L'avv. Angelo Greco su La Legge per Tutti, al link indicato, legge il codice forense.
Il nuovo. In vigore dal 16 dicembre.
Lo studio legale su internet, senza dominio proprio (fatto in un certo modo) potrebbe scomparire.
Non andrò a sintetizzare il testo dell'avv. Greco. Leggetelo.
L'accusa fondamentale è l'indeterminatezza dei criteri. Sembra di leggere il motivo per il quale l'antitrust ha condannato così pesantemente i medici.
Peccato che questi limiti impatterebbero sui giovani più che sugli anziani.
I grassetti negli stralci che seguono sono stati aggiunti per migliorare la leggibilita'
Nuovo Codice Deontologico Forense in Gazzetta Ufficiale Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014 Il Presidente Alpa: “Il Nuovo Codice deontologico rafforza la funzione sociale dell’Avvocatura ed è teso a tutelare l’affidamento della collettività all’esercizio corretto della professione ”
20/10/2014 - Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre
Roma. Deontologia degli avvocati riveduta ed aggiornata. Maggiori obblighi informativi verso il cliente/ parte assistita anche sulle forme di soluzione alternativa delle controversie, obbligatorie e non; divieto di conflitto di interesse anche potenziale soprattutto con riferimento ad esercizio di funzioni di arbitro o mediatore; maggiore accortezza e prudenza nell’ascolto del minore; informazione sull’esercizio della professione ammessa con tutti i mezzi anche informatici ma nel rispetto della dovere di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.
La deontologia forense si rafforza con il Nuovo Codice deontologico forense, in attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale (legge 247/2012). Il Codice, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 4 febbraio scorso sulla base della proposta della commissione deontologica, coordinata da Stefano Borsacchi, e presentato ai Presidenti degli Ordini il 14 febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, Serie Generale n. 241.
Entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo, 60 giorni dopo la pubblicazione in GU.
La norma transitoria prevede anche la sua applicabilità ai procedimenti disciplinari in corso, se le norme sono più favorevoli.
Il Nuovo Codice deontologico è destinato ad essere applicato dai nuovi organismi disciplinari forensi- i Consigli distrettuali di disciplina- previsti dalla legge 247 per assicurare maggiore imparzialità nei giudizi disciplinari nei confronti degli iscritti. I Consigli distrettuali di disciplina sono già stati costituiti ed entreranno in attività il 1 gennaio 2015.
“Il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini- loro assistiti, loro clienti ma non solo- dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell’avvocato- come professionista- e dell’Avvocatura come corpo sociale di mediazione tra le persone e l’ordinamento giuridico, soprattutto oggi”, dichiara il presidente Guido Alpa.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –come massima forma di pubblicità del testo - già segna il primo elemento caratterizzante del nuovo codice: la tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e dunque l’affidamento della collettività.
L’impianto- più “moderno” e meno frastagliato – è caratterizzato:
- da una tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari con la previsione della sanzione declinata nel minimo e nel massimo;
- da una tendenziale esaustività delle norme deontologiche, tra le quali sono ricomprese anche quelle sparse in diverse fonti legislative;
- da una significativa inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme;
- dalla previsione di due nuovi titoli, il IV (Doveri dell’avvocato nel processo) e il V (Doveri verso le Istituzioni forensi). Il primo è suggerito dalla tipicità della funzione difensiva; il secondo è elemento di rafforzamento del rapporto tra iscritti e Istituzioni rappresentative.
Tante le novità nelle fattispecie deontologiche, che tengono conto delle innovazioni legislative (obblighi informativi- momento genetico dell’incarico professionale- divieto di patto di quota lite con esclusione del compenso a percentuale sul valore dell’affare- nuove forme di soluzione alternativa delle controversie comprese quelle svolte dagli stessi avvocati)
Il testo del Nuovo Codice deontologico forense – unitamente alla relazione di accompagnamento- è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense/articolo8605.html
Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media
E dal codice
Art. 35 – Dovere di corretta informazione
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di
verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche,
ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non
inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la
denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente
universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di
insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante
avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale
abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o
direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto
parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o
parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza
reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di
avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della
forma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può
contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante
strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e
decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura
Dalla relazione
l’art.35 (“dovere di corretta informazione”) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell’art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dell’arduità del compito,il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione “di chiusura”, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità;