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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Hardware 08.09.2016    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Niente rimborso per windows preinstallato su pc Sony ?

Non costituisce pratica sleale vendere un pc insieme a windows, e non ottenere il rimborso per non volere usare windows.
Spataro

 

S

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 settembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articoli 5 e 7 – Offerta congiunta – Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati – Informazione rilevante relativa al prezzo – Omissione ingannevole – Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici»

Nella causa C‑310/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 17 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2015, nel procedimento

Vincent Deroo-Blanquart

contro

Sony Europe Limited, avente causa della Sony France SA,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da D. Šváby, presidente di sezione, J. Malenovský e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per V. Deroo-Blanquart, da P. Rémy-Corlay, avocat;

–        per la Sony Europe Limited, avente causa della Sony Francia SA, da P. Spinosi, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas, J. Traband e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da J.-C. Halleux e J. Van Holm, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Roussanov, M. Van Hoof e K. Herbout-Borczak, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Vincent Deroo-Blanquart, domiciliato in Francia, e la Sony Europe Limited (in prosieguo: la «Sony»), avente causa della Sony France SA, con sede in Francia, vertente sulla pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 13, 14, 17 e 18 della direttiva 2005/29:

«(13) (...) Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva si applica (...) alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. (…) Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive.

(14)      È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale. (…)

(…)

(17)      È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. (…)

(18)      (...) Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia (...)».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

c)      “prodotto”: qualsiasi bene o servizio (...)

d)      “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

e)      “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

(…)

h)      “diligenza professionale”: rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori;

i)      “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

(…)

k)      “decisione di natura commerciale”: una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla.

(…)».

5        L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone al paragrafo 1 quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».

6        L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Mercato interno», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».

7        L’articolo 5 della direttiva 2005/29, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», è così redatto:

«1.      Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.      Una pratica commerciale è sleale se:

a)      è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b)      falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

(…)

4.      In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)      ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7,

o

b)      aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5.      L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. (…)».

8        L’articolo 6 della direttiva in parola, intitolato «Azioni ingannevoli», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

(...)».

9        L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Omissioni ingannevoli», così recita:

«1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2.      Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

(…)

4.      Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a)      le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

(…)

c)      il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

(…)».

10      L’allegato I della direttiva 2005/29, che riporta l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, prevede, al punto 29, tra le pratiche commerciali aggressive, la seguente pratica:

«Esigere il pagamento immediato o differito (...) di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (...) (fornitura non richiesta)».

 Diritto francese

11      L’articolo L. 111-1 del code de la consommation (codice del consumo) disponeva, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, quanto segue:

«Ogni venditore professionale di beni o fornitore professionale di servizi deve, prima della conclusione del contratto, mettere il consumatore nella condizione di conoscere le caratteristiche essenziali del bene o del servizio».

12      L’articolo L. 113-3, primo comma, di tale codice, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevedeva quanto segue:

«Ogni venditore di prodotti o fornitore di servizi deve, tramite l’apposizione di marcature, etichette, affissioni o qualsiasi altro mezzo appropriato, informare il consumatore sui prezzi, sugli eventuali limiti della responsabilità contrattuale e sulle condizioni particolari di vendita, secondo modalità stabilite con decreti del ministro (...)».

13      Ai sensi dell’articolo L. 120-1 del codice del consumo, nella sua versione applicabile al procedimento principale:

«Le pratiche commerciali sleali sono vietate. Una pratica commerciale è sleale qualora essa sia contraria ai requisiti di diligenza professionale e alteri, o possa alterare in modo sostanziale, il comportamento economico del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto rispetto a un bene o a un servizio.

(…)

II. - Costituiscono, in particolare, pratiche commerciali sleali, le pratiche commerciali ingannevoli di cui agli articoli L. 121‑1 e L. 121‑1‑1 e le pratiche commerciali aggressive di cui agli articoli L. 122‑11 e L. 122‑11‑1».

14      L’articolo L. 121‑1 del codice in parola, nella sua versione applicabile al procedimento principale, così recitava:

«I. - Una pratica commerciale è ingannevole se essa è posta in essere in una delle seguenti circostanze:

(…)

2.      Qualora essa si basi su affermazioni, indicazioni o presentazioni false o tali da indurre in errore (...)

(…)

II. - Una pratica commerciale è altresì ingannevole se essa, tenuto conto dei limiti propri del mezzo di comunicazione utilizzato e del contesto, omette, dissimula, o fornisce in maniera incomprensibile, ambigua o intempestiva un’informazione sostanziale o se non indica il suo vero intento commerciale, qualora esso non risulti già evidente dal contesto.

