- 1.1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, il sito web delle imprese di assicurazione italiane contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
- a) la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale o della sede secondaria dell’impresa;
- b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail dell’impresa;
- c) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
- d) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’ISVAP ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con l’avvertenza che consultando tale albo è possibile verificare la regolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- e) l’indicazione che l’impresa è soggetta al controllo dell’ISVAP.
- 2. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, il sito web di imprese di assicurazione comunitarie contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
- a) la denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sede legale nello Stato membro d’origine;
- b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail dell’impresa;
- c) l’indirizzo, il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail della sede in Italia, se l’impresa comunitaria opera in regime di stabilimento;
- d) la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia e il numero di iscrizione nell’elenco annesso all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’ISVAP ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con l’avvertenza che consultando tale elenco è possibile verificare la regolarità dell’abilitazione all’esercizio dell’attività;
- e) l’indicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- f) l’indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25 del decreto, per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- 3. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le imprese pubblicano sul proprio sito web il Fascicolo informativo, integrato ai sensi dell’articolo 8.
- 1. Le imprese che collocano contratti di assicurazione tramite Internet rendono disponibili sul proprio sito web le informazioni relative a:
- a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
- b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
- 2. Immediatamente prima che il contraente compia la fase che determina il perfezionamento del contratto, l’impresa lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.
- 1. Qualora gli intermediari esercitino l’attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l’agevole identificazione degli stessi, nonché l’accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:
- a) i dati identificativi dell’intermediario;
- b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
- c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’ISVAP.
- 2. Per gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l’indicazione dell’eventuale sede secondaria, nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’autorità di vigilanza del Stato membro d’origine.
- 3. All’attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.