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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 12156 documenti.

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Intercettazioni 05.07.2016    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Arriva il captatore informatico: Cassazione 26889 del 2016

Per essere brevi: il virus di Stato sul telefonino e' come una cimice, e il telefonino non e' domicilio informativo ma dispositivo itinerante, usato come cimice, direttamente da una tasca. Nei casi di criminalita' associativa. Foto courtesy of studiospataro.it 2016
Spataro

 

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Per essere brevi: il virus di Stato sul telefonino è come una cimice, e il telefonino non è domicilio informativo ma dispositivo itinerante, usato come cimice, direttamente da una tasca.

E' consentito in un senso ampio di reati di criminalità organizzata.

Se Facebook sa tutto di noi ... non si vede perchè non possa saperlo lo Stato. Facebook docet.

"Per quel che riguarda l'eventualità che lo strumento captativo in argomento possa produrre, in casi estremi, esiti lesivi della dignità umana, va osservato - come opportunamente prospettato dai rappresentanti della Procura generale nella memoria in atti - che si tratta di un pericolo che ben può essere neutralizzato con gli strumenti di cui dispone l'ordinamento; ad esempio, «facendo discendere dal principio personalistico enunciato dall'art. 2 della Costituzione, e dalla tutela della dignità della persona che ne deriva, la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze di "specifiche" intercettazioni che nelle loro modalità di attuazione e/o nei loro esiti abbiano acquisito "in concreto" connotati direttamente lesivi della persona e della sua dignità».

"Risulta, dunque, pienamente rispettata (anche) la "riserva di legge" proprio in virtù della formulazione del più volte citato art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, la cui portata derogatrice (alla limitazione di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.) non infida in alcun modo la dettagliata disciplina prevista dal codice di procedura penale per le intercettazioni di comunicazioni (anche) tra presenti. Giova rammentare al riguardo che nella giurisprudenza di legittimità è stata già più volte affermata la tenuta costituzionale della disciplina delle intercettazioni tra presenti, anche con particolare riferimento alla norma speciale contenuta nell'art. 13 del decreto-legge n. 152 del 91. Tra le tante, possono essere menzionate Sez. 6, n. 14547 del 31/01/2011, Di Maggio; Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo; Sez. 4, n. 47331 del 28/09/2005, Cornetto; Sez. 6, n. 4397 del 10/11/1997, Greco.

"Deve dunque ritenersi che - in relazione a procedimenti di criminalità organizzata, una volta venuta meno la limitazione di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. per quel che riguarda i luoghi di privata dimora - l'installazione del captatore informatico in un dispositivo "itinerante", con provvedimento di autorizzazione adeguatamente motivato e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di intercettazione, costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni al pari della collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora. Né rileva - ove si verta in ipotesi di delitto di criminalità organizzata - che il dispositivo portatile, al cui interno è stato installato il "captatore informatico", possa (in quanto per natura "itinerante") intercettare conversazioni "tra presenti" dovunque, posto che: a) la indicazione del "luogo" non rientra tra i requisiti stabiliti per la legittimità delle intercettazioni "tra presenti", con l'unica eccezione dell'ipotesi di intercettazioni in luoghi di privata dimora, essendo in tal caso richiesto il presupposto del «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa»; b) l'art. 13 del decreto- legge n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203/1991) deroga alla disposizione di cui all'art. 266, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., consentendo le intercettazioni anche nei luoghi di privata dimora, non essendo richiesto il presupposto del «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa»."

05.07.2016 Spataro



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