(…)

In tutte le comunicazioni commerciali rivolte al consumatore che costituiscono un invito all’acquisto e che menzionano il prezzo e le caratteristiche del bene o del servizio proposto, sono considerate sostanziali le seguenti informazioni:

1.      Le caratteristiche principali del bene o del servizio;

(…)

3.      Il prezzo comprensivo delle imposte e le spese di consegna a carico del consumatore, o la loro modalità di calcolo, qualora tali spese non possano essere stabilite in anticipo.

(…)

III. - Il paragrafo I è applicabile alle pratiche poste in essere nei confronti dei professionisti.».

15      L’articolo L. 122-1, primo comma, del codice del consumo, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, disponeva quanto segue:

«È vietato negare la vendita di un bene o la prestazione di un servizio a un consumatore, salvo che sussista un motivo legittimo, e subordinare la vendita di un prodotto all’acquisto di una quantità imposta o all’acquisto contestuale di un altro prodotto o di un altro servizio nonché subordinare la prestazione di un servizio a quella di un altro servizio o all’acquisto di un prodotto».

16      L’articolo L. 122-1, primo comma, del codice in parola, nella versione vigente dal 19 maggio 2011 al 30 giugno 2016, disponeva:

«È vietato negare la vendita di un bene o la prestazione di un servizio a un consumatore, salvo che sussista un motivo legittimo, e subordinare la vendita di un prodotto all’acquisto di una quantità imposta o all’acquisto contestuale di un altro prodotto o di un altro servizio nonché subordinare la prestazione di un servizio a quella di un altro servizio o all’acquisto di un prodotto, dal momento che tale vincolo costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo L. 120‑1».

17      L’articolo L. 122-3, primo comma, di detto codice, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, era così formulato:

«È vietata la fornitura di beni o di servizi senza previo ordine da parte del consumatore, qualora essa comporti una richiesta di pagamento. Nessun onere può essere imposto al consumatore che riceve il bene o la prestazione del servizio in violazione di tale divieto».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Dagli atti di causa di cui al procedimento principale emerge che, il 27 dicembre 2008, il sig. Deroo-Blanquart ha acquistato in Francia un computer portatile di marchio Sony, modello VAIO VGN-NR38E, provvisto di programmi informatici preinstallati quali, da un lato, il sistema operativo Microsoft Windows Vista edizione Home Premium e, dall’altro, vari programmi applicativi.

19      Durante il primo utilizzo di tale computer, il sig. Deroo-Blanquart ha rifiutato di sottoscrivere il «Contratto di Licenza Utente Finale» (CLUF) del sistema operativo, apparso sullo schermo di detto computer, ed ha chiesto, il 30 dicembre 2008, alla Sony il rimborso della parte del prezzo di acquisto del computer in questione corrispondente al costo dei programmi preinstallati.

20      Con lettera dell’8 gennaio 2009, la Sony ha rifiutato di accordare tale rimborso, facendo valere che i computer VAIO formano oggetto, insieme ai programmi preinstallati, di un’unica offerta non scindibile. Dopo varie discussioni, il 15 aprile 2009, la Sony ha proposto al sig. Deroo-Blanquart di annullare la vendita e di rimborsargli la totalità del prezzo di acquisto, ossia EUR 549, dietro restituzione del materiale acquistato.

21      Il sig. Deroo-Blanquart ha rifiutato tale proposta e, con atto introduttivo del 17 febbraio 2011, ha citato in giudizio la Sony dinanzi al tribunal d’instance d’Asnières (tribunale di primo grado di Asnières, Francia) per ottenere il pagamento, in particolare, della somma di EUR 450 a titolo di rimborso forfettario per i programmi informatici preinstallati e della somma di EUR 2 500 per il danno derivante dalle pratiche commerciali sleali.

22      Con sentenza del 13 settembre 2012, il tribunal d’instance d’Asnières (tribunale di primo grado di Asnières) ha respinto in toto le richieste del sig. Deroo-Blanquart.

23      Il sig. Deroo-Blanquaart ha quindi interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles, Francia).

24      Con sentenza del 5 novembre 2013, tale giurisdizione ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando che la vendita in questione non costituiva né una pratica commerciale sleale di vendita forzata in ogni caso vietata, né una pratica commerciale sleale di vendita abbinata, né tanto meno una pratica commerciale ingannevole o aggressiva.

25      Il sig. Deroo-Blanquart ha presentato dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) un ricorso per cassazione avverso la sentenza della cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles).

26      Dopo aver rilevato che le disposizioni del diritto nazionale applicabili rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29 debbano essere interpretati nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale e ingannevole l’offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati qualora il produttore del computer abbia fornito, attraverso il suo rivenditore, informazioni su ciascun programma preinstallato, ma non abbia specificato il costo di ciascuno di tali elementi.

