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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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CURIA e la tutela delle interfacce utente e grafiche

Non sono oggetto di protezione per poter sviluppare qualsiasi soluzione senza privative.
Spataro

 

E

ECLI:EU:C:2010:816

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 dicembre 2010 (*)

«Proprietà intellettuale – Direttiva 91/250/CEE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Nozione di “qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore” – Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica di un programma – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica – Comunicazione di un’opera al pubblico»

Nel procedimento C‑393/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca), con decisione 16 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 2009, nella causa

Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany

contro

Ministerstvo kultury,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore), J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany, dall’avv. I. Juřena, advokát;

–        per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dai sigg. H. Krämer e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), e dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany (associazione per la tutela dei software; in prosieguo: la «BSA») e il Ministerstvo kultury (Ministero ceco della Cultura) riguardo al rifiuto da parte di quest’ultimo di accordare alla BSA l’autorizzazione all’esercizio della gestione collettiva dei diritti patrimoniali d’autore associati ai programmi per elaboratore.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        L’art. 10, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994, approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TRIPS») così dispone:

«I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna [(Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»]».

 La normativa dell’Unione

 La direttiva 91/250

4        I ‘considerando’ settimo, decimo e undicesimo della direttiva 91/250 sono formulati nei termini seguenti:

«considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

(…)

considerando che i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria un’interconnessione e un’interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

considerando che le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra gli elementi del software e dell’hardware sono generalmente denominate “interfacce”».

5        L’art. 1 della direttiva 91/250 così dispone:

«1.      Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2.      La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della presente direttiva.

3.      Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

 La direttiva 2001/29

6        I ‘considerando’ nono e decimo della direttiva 2001/29 sono così formulati:

«Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta “on-demand” sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti».

7        I ‘considerando’ ventesimo e ventitreesimo della direttiva 2001/29 precisano quanto segue:

«La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui [la direttiva 91/250/CEE], e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni [di detta direttiva], salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(…)

La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».

8        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/29:

«1.      La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.

2.      Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

(…)».

9        Ai termini dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere».

10      L’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 La normativa nazionale

11      La direttiva 91/250 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico ceco con la legge 7 aprile 2000, n. 121, sul diritto d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore, nonché di modifica di talune leggi (zákon č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů; in prosieguo la «legge sul diritto d’autore»).

12      Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di detta legge, il diritto d’autore ha per oggetto qualsiasi opera letteraria e qualsiasi altra attività artistica creativa dell’autore espressa in una forma oggettivamente percepibile, anche in forma elettronica, permanente o temporanea, indipendentemente dalla sua portata, dal suo scopo o dalla sua importanza.

13      L’art. 2, n. 2, della medesima legge precisa che anche i programmi per elaboratore sono considerati opere se sono originali, nel senso che si tratta di creazioni intellettuali degli autori.

14      Ai sensi dell’art. 65 di detta legge:

«1.      Un programma per elaboratore, indipendentemente dalla forma della sua espressione, inclusi gli elementi preparatori di progettazione, è protetto in quanto opera letteraria.

2.      Le idee e i principi su cui è fondato ciascun elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli che sono alla base della sua interconnessione con un altro programma, non sono protetti dalla presente legge».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      Il 9 aprile 2001 la BSA, in qualità di associazione, presentava al Ministerstvo kultury una domanda d’autorizzazione alla gestione collettiva dei diritti patrimoniali d’autore sui programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 98 della legge sul diritto d’autore. La BSA definiva la portata di tali diritti con una lettera in data 12 giugno 2001.

16      Tale domanda veniva respinta al pari del ricorso amministrativo proposto contro tale rifiuto. La BSA proponeva quindi un ricorso giurisdizionale dinanzi al Vrchní soud v Praze.

17      A seguito dell’annullamento delle due decisioni ad opera del Nejvyšší správní soud, cui era stata rimessa la causa, il 14 aprile 2004 il Ministerstvo kultury adottava una nuova decisione, con la quale respingeva nuovamente la domanda della BSA. Quest’ultima proponeva allora un ricorso amministrativo dinanzi al Ministerstvo kultury, il quale ritirava tale decisione di rigetto.

18      Il 27 gennaio 2005 il Ministerstvo kultury adottava una nuova decisione con la quale, ancora una volta, respingeva la domanda della BSA, principalmente in quanto, da un lato, la legge sul diritto d’autore tutela unicamente il codice oggetto e il codice sorgente di un programma per elaboratore, ma non tutela affatto il risultato della visualizzazione del programma sullo schermo del computer, ricevendo l’interfaccia utente grafica tutela solo nei confronti della concorrenza sleale. D’altro lato, esso ha sostenuto che certamente in teoria era possibile la gestione collettiva dei programmi per elaboratore, ma che tuttavia la gestione collettiva obbligatoria non entrava in considerazione e che la gestione collettiva volontaria non era utile.

