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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Ecommerce 28.10.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ecommerce, recesso, resi e Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 274/E Roma,05 novembre 2009 riguardante l'ecommerce di beni materiali (commercio indiretto) solo se con registro dei corrispettivi (senza fattura obbligatoria quindi)
Spataro

 

&

 OGGETTO:  Interpello  ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  n.  212  del  2000  – procedura di reso nella vendita per corrispondenza  – articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – articolo 2 deld.P.R. n. 696 del 1996 – articolo 12 del D.M. 23 marzo 1983.

Con  l’interpello  specificato  in  oggetto,  concernente  l’interpretazione dell’articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA S.p.a., esercente l’attività di produzione e commercio di articoli di abbigliamento, dichiara di voler avviare l’attività di vendita on linedei prodotti a marchio “X”.

Tale  modalita'  di  vendita  consente  al  consumatore  (sia  italiano  che residente  in  altri  Paesi  della  Comunita'  Europea)  di visualizzarescegliere  e ordinare gli articoli direttamente nello  Store on linee di pagare il corrispettivo mediante carta di credito oppure in contrassegno.


La  societa'  conferma  l’ordine  tramite  una  mail inviata  direttamente  dallo Store on line, perfezionando in tal modo il contratto.


Successivamente  la  societa'  invia  al  consumatore  una  mail di  conferma della  spedizione  e  in  allegato  invia  una  ricevuta  avente  il  medesimo  contenuto della conferma, con il numero di “codice”.
La fattura è inviata al consumatore solo se questi  la richieda al momento di effettuazione dell’ordine (caso che esula dalla presente istanza).


I prodotti acquistati sono poi consegnati da uno spedizioniere, incaricato dalla società istante, all’indirizzo indicato dal contribuente.


Nell’esercizio  dell’attivita'  di  vendita  on  line,  l’istante  intende  avvalersi Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 della disciplina fiscale in materia di vendita per  corrispondenza (cfr. articolo 22, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e articolo 2, lett. oo, del d.P.R. n. 696 del 1996).

Tali  disposizioni  attribuiscono  al  contribuente  la  facolta'  di  certificare  le cessioni tramite l’annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi con conseguente esonero dall’obbligo di emissione della fattura e dello scontrino fiscale.


Nel contratto di vendita, inoltre, è pattuito che;


1) il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi  dal  giorno  di  ricevimento  della  merce,  previo  rimborso  del  prezzo d’acquisto;

2) il venditore, in presenza di prodotti difettosi  o viziati, ha l’obbligo di sostituire  il  prodotto  con  altro  integro  dello  stesso  tipo,  ovvero  rimborsarne  il prezzo (a scelta del consumatore).


La società istante chiede quale sia il corretto comportamento da osservare ai fini del rimborso del prezzo sia nell’ipotesi direcesso dal contratto sia in caso di restituzione di un prodotto viziato o difettoso,qualora la vendita originaria sia stata effettuata senza emissione di fattura.


Si chiede, infine, quale regime Iva applicare alle vendite intracomunitarie.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene conforme alla normativa la procedura di seguito illustrata.


In  particolare,  nell’ipotesi  di  reso  della  merce  acquistata,  il  consumatore  invia una mail alla  societa'  istante,  specificando  il  “codice”  dell’articolo  oggetto  di restituzione.

Successivamente  la  societa'  fornisce  un  “codice  di  reso”,  collegato  al “codice”, e provvede al rimborso del relativo prezzo (con accredito della carta di credito del cliente ovvero con bonifico bancario).

In  ogni  caso,  il  sistema  informativo  conserva  memoria  di  ciascuna operazione e può consentire, in ogni momento, la verifica della corrispondenza 3 tra il rimborso, il “codice di reso” e il “codice”.

Inoltre, la contabilità di magazzino registra il carico dei capi restituiti in modo che sia possibile collegarli al “codice di reso” e al “codice”. Al momento del  ricarico,  il  programma  registra  il  corrispettivo  negativo  che  confluisce  nel totale di giornata.


Per ogni pratica di reso, individuata dal “codice di reso” (quindi collegata al  “codice”)  e'  possibile,  per  un  tempo  superiore  al periodo  di  decadenza dell’azione  di  accertamento  tributario,  consultare  e  stampare  la  relativa  e completa documentazione.


L’istante  ritiene,  infine,  che  possano  rientrare  nella  disciplina  delle  c.d.vendite  interne  le  cessioni  effettuate  nei  confronti  dei  consumatori  comunitari, non soggetti passivi d’imposta nei propri Stati di residenza, nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993.


PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La presente istanza non è riconducibile alla procedura di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,in quanto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 e come chiarito con la circolare del 31 maggio 2001, n. 50, l’istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto d’interpello e non dopo il compimento di esso, al solo fine di vederne sancita– a posteriori – la validita'.
Invero,  come  precisato  dalla  societa'  istante  in  sede  di  risposta  alla  richiesta  di documentazione  integrativa,  risulta  che  la  medesima ha  gia'  attivato  on  line la vendita degli articoli di abbigliamento oggetto d’interpello.


Cio'  nondimeno,  si  reputa  opportuno  esaminare  nel  merito  la  questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo  11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del  2000,  ma  rientra  nell’attivita'  di  consulenza  giuridica  secondo  le  modalità illustrate con la circolare del 18 maggio n. 2000, n. 99.


4 L’operazione di vendita di beni materiali proposta dall’istante si configura come  commercio  elettronico  indiretto  in  quanto  la  transazione  commerciale avviene  in  via  telematica  ma  il  cliente  riceve  la  consegna  fisica  della  merce  a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr.risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).


Ai  fini  Iva,  le  operazioni  di  commercio  elettronico indiretto  sono assimilabili  alle  vendite  per  corrispondenza  e,  pertanto,  non  sono  soggette all’obbligo  di  emissione  della  fattura  (se  non  richiesta  dal  cliente  non  oltre  il momento  di  effettuazione  dell’operazione),  come  previsto  dall’articolo  22  del d.P.R. n. 633 del 1972, nè all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I  corrispettivi  delle  vendite  devono,  tuttavia,  essere  annotati  nel  registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.


Con riguardo alla procedura di reso proposta dalla  società istante, avente ad  oggetto  le  modalita'  di  restituzione  della  merce  entro  un  certo  termine dall’acquisto,  previo  rimborso  integrale  del  prezzo ovvero  sostituzione  del prodotto con altro integro dello stesso tipo, si osserva quanto segue.


La procedura di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26 del d.P.R.n. 633 del 1972 trova applicazione per le sole cessioni documentate dalla fattura, mentre per le operazioni soggette al rilascio delloscontrino fiscale è necessario rinviare  alle  disposizioni  di  cui  all’articolo  12  del  D.M.  23  marzo  1983,  che prevede,  tra  l’altro,  l’indicazione  nello  scontrino fiscale  di  “eventuali  rimborsi per  restituzione  di  vendite  o  imballaggi  cauzionati” (cfr.  risoluzione  7  maggio 2007, n. 86/E).


Nel  caso  in  esame,  sebbene  il  cedente  sia  un  soggetto  esonerato dall’obbligo  di  certificazione  fiscale  dei  corrispettivi,  possono  tuttavia richiamarsi i chiarimenti resi dalla scrivente nei  documenti di prassi riguardanti le procedure c.d. di reso relative ad operazioni certificate con documento fiscale 5 (cfr.  risoluzione  n.  86/E  del  2007;  risoluzione  del 7  aprile  2005,  n.  45/E;risoluzione del 5 dicembre 2003, n. 219/E).


In  merito  si  ritiene,  conformemente  al  parere  reso  dalla  Direzione Regionale  della  …  ,  che  la  procedura  di  restituzione  della  merce  proposta dall’istante  possa  essere  condivisa  a  condizione  che  dalla  documentazione  in possesso sia dato individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento – che la società è tenuta a conservare – probante  l’acquisto  originario,  quali,  le  generalita'  del  soggetto  acquirente, l’ammontare  del  prezzo  rimborsato,  il  “codice”  dell’articolo  oggetto  di restituzione  e  il  “codice  di  reso”  (quest’ultimo  deve  essere  riportato  su  ogni documento emesso per certificare il rimborso).
E’  altresi'  necessario  che  dalle  risultanze  delle  scritture  ausiliare  di magazzino,  correttamente  tenute,  sia  possibile  verificare  la  movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita (risoluzione n. 219/E del 2003).


Si ritiene, infine, che le cessioni effettuate dalla società istante, residente in Italia, nei confronti di privati residenti in altro Paese membro della Comunità europea (non soggetti passivi d’imposta) rientrino nell’ambito della disciplina Iva relativa alle “vendite a distanza” intracomunitariedi cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 settembre 1993, n. 427, in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 77/388/CEE (trasfuse, dal  1° gennaio 2007, nella Direttiva n.2006/112/CEE; cfr. circolare 13 giugno 2006, n. 20/E).


*** Le Direzioni regionali vigileranno affinchè le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

28.10.2014 Spataro


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