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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Creative commons 19.01.2015    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Responsabilita' precontrattuale e pubblicazione di libri

Autore propone un libro alla casa editrice sui creative commons. La casa editrice si dichiara disponibile, poi in causa ci ripensa, e il giudice condanna per culpa in contrahendo la casa editrice che ha prima ritardato la pubblicazione, poi negata. Interessante, molto piu' ampia dei pur rilevanti creative commons. Alla fonte maggiore informazioni.

Complimenti a Simone Aliprandi per averla divulgata.
Spataro

 

&

 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ' SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66797/2010 promossa da:
Tizio ' attore
contro
... SRL (C.F. ...) ' convenuta
(decisa in Milano il 19 dicembre 2014)

Con atto di citazione, Tizio ha citato in giudizio la ... S.R.L., chiedendo, nel merito, che venisse accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità di quest’ultima per culpa in contrahendo emersa nella gestione e interruzione delle trattative contrattuali per la pubblicazione del libro intitolato “Apriti standard. Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologica', autore l’attore. Parte attrice ha altresì chiesto, in via inibitoria, che venisse ordinato alla ... S.R.L. di attivarsi per una pronta rettifica dei database pubblici rimuovendo qualsivoglia riferimento alla persona e alle opere di Tizio, onde evitare il protrarsi di dannose situazioni di confusione. Infine, l’attore ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificabili in Euro 10.000,00, o nella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
A sostegno delle proprie domande, Tizio ha esposto:
- di aver incontrato il 18.03.2009, alla presenza del dott. G.O., direttore di "AICA ' Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico', i sig.ri F.G. e P.L., rispettivamente Editor Management e redattore della casa editrice ... S.R.L. (doc. n. 1 attore);
- che in tale occasione, si definivano verbalmente gli estremi dell’accordo oggetto del presente giudizio, ovverosia che la casa editrice ... SRL avrebbe provveduto a pubblicare, una volta ultimato, il libro “Apriti standard. Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologicà di Tizio, grazie alla sponsorizzazione di AICA;
- che, successivamente seguivano trattative volte al perfezionamento del contratto di edizione, direttamente tra l'attore e i collaboratori presenti all’incontro del marzo 2009, come da questi ultimi espressamente richiesto in tale occasione;
- che, sin da subito, Tizio comunicava alla propria controparte che la suddetta pubblicazione sarebbe dovuta avvenire con uno speciale modello di gestione dei diritti d’autore, realizzato attraverso l’applicazione di una licenza d’uso chiamata “Creative Commons' e volto ad innovare la gestione della proprietà intellettuale (peraltro, l'opera realizzata dall'attore conteneva estratti di altre opere preesistenti);
che nessun problema veniva sollevato a tal proposito dai collaboratori della ... SRL;
- che, in particolare, con mail del 7.4.2009, la ... inviava il file di testo del modello di contratto standard utilizzato dala casa editrice, precisando di aver aggiunto una correzione finale al punto 14 del contratto (e cioè concedendo all'autore la possibilità di distribuire la versione digitale del volume, nei termini della licenza di Creative Commons), ma Tizio suggeriva, via mail, una modifica più consistente e, con mail dell'8.4.2009, la casa editrice dichiarava di concordare con detta modifica;
- che, da quel momento, Tizio faceva affidamento sul raggiunto accordo, rappresentando tuttavia l'esigenza di formalizzarlo in un contratto scritto di edizione e ciò fino al giugno 2009;
- che la casa editrice rimaneva silente fino a dopo l'estate, così rallentando i lavori di stesura del libro;
- che seguiva intenso scambio di mail tra le parti;
- che la versione definitiva del libro veniva inviata in data 11.05.2010 alla convenuta, la quale, nonostante non fosse ancora intervenuta la sottoscrizione del relativo contratto di edizione, rispondeva con mail in cui allegava un bozzetto della copertina del libro in cui era presente il codice di inserimento in catalogo, così ben apprezzandosi che per la Casa Editrice la detta opera era programmata in uscita per il mese di settembre 2010, (avendole assegnato uno specifico codice di inserimento in catalogo e un codice ISBN);
- che solo in data 08.06.2010 il sig. P.L. avrebbe comunicato all’attore l’abbandono della pubblicazione da parte della casa editrice, in ragione dell’asserita incompatibilità della licenza Creative Commons con la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
In particolare, la ... S.R.L. ha eccepito l’assoluta insussistenza di qualsivoglia violazione del principio di buona fede e correttezza nella gestione della trattativa contrattuale oggetto del presente giudizio, posto che il fallimento di tale contrattazione sarebbe imputabile solo ed unicamente alla mancata verificazione delle essenziali ed irrinunciabili condizioni, al ricorrere delle quali quest’ultima si sarebbe resa disponibile a procedere con la predetta pubblicazione. In particolare, la convenuta ha ribadito la necessità che l'ente AICA ne approvasse il contenuto confermando la relativa sponsorizzazione, nonché che fosse raggiunto tra le parti un compiuto accordo sui termini del contratto di edizione. A tal proposito, parte convenuta ha esposto che tali condizioni sarebbero state sin da subito comunicate a Tizio e che l'operato dei propri collaboratori, i sig.ri F.G. e P.L., non può in alcun modo impegnare la ... S.R.L., non avendo costoro alcun potere di rappresentanza della società.
La convenuta ha dunque chiesto il rigetto integrale delle avversarie domande.
Così radicatosi il contraddittorio, depositate le memorie istruttorie ed istruita la causa mediante l’interpello dell’attore e l’escussione dei testimoni, il Giudice ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.