19      La BSA ha proposto ricorso contro tale decisione, che il Ministerstvo kultury ha respinto con decisione 6 giugno 2005. A seguito di tale rigetto, detta associazione ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi al Městský soud v Praze. Con il suo ricorso la BSA ha fatto valere che la definizione di un programma per elaboratore che compare all’art. 2, n. 2, della legge sul diritto d’autore riguarda anche l’interfaccia utente grafica. A parere della BSA, un programma per elaboratore è percepibile tanto a livello di codice oggetto e codice sorgente, quanto a livello del modo di comunicazione (interfaccia di comunicazione).

20      Poiché il Městský soud v Praze ha respinto il suo ricorso, la BSA ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní soud. La BSA ritiene che un programma per elaboratore sia oggetto di utilizzo allorché è presentato mediante visualizzazione su schermi utente e che di conseguenza tale utilizzo deve essere tutelato dal diritto d’autore.

21      In merito all’interpretazione delle disposizioni delle direttive 91/250 e 2001/29, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 1, n. 2, della direttiva [91/250] debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tutela attinente ai diritti d’autore di un programma per elaboratore quale opera d’autore, ai sensi della menzionata direttiva, per “qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore” debba intendersi anche un’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore o una sua parte.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’emissione televisiva, nella quale è resa possibile al pubblico la percezione sensoriale dell’interfaccia utente grafica di un programma di computer o di una sua parte, ma senza possibilità di controllare attivamente tale programma, costituisca una comunicazione al pubblico di un’opera d’autore o di una sua parte ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva [2001/29]».

 Sulla competenza della Corte

22      Dalla decisione di rinvio si evince che i fatti di cui alla causa principale hanno avuto luogo prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea. La prima decisione del Ministerstvo kultury è infatti del 20 luglio 2001.

23      Tuttavia, a seguito di diversi ricorsi della BSA, il Ministerstvo kultury, ha adottato il 27 gennaio 2005 una nuova decisione, con la quale ha respinto ancora una volta la domanda della BSA. Dopo avere contestato, senza successo, questa nuova decisione dinanzi al Ministerstvo kultury, la BSA ha adito il giudice del rinvio per ottenerne l’annullamento.

24      Si deve rilevare, da un lato, che la decisione impugnata nel procedimento principale è successiva alla data di adesione della Repubblica ceca all’Unione e che essa regola una situazione per il futuro e non per il passato e, dall’altro, che il giudice nazionale interpella la Corte circa la normativa dell’Unione applicabile nel procedimento principale (v. sentenza 14 giugno 2007, causa C‑64/06, Telefónica O2 Czech Republic, Racc. pag. I‑4887, punto 21).

25      Dal momento che le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte statuisce senza dover, in linea di principio, verificare le circostanze in cui i giudici nazionali sono stati indotti a sottoporle le questioni e intendono applicare la disposizione di diritto dell’Unione che hanno chiesto di interpretare (sentenze 5 dicembre 1996, causa C‑85/95, Reisdorf, Racc. pag. I‑6257, punto 15, e Telefónica O2 Czech Republic, cit., punto 22).

26      La soluzione sarebbe diversa solo nelle ipotesi in cui o la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non fosse applicabile ai fatti di cui alla causa a qua, svoltisi prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione o fosse manifesto che la detta disposizione non può essere applicata (sentenza Telefónica O2 Czech Republic, cit., punto 23).

27      Orbene, non è così nella fattispecie. Di conseguenza, la Corte è competente a interpretare le disposizioni delle direttive invocate dal giudice del rinvio e vanno risolte le questioni sollevate dal giudice del rinvio.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

28      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore sia una forma di espressione di tale programma, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e goda pertanto della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore risultante da tale direttiva.

29      La direttiva 91/250 non definisce la nozione di «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore».

30      Di conseguenza, tale nozione deve essere definita con riferimento al tenore letterale e al contesto delle disposizioni dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 in cui compare, nonché alla luce sia degli obiettivi di tale direttiva nel suo complesso, sia del diritto internazionale (v., per analogia, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq International, Racc. pag. I‑6569, punto 32).

31      In conformità dell’art. 1, n. 1, della direttiva 91/250, i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d’autore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna. Il n. 2 di detto articolo estende tale tutela a tutte le forme di espressione di un programma per elaboratore.

32      La prima frase del settimo ‘considerando’ della direttiva 91/250 indica che, ai fini di tale direttiva, con l’espressione «programma per elaboratore» si intende programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware.

33      In proposito occorre fare riferimento all’art. 10, n. 1, dell’accordo TRIPS, il quale prevede che i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna.

34      Ne consegue che il codice sorgente e il codice oggetto di un programma per elaboratore sono forme di espressione di quest’ultimo, meritevoli quindi della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore in forza dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250.

35      Oggetto della tutela conferita da detta direttiva è pertanto il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici.

36      Occorre del pari sottolineare la seconda frase del settimo ‘considerando’ della direttiva 91/250, secondo la quale l’espressione «programma per elaboratore» comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.

