Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Ecommerce 07.03.2018    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ecommerce europeo: Fine dei blocchi nazionali, disposizioni sulle interfacce online e sui pagamenti. Eccetto per il diritto d'autore.

Numerose novita' per chi ha o realizza un ecommerce, sia sotto il profilo funzionale che legale.

Il prodotto venduto in Italia DEVE essere venduto in tutta Europa. Vietati tanti comportamenti comuni e, spesso, innocenti.

La norma pero' non spiega come si possa fornire l'assistenza in polacco ad un bene venduto in Italia agli italiani, in italiano.

Vedo problemi piu' che opportunita' all'orizzonte.

Sopravvivono alcune eccezioni.
Spataro

 

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Data di entrata in vigore: 22/03/2018

GU L 60I del 2.3.2018,

Articolo 1 Obiettivo e ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, impedendo i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, nonché chiarendo ulteriormente talune situazioni in cui un trattamento diverso non può essere giustificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

2.   Il presente regolamento non si applica a situazioni puramente interne, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione siano limitati ad un solo Stato membro.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

4.   Il presente regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale.

5.   Il presente regolamento fa salve le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, segnatamente le norme di cui alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

6.   Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del 1regolamento (UE) n. 1215/2012. In particolare, non si considera che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio per il solo fatto che, agendo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, non blocchi né limiti l'accesso dei consumatori a un'interfaccia online, non reindirizzi i consumatori, sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, a una versione di un'interfaccia online diversa da quella cui i consumatori desideravano accedere inizialmente, non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita di beni o della prestazione di servizi nelle situazioni di cui al presente regolamento oppure accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria. Inoltre, non si considera che un professionista, per le sole ragioni sopra indicate, diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, qualora il professionista fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.

7.   L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE si applica nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni più specifiche.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «servizi prestati tramite mezzi elettronici»: i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione;

2)   «commissione interbancaria»: la commissione interbancaria di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 2015/751;

3)   «strumento di pagamento basato su carta»: lo strumento di pagamento basato su carta di cui all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 2015/751;

4)   «marchio di pagamento»: il marchio di pagamento di cui all'articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) n. 2015/751;

5)   «operazione di pagamento»: l'operazione di pagamento di cui all'articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366;

6)   «servizi di pagamento»: i servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

7)   «prestatore di servizi di pagamento»: il prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

8)   «conto di pagamento»: il conto di pagamento di cui all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;

9)   «strumento di pagamento»: lo strumento di pagamento di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366;

10)   «addebito diretto»: l'addebito diretto di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva (UE) 2015/2366;

11)   «bonifico»: il bonifico di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva (UE) 2015/2366;

12)   «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

13)   «cliente»: un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'Unione al fine esclusivo dell'uso finale;

14)   «condizioni generali di accesso»: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita netti, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un professionista, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico dal professionista, o per conto di quest'ultimo, e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra il professionista e il cliente;

15)   «bene»: qualsiasi bene mobile materiale, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dall'autorità giudiziaria;

16)   «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi;

17)   «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, di cui all'articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;

18)   «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

Articolo 3 Accesso alle interfacce online

1.   Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

2.   Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito.

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile al cliente in questione.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione cui sono soggette le attività del professionista.

In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

Articolo 4 Accesso a beni o servizi

1.   Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:

a)

acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;

b)

ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso;

c)

ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso, ivi compresi prezzi di vendita netti, che siano diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro e che siano offerte ai clienti in un territorio specifico o a gruppi specifici di clienti su base non discriminatoria.

3.   La mera conformità al divieto di cui al paragrafo 1 non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente o di informare i clienti in merito a tali requisiti.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai professionisti esentati dall'IVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce al professionista di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Per quanto riguarda la vendita di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce al professionista di applicare prezzi diversi ai clienti in determinati territori, qualora sia tenuto a farlo in base a leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 5 Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1.   Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:

a)

l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;

b)

i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e

c)

le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

2.   Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività del professionista non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Articolo 6 Accordi sulle vendite passive

1.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 330/2010 e l'articolo 101 TFUE, il presente regolamento non concerne né gli accordi che limitano le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 – che riguardano le operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento – né gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.

2.   Le disposizioni degli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, impongono ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento sono nulle di diritto.

Articolo 7 Esecuzione

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono le misure applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le misure previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione e pubblicate sul sito Internet di quest'ultima.

Articolo 8 Assistenza ai consumatori

Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista derivante dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9 Clausola di revisione

1.   Entro il 23 marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nel fare questo, la Commissione prende in considerazione l'impatto complessivo del regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero, compreso, in particolare, l'onere amministrativo e finanziario supplementare che potrebbe gravare sui professionisti a causa dell'esistenza di regimi diversi di regolamentazione applicabili in materia di diritto contrattuale dei consumatori. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

2.   La prima valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata, in particolare, allo scopo di valutare l'ambito di applicazione del presente regolamento, così come la portata del divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nonché di stabilire se il presente regolamento debba applicarsi anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Articolo 10 Modifiche dei regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/UE

1.   All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

«22.

Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.».

2.   All'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«27.

Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1, solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.».

3.   All'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

«16.

Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1».

Articolo 11 Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2018.

2.   Tuttavia, l'articolo 6 si applica alle disposizioni degli accordi conclusi prima del 2 marzo 2018, che sono conformi all'articolo 101 TFUE e a qualsiasi altra norma equivalente di diritto nazionale della concorrenza, a decorrere dal 23 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per il Parlamento europeo

La presidente

L. PAVLOVA

Per il Consiglio

Il presidente

A. TAJANI


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 93.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

(3)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(4)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(8)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(12)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(13)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(14)  Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(16)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(17)  Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(21)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

(22)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).


Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente l'attuazione del regolamento e il suo contributo all'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore.

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento.

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento debba essere modificato, la Commissione la correderà conseguentemente di una proposta legislativa.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2.   La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a)

i servizi non economici d’interesse generale;

b)

i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

c)

i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

d)

i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

e)

i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

f)

i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g)

i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h)

le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;

i)

le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 45 del trattato;

j)

i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k)

i servizi privati di sicurezza;

l)

i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

3.   La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

07.03.2018 Spataro
spataro


PubblicitĂ , comparatori: sanzione per omesse informative
AIRBNB, il Consiglio di Stato e la Procura di Milano
In atto il DSA - Digital Service Act
EDPS Opinion 39/2023 on the Proposal for a Regulation on payment services in the internal market and the Proposal for a Directive on payment services and electronic money services in the Internal Market
Provvedimento del 27 aprile 2023 [9902472] - fidelity card, newsletter, social, misure di sicurezza e gruppo Benetton
128 Ecommerce e privacy: ecco perche' il caso Amazon riguarda chiunque vende online, dall'infoprodotto ai vini
247 Serial returners - ecommerce condannato per le politiche di blocco
Serial returners: ecommerce condannato per le politiche di blocco
DAC7
Controllo sito di ecommerce



Segui le novità in materia di Ecommerce su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.089