decidere se esercitare o meno il previsto diritto di recesso.

23.01.2020 Spataro


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