******

A] E' pacifico che il contratto di edizione non sia stato sottoscritto tra le parti, tant'è che l'attore invoca la responsabilità per culpa in contrahendo della convenuta.
[omissis]
Nel caso di specie, posto che risulta del tutto pacifica la sussistenza tra le parti di trattative volte alla sottoscrizione di un contratto di edizione, occorre valutare ai fini del presente giudizio: 1) l’idoneità delle medesime a determinare nell’attore un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; 2) la sussistenza di un giustificato motivo in ordine all’interruzione delle stesse; 3) la presenza di fatti in ragione dei quali sia possibile escludere il ragionevole affidamento sul loro perfezionamento.
Il relativo onere della prova è posto a carico di parte attrice, posto che “qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati [...] dal recesso ingiustificato di una parte [...], grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de quà (Cass. Civ., Sez. III, n. 15040 del 05.08.2004, in materia di responsabilità precontrattuale).
Tutto ciò premesso, costituiscono elementi oggettivi a sostegno della serietà delle trattative, risultando pertanto ragionevole e giustificato l'affidamento dell'attore in ordine alla conclusione del contratto di edizione: il prolungato susseguirsi di comunicazioni tra le parti senza che problema alcuno, riguardante l'applicazione della licenza Creative Commons alla predetta pubblicazione, venisse sollevato dai dipendenti della convenuta sino al giugno 2010; la predisposizione di una copertina da parte della ... SRL (doc. n. 24 e 25); l'assegnazione di uno specifico codice d'inserimento in catalogo e di un codice ISBN (doc. n. 33); dunque l'inserimento dell'opera tra quelle della casa editrice in uscita al settembre 2010.
[omissis]

