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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Diritto d'autore 03.04.2017    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

I poteri dell'Agcom in materia di diritto d'autore dopo la decisione del Tar

Quello che e' un mondo nato per la condivisione (e discussione, riutilizzo, etc etc ) viene ora soggetto ad una autorita' che vaglia anche in autonomia la conformita' al diritto d'autore di quanto avviene online.
Spataro

 

R

Riprendiamo in breve.

Siae negli anni ha alzato la denuncia dell'uso di internet come strumento per diffondere la pirateria, oltre che attività legali.

Ricorderanno tutti il caso homolaicus con il quale fu chiesto ad un insegnante di pagare una decina di migliaia di euro per una bella raccolta di opere d'arte per i propri studenti. Il sito usava Google Ads.

Da allora Wikipedia promose la causa e ottenemmo che immagini in bassa qualità non fossero sfruttamento del diritto d'autore.

Agcom iniziò vari studi e rapporti annuali sulla pirateria online. Agcom se ne occupa per video e audio espressamente per legge, ma gli studi estendevano la competenza a ogni violazione del dirito d'autore a tutela dei consumatori.

Finchè non si arrivò a proporre un regolamento con il quale regolava i propri asseriti poteri, in uno scontro con tanti di noi, in dialogo tra sordi profondamente inconcludente.

Agcom finalmente decise quindi alcune modifiche, prime tra tutti il potere concorrente insieme ad altre autorità e alla magistratura.

Ricordiamo che l'AGCM, l'antitrust, ha pure competenza in materia a tutela dei consumatori.

E infatti ci sono vari conflitti di competenza tra le due autorita'.

Si va quindi al tar (in breve). Il rinvio alla Corte Costituzionale nasce monco e giustamente non viene ammesso dalla Corte.

Alla base di tutto ci si confronta sul testo europeo ecommerce: l'autorità preposta al controllo può agire per far rispettare le regole, sempre banalizzando.

Tutti a rispondere: l'Agcom s'è preposta da sola.

Il TAR conferma la tesi di Agcom e confuta la nostra.

La motivazione è nelle ragioni sistematiche, che conferma quanto dicevamo: si è presa un potere che non era scritto, se per motivarlo dobbiamo riferirci al fatto che non poteva non averlo.

"Dunque, una visione sistematica delle norme richiamate fa emergere la sussistenza in capo ad Agcom di compiti di regolamentazione e di vigilanza nel settore del diritto d’autore che possono anche consentirle di impedire l’accesso a determinati contenuti resi disponibili sulla rete internet per il tramite di un prestatore di servizi."

e poi

"Infatti, è lo stesso art. 156 che al secondo comma fa espressamente salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, così introducendo un meccanismo di tutela a “doppio binario”, che si affianca al tradizionale rimedio inibitorio, quello di public enforcement e attraverso il quale l’Autorità amministrativa è autorizzata ad adottare provvedimenti recanti l’ordine di rimozione dei contenuti del web o di oscuramento dei siti, immediatamente precettivi nei confronti degli operatori della rete."

Conclude il tar:

"6.4 Dunque, una lettura sistematica delle disposizioni normative sin qui richiamate conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da Agcom nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori di servizi, da esercitarsi anche con l’imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all’Autorità giudiziaria.

7. Neppure può essere accolta la richiesta dei ricorrenti di sottoporre nuovamente alla Corte la medesima questione di legittimità costituzionale già sollevata, in quanto non esiste la concreta possibilità di superare il profilo di inammissibilità rilevato dalla Corte."

Infine:

"11. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emanato in violazione della direttiva 2004/48/CE, attuata con decreto legislativo n. 140/2006, che conferirebbe il potere di emanare provvedimenti inibitori alla sola autorità giudiziaria, nonché della direttiva 2001/29/CE, attuata con decreto legislativo n. 68/2003, che non stabilisce regole per gli intermediari.

Le censure sono infondate, in quanto le richiamate direttive non riguardano la disciplina giuridica del commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), che radica la vigilanza dell’Agcom sugli intermediari (anche) a tutela del diritto d'autore online."

E tutte le altre argomentazioni confermano le ragioni di Agcom fondandole sempre su argomenti e documenti Agcom.

Senza il Parlamento a pronunciarsi, ricordiamolo.

E' già stato annunciato l'appello.

Per sintetizzare: "ragioni sistematiche fanno ritenere che agcom abbia questi poteri"

Motivare così è una estensione dei poteri di una autorità è pochino. Dispiace non si sia entrati nel merito delle contestazioni ma si siano ripetetute affermazioni già sentite nei dibattiti online. Si è persa una occasione per spiegare a chi ha sempre risposto punto pe punto.

Quindi l'AGCOM, concorrente con la magistratura, diventerebbe l'autorità di vigilanza del web.

Serviti.

"In particolare, gli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato decreto, nel disciplinare contenuti e limiti della responsabilità del prestatore di servizi nell’esercizio delle attività di semplice trasporto delle informazioni (“mere conduit”), di memorizzazione temporanea (“caching”) e di memorizzazione duratura di informazioni (“hosting”), attribuiscono anche i poteri ordinatori spettanti al riguardo alle competenti Autorità (giudiziaria e amministrativa).

Da un lato, il prestatore di servizi non è soggetto a un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (cfr. art. 17, comma 1); inoltre non è responsabile delle informazioni memorizzate e/o trasmesse (cfr. artt. 14, 15 e 16).

Tuttavia, al fine di garantire tutela efficace del diritto d’autore, il prestatore è tenuto a collaborare con l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza nel caso in cui venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario dei suoi servizi. In particolare, il predetto soggetto “è comunque tenuto a informarne immediatamente l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza”, rispondendo del fatto che, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto” (cfr. art. 17); in questo ambito, gli può anche venire richiesto di intervenire per rimuovere dal sito le informazioni illecite o disabilitarne l’accesso (artt. 14, 15 e 16, ult. co.).

Dunque, una visione sistematica delle norme richiamate fa emergere la sussistenza in capo ad Agcom di compiti di regolamentazione e di vigilanza nel settore del diritto d’autore che possono anche consentirle di impedire l’accesso a determinati contenuti resi disponibili sulla rete internet per il tramite di un prestatore di servizi."

ps: Il Sole parla di due sentenze. La sentenza conclude ugualmente, fondando le ragioni di sistema sulla legge sul diritto d'autore.

Testi lunghi da studiare ancora a lungo.

In ogni caso, come sto anticipando da anni, c'è una battaglia per ottenere il riconoscimento di autorità che controlla i contenuti di internet sotto il profilo del diritto d'autore. 

Quello che è un mondo nato per la condivisione (e discussione, riutilizzo, etc etc ) viene ora soggetto ad una autorità che vaglia anche in autonomia la conformità al diritto d'autore di quanto avviene online.

Quello che i padri del web hanno chiamato più volte: "virus" in grado di distruggere la rete.

Ci vediamo sui social, dove le regole contrattuali definiscono le regole pattizie del diritto d'autore.

03.04.2017 Spataro



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