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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Assicurativo 11.07.2016    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

La promozione di contratti assicurativi.

E' regolata anch'essa in modo analogo ma non uguale ad altri prodotti
Spataro

 

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Art. 13 (Sito web) - Regolamento isvap n. 34 del 19/3/2010
  • 1.1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, il sito web delle imprese di assicurazione italiane contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
  • a) la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale o della sede secondaria dell’impresa;
  • b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail dell’impresa;
  • c) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
  • d) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’ISVAP ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con l’avvertenza che consultando tale albo è possibile verificare la regolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • e) l’indicazione che l’impresa è soggetta al controllo dell’ISVAP.
  • 2. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, il sito web di imprese di assicurazione comunitarie contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
  • a) la denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sede legale nello Stato membro d’origine;
  • b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail dell’impresa;
  • c) l’indirizzo, il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail della sede in Italia, se l’impresa comunitaria opera in regime di stabilimento;
  • d) la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia e il numero di iscrizione nell’elenco annesso all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’ISVAP ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con l’avvertenza che consultando tale elenco è possibile verificare la regolarità dell’abilitazione all’esercizio dell’attività;
  • e) l’indicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
  • f) l’indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25 del decreto, per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  • 3. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le imprese pubblicano sul proprio sito web il Fascicolo informativo, integrato ai sensi dell’articolo 8.
Art. 14 (Procedure per il collocamento tramite Internet) - Regolamento n. 34 del 19/3/2010
  • 1. Le imprese che collocano contratti di assicurazione tramite Internet rendono disponibili sul proprio sito web le informazioni relative a:
  • a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
  • b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
  • 2. Immediatamente prima che il contraente compia la fase che determina il perfezionamento del contratto, l’impresa lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Attività di intermediazione tramite Internet (Art.61)
  • 1. Qualora gli intermediari esercitino l’attività di intermediazione tramite internet, il  relativo sito web deve  consentire l’agevole identificazione degli stessi, nonché  l’accertamento della loro iscrizione nel registro.  A  tal  fine, il sito web deve indicare:     
    • a) i dati identificativi dell’intermediario;
    • b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di  posta elettronica;
    • c) il  numero  e la  data di iscrizione al  registro, nonché l’indicazione  che  l’intermediario è soggetto  al  controllo dell’ISVAP.    
  • 2. Per gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 33, il sito  web deve  riportare  le  informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l’indicazione  dell’eventuale sede  secondaria,  nonché la  dichiarazione del possesso dell’abilitazione  all’esercizio dell’attività in Italia con  l’indicazione  dell’autorità di  vigilanza del Stato  membro d’origine.
  • 3. All’attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti  dalla circolare ISVAP  del  17 gennaio 2000, n. 393.

11.07.2016 Spataro
spataro


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