DECRETO 29 aprile 2016, n. 96
Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile. (16G00107) (GU Serie Generale n.131 del 7-6-2016)
Roma, 29 aprile 2016
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1452
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 del
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle
finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, come modificati dal
presente regolamento:
«Art. 1. (Significato di: "diritti doganali"; "diritti
di confine"; "regolamento comunitario"; "direttiva
comunitaria" e "valore globale") - 1. Ai sensi del presente
regolamento si intendono per:
a) "diritti doganali", l'imposta sul valore aggiunto
di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla
tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26
novembre 1992, n. 479;
b) "diritti di confine", i diritti previsti
all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n.
918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;
d) "direttiva comunitaria", la direttiva 2006/79/CE
del Consiglio, del 5 ottobre 2006 e la direttiva n.
83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;
e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore
delle merci presentate all'importazione, escluse le spese
di trasporto e quelle di assicurazione.»
«Art. 5. (Valore intrinseco) - 1. Sono ammesse alla
franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore
intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per
spedizione.
1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui
al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti
doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere
dal loro ammontare.»
«Art. 7. (Merci ammesse in franchigia) - 1. Sono
ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto
di piccole spedizioni prive di carattere commerciale,
inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un
altro privato che si trova nel territorio doganale della
Comunita', che soddisfino i requisiti di cui all'articolo
8.
1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui
al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti
doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere
dal loro ammontare.».