2)      Se l’articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale l’offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il produttore non lasci altra scelta al consumatore se non quella di accettare detti programmi informatici o di ottenere il recesso dalla vendita.

3)      Se l’articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale l’offerta congiunta che consiste nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, qualora il consumatore si trovi nell’impossibilità di ottenere dallo stesso produttore un computer sprovvisto di programmi informatici».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda e terza questione pregiudiziale

27      Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare in primo luogo, congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29.

28      A tale proposito, occorre ricordare, in via preliminare, che le offerte congiunte, che si basano sull’abbinamento di almeno due prodotti o servizi diversi in una sola offerta, costituiscono atti commerciali che si iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e mirano direttamente alla promozione e all’incremento delle sue vendite. Ne consegue che esse costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 e ricadono, conseguentemente, nella sua sfera di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C‑261/07 e C‑299/07, EU:C:2009:244, punto 50).

29      Inoltre, come espressamente precisato dal considerando 17 della direttiva 2005/29, solamente le pratiche commerciali individuate nell’elenco completo di cui all’allegato I di tale direttiva possono essere considerate sleali in ogni caso, senza dover effettuare una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli da 5 a 9 di detta direttiva (sentenza del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C‑435/11, EU:C:2013:574, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

30      Orbene, la Corte ha statuito, a tale proposito, che le offerte congiunte non figurano tra le pratiche elencate nell’allegato I della direttiva 2005/29 e che tale direttiva osta al divieto generale e preventivo delle offerte congiunte indipendentemente da qualsivoglia verifica del loro carattere sleale alla luce dei criteri posti dagli articoli da 5 a 9 di detta direttiva (sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C‑261/07 e C‑299/07, EU:C:2009:244, punti 57 e 62).

31      Pertanto, è alla luce del contenuto e dell’economia generale degli articoli da 5 a 9 della direttiva medesima che va esaminato il carattere eventualmente sleale delle pratiche commerciali, come quelle di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C‑261/07 e C‑299/07, EU:C:2009:244, punto 58).

32      A tale proposito, una pratica commerciale può essere considerata sleale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, solo se rispetta la doppia condizione, da un lato, di essere contraria alle norme di diligenza professionale e, dall’altro, di falsare o essere idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto (v. sentenza del 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, punto 28). In tale contesto, occorre ricordare che, conformemente al suo considerando 18, tale direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.

33      Occorre, pertanto, chiedersi, in un primo momento, se un professionista che, in circostanze simili a quelle di cui al procedimento principale, propone in vendita computer soltanto unitamente a programmi informatici in essi preinstallati violi le norme di diligenza professionale, quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2005/29, come il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori, rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel suo settore di attività.

34      Occorre, quindi, verificare se il comportamento del professionista riveli l’inosservanza delle pratiche di mercato oneste o del principio generale della buona fede nel suo settore di attività, nel caso di specie la produzione di materiale informatico destinato al grande pubblico, alla luce delle aspettative legittime di un consumatore medio.

35      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge, in particolare, che la vendita da parte della Sony di computer provvisti di programmi informatici preinstallati risponde, come lo rileva l’indagine di mercato connessa, alle aspettative di gran parte dei consumatori, i quali preferiscono l’acquisto di un computer provvisto di programmi preinstallati e di uso immediato all’acquisto separato del computer e dei programmi informatici. Peraltro, sempre da quanto emerge dalla decisione in parola, prima di procedere all’acquisto del computer di cui trattasi nel procedimento principale, il sig. Deroo-Blanquart è stato debitamente informato, in qualità di consumatore, dal rivenditore della Sony, dell’esistenza di programmi preinstallati su tale computer e delle caratteristiche precise di ciascuno dei programmi. Infine, dopo l’acquisto, durante il primo utilizzo di tale computer, la Sony ha offerto al sig. Deroo-Blanquart la possibilità di sottoscrivere il «Contratto di Licenza Utente Finale», al fine di poter utilizzare tali programmi, o di recedere dalla vendita.

36      A tale proposito, la Corte ha già precisato che, in particolar modo mediante un’informazione corretta del consumatore, un’offerta congiunta di diversi prodotti o servizi può soddisfare le esigenze di lealtà poste dalla direttiva 2005/29 (v. sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C‑261/07 e C‑299/07, EU:C:2009:244, punto 66).

