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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Blockchain 13.02.2019    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Legge sui registri distribuiti e smart contract

Ecco le parti rilevanti.
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

L

LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2019


Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). -

1. Si definiscono "tecnologie basate su registri
distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un
registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile
simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi
crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui
esecuzione vincola automaticamente due o piĆ¹ parti sulla base di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il
requisito della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso
di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia
digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su
registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli
effetti di cui al comma 3».

13.02.2019 Spataro



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