B] Ciò detto, occorre verificare se il recesso dalle trattative da parte della ... SRL risulti arbitrario ed ingiustificato, dunque contrario a buona fede, oppure - come dedotto dalla convenuta- se sia stato determinato (o meno) dalla modifica della proposta negoziale.
Si osserva subito che, qualunque natura si voglia attribuire alla responsabilità ex art.1337 cc (di natura contrattuale, extracontrattuale o tertium genus) essa sarebbe in ogni caso subordinata alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, nel senso che la responsabilità precontrattuale potrebbe derivare solo da violazioni dolose o colpose del dovere di buona fede nelle trattative. Secondo la giurisprudenza (Cass. 2006/2525, Cass.04/8723), tale forma di responsabilità non presupporrebbe necessariamente la malafede cioè una intenzione di un contraente di arrecare pregiudizio all'altro, ma occorrerebbe comunque un comportamento anche solo colposo, costituito dalla interruzione senza giustificato motivo delle trattative, con elusione delle aspettative della controparte, che confidava nella conclusione del contratto (e che perciò era già stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad altre favorevoli occasioni).
Non resta dunque che verificare se siano intervenute, nel corso delle trattative, modifiche della proposta negoziale da parte di Tizio che possano giustificare il recesso di parte convenuta.
Ebbene, è dato pacifico nonché documentato che l'attore abbia sin da subito manifestato alla propria controparte la necessità che la pubblicazione avvenisse mediante applicazione del cd. Creative Commons e di come tale esigenza fosse derivata da uno specifico vincolo di natura giuridica, posto che l'opera avrebbe contenuto estratti di altre pubblicazioni preesistenti, a loro volta rilasciate con simili licenze ed il cui utilizzo in opere derivate era condizionato proprio dall'applicazione della predetta licenza.
Parimenti, risulta documentalmente provato in giudizio che nessuna obiezione veniva mossa, sino al giugno del 2010, dai dipendenti della ... SRL, in ordine all'applicazione della licenza Creative Commons: in primis, la sig.ra F.G. provvedeva alla specifica negoziazione con l'attore delle modifiche da apportare al contratto di edizione generalmente proposto dalla casa editrice ai propri autori, sì da garantire la predetta applicazione; in secundis, il sig. P.L., pur non confermando quanto precedentemente concordato, rassicurava a più riprese Tizio sul fatto di essere “convinto che potremo trovare un accordo che preveda il riconoscimento delle giuste royalties e al contempo l'applicazione della licenza Creative Commons' (doc. n. 20 attore).
Al contempo, non si ritiene che la raccomandata inviata alla convenuta dall'attore (doc. n. 35) possa in alcun modo giustificare il suddetto recesso dalle trattative, posto che la medesima, lungi dal rappresentare una modifica delle richieste effettuate da Tizio nei confronti della casa editrice, era finalizzata esclusivamente a ribadire quanto già da tempo rilevato dall'attore in ordine all'applicazione della licenza Creative Commons ed altresì a determinare un celere pronunciamento in proposito da parte convenuta.
Per quanto concerne l'asserita "incompatibilità" dell'applicazione della predetta licenza con la natura commerciale della pubblicazione, si osserva che la convenuta era pienamente consapevole di tale circostanza sin dall'inizio delle trattative, ed essa non può dunque giustificare il successivo recesso.
Inoltre, è proprio parte convenuta a contraddire tale assunto nelle proprie difese, rilevando come l'opera oggetto del presente procedimento sia stata poi commercializzata da altra casa editrice proprio mediante applicazione della licenza Creative Commons (pag. n. 24 e ss. comparsa di costituzione e risposta).
Rispetto alla mancata sponsorizzazione del progetto editoriale da parte di AICA ' ulteriore condizione posta da parte convenuta ai fini della sottoscrizione del contratto di edizione ' non risulta adeguatamente provato in giudizio che tale circostanza abbia costituito una essenziale ragione di abbandono delle trattative, ma anzi ciò è da escludersi posto che la sponsorizzazione era perseguibile nei fatti ed anzi è poi stata effettivamente ottenuta (dalle difese della stessa convenuta risulta che la pubblicazione dell'opera da parte di altra casa editrice sia intervenuta anche grazie alla concessione della predetta sponsorizzazione -doc. n. 34 convenuta).
Pertanto, deve essere affermata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cc in capo alla convenuta [... Srl], per la sussistenza di tutti i presupposti costituitivi.
[omissis]

19.01.2015 Spataro



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