37      In tale contesto, occorre rilevare che le circostanze, così come esposte al punto 35 della presente sentenza, vale a dire, in particolare, l’informazione corretta del consumatore, la conformità dell’offerta congiunta alle aspettative di gran parte dei consumatori, nonché la possibilità data al consumatore di accettare tutti gli elementi di tale offerta o di recedere dalla vendita, sono idonee a soddisfare i requisiti dettati dalle pratiche di mercato oneste e dal principio generale della buona fede, nel settore della produzione di materiale informatico destinato al grande pubblico, dal momento che il professionista dimostrerebbe così la propria attenzione nei confronti dei consumatori. Pertanto, spetta al giudice nazionale tenerne conto nell’ambito della valutazione globale dell’insieme delle circostanze del procedimento principale effettuata alla luce del rispetto delle norme di diligenza professionale.

38      In un secondo momento, occorre esaminare se una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi preinstallati falsi o sia idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto, vale a dire se essa sia idonea, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2005/29 ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

39      A tale riguardo e come rilevato al punto 35 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio emerge che il consumatore è stato debitamente informato, prima di procedere all’acquisto, del fatto che il modello di computer di cui trattasi nel procedimento principale non fosse venduto senza i programmi informatici preinstallati.

40      Per quanto concerne le spiegazioni fornite al consumatore, occorre sottolineare che le informazioni, prima della conclusione di un contratto, riguardo alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 70).

41      Pertanto, nell’ambito dell’esame della seconda condizione posta dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, spetta al giudice nazionale stabilire, in circostanze simili a quelle di cui al procedimento principale, cioè quando un consumatore è stato debitamente informato, prima di procedere all’acquisto, del fatto che il modello di computer, oggetto della vendita, non fosse venduto senza i programmi informatici preinstallati e pertanto egli era, in linea di principio, libero di scegliere un altro modello di computer, di un’altra marca, provvisto di caratteristiche tecniche simili, venduto senza programmi o dotato di altri programmi, se la capacità di tale consumatore di prendere una decisione di natura commerciale in modo consapevole sia stata sensibilmente alterata.

42      Alla luce delle osservazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità, per il consumatore, di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, salvo il caso in cui una pratica di questo tipo sia contraria alle norme di diligenza professionale e alteri o sia idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto, ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare, tenendo in considerazione le circostanze specifiche del procedimento principale.

 Sulla prima questione

43      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

44      A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva prevede che le pratiche commerciali ingannevoli possono assumere la forma di azioni ingannevoli, di cui all’articolo 6 di detta direttiva, o di omissioni ingannevoli, di cui all’articolo 7 della direttiva medesima.

45      Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, una pratica commerciale è considerata ingannevole qualora, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, essa ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessiti per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, conseguentemente, induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad adottare una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. L’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva dispone che è considerata rilevante l’informazione sul prezzo comprensivo delle imposte.

46      Dal dettato di quest’ultima disposizione emerge che è considerata informazione rilevante il prezzo di un prodotto messo in vendita, ossia il prezzo globale di un prodotto, e non il prezzo di ciascuno dei suoi elementi. Ne deriva che tale disposizione impone al professionista di indicare al consumatore il prezzo globale del prodotto interessato.

47      Nel caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio, al sig. Deroo-Blanquart è stato comunicato il prezzo globale del computer provvisto di programmi informatici preinstallati. Ciononostante, il giudice del rinvio intende sapere se, nel caso specifico di un’offerta congiunta che verte su un computer e svariati programmi informatici preinstallati, i prezzi dei singoli elementi che la compongono e che sono oggetto di tale offerta possono ugualmente essere considerati informazioni rilevanti.

48      A tale proposito, indipendentemente dal fatto che l’informazione sugli elementi del prezzo globale non è menzionata tra le informazioni che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 considera come rilevanti, occorre sottolineare che, ai sensi del considerando 14 di tale direttiva, costituisce un’informazione rilevante l’informazione chiave necessaria affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

49      Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola, risulta che il carattere rilevante di un’informazione deve essere valutato alla luce del contesto nel quale si colloca la pratica commerciale e tenendo conto di tutte le sue caratteristiche.

50      Orbene, nel caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio, il computer di cui trattasi nel procedimento principale era stato in ogni caso messo in vendita solamente con i programmi informatici preinstallati. Alla luce della risposta data alla seconda e terza questione, una pratica commerciale di questo tipo non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29.

51      Di conseguenza, tenendo conto dell’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Pertanto, il prezzo di ciascuno di tali programmi non costituisce un’informazione rilevante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.

52      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), salvo il caso in cui una pratica di questo tipo sia contraria alle norme di diligenza professionale e alteri o sia idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto, ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare, tenendo in considerazione le circostanze specifiche del procedimento principale.

2)      Nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

Firme

08.09.2016 Spataro



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