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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Dizionario 21.03.2016    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Sharing economy: cosa significa - dizionario

Il termine indica la condivisione di beni che tradizionalmente erano personali o offerti da pochi operatori commerciali per risparmiare o farli costare meno.
Spataro

 

E

E' un fenomeno nuovo dove beni tradizionalmente personali vengono usati per essere condivisi tra utenti.

Pensiamo all'auto: tutti vogliono la propria ? La sharing economy propone di convidire un'auto tra tante persone, spesso con servizi gestiti da smartphone che indicano dove e quando l'auto è disponibile al primo che la chiede.

Manca una definizione che copra tutti i fenomeni di sharing economy. Nasce sicuramente in tempi di crisi economica dove ognuno vuole guadagnare qualcosa dai beni personali che ha, oppure preferisce acquistare qualcosa risparmiando grazie alla condivisione invece che all'acquisto con proprietà e disponibilità completa.

Ci sono siti che permettono la condivisione di beni dell'azienda che li acquista e li mette a disposizione appositamente, altri invece che permettono ai privati di condividere per tempi limitati e non professionalmente mezzi personali (camere, auto, libri, ...).

Contrattualmente si può parlare di noleggio, servizi, affitto, affitto turistico, comodato o baratto, o persino lo scambio di una serata in cucina di altri. Talvolta viene svolto come attività commerciale, altre volte tra privati. L'aspetto spontaneo dei privati dovrebbe prevalere sulla professionalità o imprenditorialità dell'attività svolta.

In Italia è stata proposta una legge, ancora in fase di definizione.

La proposta italiana vuole essere un mantello che copra tutte queste indefinite ipotesi e senza entrare nel merito dell'eventuale normativa specialistica (si pensi a Uber e i taxi o a AirBnB e gli albeghi). La proposta offre tassazione semplificata, tutele alte dei consumatori, controlli dei contratti e registro degli operatori presso l'antitrust, sicuramente tra tutti il più adatto ma non necessariamente opportuno.

La sharing economy è un termine simile a Cloud. E' sempre esistito ma, sviluppandosi, ha acquisito caratteri facili da riassumere con la nuova etichetta.

Il dubbio è che la regolamentazione e inserimento preventivo  nel registro delle imprese della sharing economy non portino che maggiori vincoli ad un settore tutto in crescita e ancora indefinito. I proponenti comunque dichiarano di non voler bloccare sul nascere un metodo piuttosto di impedire che norme settoriali senza un progetto comune.

Sorprende invece la diffusa reazione negativa di chi vuole che lo Stato ne resti fuori prima ancora che il settore prenda una forma. Sicuramente si vede con diffidenza una proposta dall'alto che vuole regolare un fenomeno nato dal basso in reazione ai formalismi e controlli statali all'attività privata. Per dirla in due parole: il padre tunisino multato per vendere arance senza licenza per sfamare la famiglia, e che si è dato fuoco per protesta, ha incarnato per primo questa protesta.

Probabilmente sarebbe più auspicabile un percorso simile a quello del Franchising: prima modelli contrattuali, associazioni di imprese, quindi testo di legge e controllo del rispetto di standard comuni.

La proposta italiana invece diventa interessante per due aspetti: ha raccolto parlamentari di tutti gli schieramenti, è un testo da discutere in rete prima di essere presentato, vuole essere libertario impedendo una anarchia del mercato ma anche un errato intervento legislativo miope, senza visione d'insieme. Un pò tutto, con un vantaggio fiscale molto limitato per le imprese (esenzioni fino a 10.000 euro di fatturato annuo ?) e un controllo amministrativo dei contratti con i consumatori che può portare vantaggi o derive dittatoriali a seconda dell'uso di questo potere, difficile da confinare, anche se i criteri indicati sono assai interessanti.

In poche parole il testo ha molte intuizioni, probabilmente molto oltre le pretese iniziali. Da conoscere ma da valutare con attenzione.

Il sito Parlamentari.org linka ad una soluzione interessante per commentare la proposta e migliorarla da parte di chiunque, online. Come dicevo: tante interessanti intuizioni.

Esempi di sharing economy:

  • Uber (taxi)
  • AirBnb (affittocamere)
  • scambio passaggio in auto (autostop)
  • scambio bici (bikemi)
  • una cena a casa mia (ti invito ma mi paghi la cena)
  • segretaria o factotum on demand (lavori tradizionalmente dipendenti gestiti in forma indipendente)

Si legga questo articolo della proposta di legge, frutto di un compromesso tra libero mercato e mercato regolamentato:


ART. 4. (Documento di politica aziendale).

2. Il documento di politica aziendale include le condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti e non può contenere previsioni che impongano, anche indirettamente:

a) all’utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;

b) il controllo dell’esecuzione della prestazione dell’utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware o software;

c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;

d) l’esclusione dell’utente operatore dall’accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori per motivazioni non gravi e oggettive;

e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell’utente operatore di propri diritti d’autore;

f) all’utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;

g) l’obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell’utente operatore;

h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell’utente operatore;

i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;

l) l’obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi qualunque dato utente di all’articolo 7

3. Eventuali clausole difformi da quanto previsto dal comma 2 sono nulle e non comportano la nullità dell’intero contratto tra utente operatore e gestore.

Segue invece la definizione all'art. 1 di Sharing Economy:

ART. 1. (Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione per favorire : forme di consumo consapevole; la razionalizzazione delle risorse e l’incremento dell’efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella pubblica amministrazione; il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l’interesse generale comune o la cura dei beni comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l’innovazione tecnologica e digitale.

7

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge reca misure relative alla gestione e all’utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi che operano su mercati a due versanti e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.

21.03.2016 Spataro
spataro


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