Fonte: Italgiure.
"La Corte di appello osservava che la prospettazione della parte datoriale era fondata su messaggi di posta elettronica di " dubbia valenza probatoria" nonché su dichiarazioni provenienti da soggetti direttamente coinvolti nella vicenda e quindi inattendibili perché interessati ad un certo esito della lite."
"La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Nel caso di specie, si discute di dichiarazioni provenienti da terze persone - testimoni nel processo - che la Corte di appello ha giudicato inattendibili, per un coinvolgimento nella vicenda concreta; la valutazione di attendibilità e credibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto ed è censurabile come vizio di motivazione."
" Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca l'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 82 del 2005 ( "documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR nr. 445 del 2000.PROC. nr. 08852/2016 Quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico ( come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità."
"Nel caso concreto, parte ricorrente non riporta il contenuto delle e-mail e neppure trascrive compiutamente gli atti difensivi del lavoratore, limitandosi a riportare alcuni passaggi del ricorso introduttivo e di una memoria depositata in primo grado."
" La sentenza della corte territoriale esclude, piuttosto, che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente; trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, la statuizione non è censurabile in relazione all'art. 2702 cod.civ. per non avere i documenti natura di scrittura privata, ai sensi del citato art. 1 D.Lgs 82/2005. Infine, non vi è alcuna specifica argomentazione in ordine alla asserita violazione dell'art. 414 cod.proc.civ., indicata nella rubrica ma non sviluppata nel motivo."
"Come è noto, la parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento o disconoscimento di documenti - e di detta circostanza lamenti la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito - ha l'onere di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dell'atto e di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che tali documenti non siano stati disconosciuti (cfr. Cass.17.05.2007 nr. 11460 e, in motivazione, Cass. 13.6.2017 nr 14654). "