37      L’oggetto della tutela apprestata dalla direttiva 91/250 comprende quindi le forme di espressione di un programma per elaboratore e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione ulteriore di tale programma.

38      Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, ogni forma di espressione di un programma per elaboratore deve essere tutelata a partire dal momento in cui la sua riproduzione comporterebbe la riproduzione del programma per elaboratore stesso, consentendo così all’elaboratore di svolgere la sua funzione.

39      Secondo i ‘considerando’ decimo e undicesimo della direttiva 91/250, le interfacce sono parti del programma per elaboratore che assicurano l’interconnessione e l’interazione fra tutti gli elementi del software e dell’hardware con altri software e hardware e con gli utenti per consentirne il pieno funzionamento.

40      In particolare, l’interfaccia utente grafica è un’interfaccia di interazione, che consente la comunicazione tra il programma per elaboratore e l’utente.

41      L’interfaccia utente grafica non consente quindi di riprodurre detto programma per elaboratore, ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità.

42      Ne consegue che tale interfaccia non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e, di conseguenza, essa non può fruire della tutela specifica mediante diritto d’autore sui programmi per elaboratore in forza di detta direttiva.

43      Nondimeno, benché il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possono consentirgli di dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare la sua questione (v., in tal senso, sentenza 26 aprile 2007, causa C‑392/05, Alevizos, Racc. pag. I‑3505, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

44      A tal proposito, va verificato se l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore possa fruire della tutela mediante diritto d’autore di diritto comune in virtù della direttiva 2001/29.

45      La Corte ha giudicato che il diritto d’autore ai sensi della direttiva 2001/29 può trovare applicazione solo con riferimento ad un’opera che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore [v., in questo senso, con riferimento all’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, sentenza Infopaq International, cit., punti 33‑37).

46      Di conseguenza l’interfaccia grafica utente può beneficiare, in quanto opera, della tutela mediante diritto d’autore ove essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore.

47      È compito del giudice nazionale verificare se sia effettivamente così nella controversia di cui è investito.

48      Nell’effettuare la sua valutazione il giudice nazionale dovrà tener conto, in particolare, della disposizione o della configurazione specifica di tutti gli elementi che compongono l’interfaccia utente grafica per determinare quali soddisfino il criterio di originalità. A tal riguardo, detto criterio non può essere soddisfatto dalle componenti dell’interfaccia utente grafica che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica.

49      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 75 e 76 delle sue conclusioni, ove l’espressione di dette componenti fosse dettata dalla loro funzione tecnica, il criterio dell’originalità non sarebbe soddisfatto, in quanto i vari modi di realizzare un’idea sono così limitati che l’idea e l’espressione si confondono.

50      In una situazione siffatta le componenti dell’interfaccia utente grafica non permetterebbero all’autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale e di ottenere un risultato che costituisca una creazione intellettuale di tale autore.

51      Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta dichiarando che l’interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e che non può fruire della tutela mediante diritto d’autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere della tutela mediante diritto d’autore in quanto opera, ai sensi della direttiva 2001/29, qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del suo autore.

 Sulla seconda questione

52      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica costituisca una comunicazione al pubblico di un’opera tutelata dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

53      Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

54      Dal ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio. Una tale interpretazione risulta del resto indispensabile per raggiungere l’obiettivo principale di detta direttiva, il quale, come risulta dal nono e decimo ‘considerando’, è quello di introdurre un livello elevato di protezione a favore, tra l’altro, degli autori, consentendo a questi ultimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 36).

55      Ne consegue che, in linea di principio, la radiodiffusione televisiva di un’opera è una comunicazione al pubblico che l’autore dell’opera ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare.

56      Inoltre, risulta dal punto 46 della presente sentenza che l’interfaccia utente grafica può costituire una creazione intellettuale del suo autore.

57      Tuttavia, qualora, nell’ambito della radiodiffusione di un programma televisivo, sia visualizzata un’interfaccia utente grafica, i telespettatori ricevono la comunicazione di detta interfaccia utente grafica solo in modo passivo, senza possibilità di intervenire. Essi non possono utilizzare la funzione di tale interfaccia, che consiste nel permettere l’interazione tra il programma per elaboratore e l’utente. Dato che, con la radiodiffusione televisiva, l’interfaccia utente non è messa a disposizione del pubblico in modo tale che gli individui che compongono quest’ultimo possano avere accesso all’elemento essenziale che caratterizza l’interfaccia, vale a dire l’interazione con l’utente, non si tratta di una comunicazione al pubblico dell’interfaccia utente grafica, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

58      La seconda questione va pertanto risolta dichiarando che la radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un’opera tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può fruire della tutela mediante diritto d’autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere della tutela mediante diritto d’autore in quanto opera, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del suo autore.

2)      La radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un’opera tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

Firme

09.07.2018 Spataro



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