I ragazzi fanno una ricerca, la scuola ripubblica la ricerca sul sito.
Ma la foto usata nella ricerca non è stata autorizzata per tutti.
Quale la nozione di "pubblico" ?
www.curia.europa.eu Stampa e Informazione Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 123/18 Lussemburgo, 7 agosto 2018 Sentenza nella causa C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un altro sito Internet con l’autorizzazione dell’autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore Infatti, con siffatta messa in rete, la fotografia viene messa a disposizione di un pubblico nuovo
Il sig. Dirk Renckhoff, fotografo, ha autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare sul loro sito una delle sue foto. Una alunna di un istituto di istruzione secondaria situato nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania (Gesamtschule di Waltrop) ha scaricato la foto in oggetto a partire da tale sito (dove essa era liberamente accessibile) per illustrare un progetto scolastico. Quest’ultimo è stato in seguito pubblicato sul sito Internet della scuola.
Il sig. Renckhoff ha intrapreso un’azione contro il Land della Renania settentrionale-Vestfalia dinanzi ai giudici tedeschi per vietare a detto Land di riprodurre la sua foto. Altresì, ha reclamato il pagamento di una somma di EUR 400 a titolo di risarcimento danni. A tale riguardo, il sig. Renckhoff sostiene di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito Internet di viaggio e afferma che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola costituisce una violazione del suo diritto d’autore.
In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sul diritto d’autore1 , ai sensi della quale l’autore di un’opera ha, in linea di principio, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione dell’opera al pubblico2 . Il Bundesgerichtshof chiede se la nozione di «comunicazione al pubblico» comprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.
Con la sua sentenza in data odierna, la Corte risponde in maniera affermativa a tale questione. Innanzitutto, la Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare) che essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale fotografia. Inoltre, la Corte constata che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dalla direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell’autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera.
Infatti, la direttiva mira ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, al fine di consentire 1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10) 2 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. www.curia.europa.eu loro di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.
Nella fattispecie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione». Invero, siffatta messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito Internet sul quale tale messa in rete è effettuata (nella fattispecie, il sito internet della scuola) di avere accesso a detta fotografia su tale sito Internet.
Inoltre, la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, dev’essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo. Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non 1) dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata successivamente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare e 2) dagli altri internauti.
A tale riguardo, la Corte rileva che siffatta messa in rete dev’essere distinta dalla messa a disposizione di opere protette tramite un collegamento cliccabile che rimanda ad un altro sito Internet sul quale la comunicazione iniziale è stata effettuata3 . Infatti, a differenza dei collegamenti ipertestuali che contribuiscono al buon funzionamento di Internet, la messa in rete su un sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore di un’opera precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l’accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo.
Infine, la Corte sottolinea che è ininfluente il fatto che il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti, come nella fattispecie. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.
La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575 Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» (+32) 2 2964106 3 V. a tal proposito la sentenza della Corte del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C-466/12; v. altresì il CS n. 20/14).