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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Deposito obbligatorio 09.01.2015    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Deposito d'obbligo: cambia per tutti ed e' semplificato

Le biblioteche nazionali possono non acquisirli e distruggerli. Una definizione che impatta sul reato di stampa clandestina grazie all'espresso rinvio all'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106. In fondo un approfondimento con commenti di operatori del settore, elenchi e criteri. Testo aggiornato il 7.7.2015.
Spataro

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M

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 15 dicembre 2014 Scarto di materiale bibliografico pervenuto per deposito legale relativamente alle due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze. (15A00021) (GU Serie Generale n.5 del 8-1-2015) IL DIRETTORE GENERALE per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, concernente il "Regolamento recante nonne in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Considerato che il materiale bibliografico pervenuto per deposito legale alle due Biblioteche nazionali centrali ai sensi della nomiativa sopracitata comprende anche documenti non congrui rispetto al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana di cui all'art. 1 della legge 106/2004;

Visto il decreto del Direttore generale 24 marzo 2014 n. 215 con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di individuare il materiale bibliografico pervenuto per deposito legale suscettibile di scarto;

Considerate le risultanze cui è pervenuto il Gruppo di lavoro suddetto nella riunione del 2 dicembre 2014;

Decreta;

Art. 1 Ai fini dell'Archivio Nazionale della produzione editoriale di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106 sono considerate tipologie di documenti non rilevanti;
a) materiale incompleto o da completare (es. spezzoni di volumi, pubblicazioni a fascicoli scomplete; album di figurine privi di figurine);

b) pubblicazioni di interesse limitato a cerchie ristrette di associati e simili, edite in più lingue (es. pubblicazioni di movimenti religiosi): se ne conserva solo l'edizione italiana;

c) agenzie di stampa, sia generaliste che tematiche;

d) monografie o prodotti multimediali che pervengano in più copie perchè distribuiti come allegato a più testate di giornali o periodici del medesimo gruppo editoriale (es. il medesimo film che pervenga come allegato sia ad un quotidiano che a un settimanale del medesimo gruppo editoriale): se ne conserva solo una copia;

e) periodici pubblicati in più copie identiche che differiscano per la tipologia dei diversi allegati: si conserva solo una copia del periodico con tutti gli allegati;

f) cartine topografiche e stradali che abbiano come scopo principale la diffusione di informazioni di carattere pubblicitario.

Art. 2 Ai fini del medesimo Archivio. Nazionale della produzione editoriale, per le tipologie di documenti sotto elencate, le due Biblioteche nazionali centrali sono tenute a verificare caso per caso la congruità delle stesse rispetto alle finalità di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106, e ad acquisirle soltanto nel caso in cui ne riconoscano il valore documentario rispetto alla cultura e alla vita sociale italiana;
a) agende, diari scolastici, calendari;

b) album da colorare, per decoupage, di sticker;

c) album personalizzabili per eventi;

d) modelli per ricami e assimilabili, nei quali il testo ha funzione accessoria;

e) riviste di enigmistica e sudoku;

f) riviste contenenti prevalentemente elenchi di programmi televisivi;

g) riviste di annunci commerciali (es. immobiliari, erotici);

h) orari ferroviari;

i) stampa d'informazione/5Tc press;

j) riviste ed opuscoli di scommesse sportive e gioco del lotto;

k) notiziari di aziende;

l) cataloghi di agenzie di viaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014 Il direttore generale: Rummo

 

 

 

PEr approfondire:

Commento: http://www.aib.it/aib/editoria/n18/0307.htm3

Elenco biblioteche: http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/stampe-deposito-legale.pdf

Elenco aspetti pratici ed esenzioni: http://www.braidense.it/servizi/deposito.php

Materiali esonerati dal deposito

  • Fotocopie
  • Dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale
  • Materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno
  • Tesi di laurea
  • Edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l'edizione definitiva
  • Articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l’Università esclusivamente a fine concorsuali
  • Pubblicazioni di editori stranieri, anche se stampate in Italia
  • Non sono inoltre soggetti a deposito legale i periodici con un numero di pagine inferiore a 10 che accompagnano oggetti prodotti in serie a fine di collezionismo (orologi, penne, pupazzetti, boccette, profumi, carillon ecc.)
  • Allo stato attuale, la normativa non contempla la consegna dei videogiochi, in quanto appartengono alla categoria dei software, non elencata tra le tipologie di documenti soggette a deposito di cui all'art. 4 della legge 106/2004

 

09.01.2015 Spataro
spataro


Ecco perche' un blog non e' un quotidiano. Il problema della diffamazione
Deposito legale: le biblioteche aprono un gruppo di lavoro per capirci
Deposito obbligatorio: forse non tutto e' perduto, ma c'e' ancora molto da chiarire
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La casta dei giornali. Così l'editoria italiana è stata sovvenzionata e assimilata alla casta dei politici
Editoria: ancora nessun obbligo per depositare i siti internet
E ci riprovano con il deposito legale dei siti web !!!
Sito web e registrazione testata giornalistica
Legge 15 aprile 2004, n. 106



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