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Agcom 29.09.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Diritto d'autore all'Agcom e guerra all'anonimato (UPD)

Due novita'.

1) ordinanza Tar Lazio 10016 del 2014 sul regolamento agcom

2) licenza di installare software sui computer che sfruttano strumenti a tutela dell'anonimato.

Nell'audio l'approfondimento per caffe20.it e civile.it
Spataro

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(Aggiornamento in fondo)

Due novita'.

1) ordinanza Tar Lazio 10016 del 2014 sul regolamento agcom

2) licenza di installare software sui computer che sfruttano strumenti a tutela dell'anonimato.

 

L'ordinanza del Tar è ampia. Nel podcast cerchiamo di mettere ordine nel commento audio corredato a questo post.

In breve il tema riguarda i poteri di avviare un procedimento contro i gestori di siti ai quali vengano contestate, tramite agcom, violazioni del diritto d'autore, con un doppio binario più rapido rispetto alla magistratura ordinaria, competente per violazioni del diritto d'autore.

La questione centrale era se l'Agcom avesse o meno i poteri di legge per decidere sul diritto d'autore.

 

Invece il secondo aspetto riguarda l'anonimato europeo al quale si contrappone una proposta di legge americana per autorizzare i servizi di installare software di controllo sui computer degli utenti che sfruttano strumenti a tutela dell'anonimato. Un vero atto ostile nei confronti dei cittadini non U.S., un qualcosa che l'Europa condanna inutilmente.

Continuando cosi', ogni nazione avrà la propria internet e ogni fornitore deciderà quali contenuti permettere, senza nemmeno poter organizzare vpn.

Insomma: lo scontro sale ancora. Internet non sarà comunque più la stessa, e ancora non possiamo dire se sarà meglio o peggio.

Nell'audio l'approfondimento per caffe20.it e civile.it

 

AGGIORNAMENTO del 30.9.2014

Nel podcast ci chiediamo come il Tar abbia attribuito all'Agcom i poteri di vigilanza ex d.lgs 70 /2003 (direttiva ecommerce),e non piuttosto all'agcm che si occupa di mercato.

Abbiamo voluto rileggere con più calma a mente fredda, dopo aver letto i commenti entusiasti di chi ritiene, giustamente, la decisione del Tar una conferma della bontà del provvedimento.

Ecco il passo della ordinanza (che leggete sempre al link indicato):

Considerato che, pertanto, le norme di legge richiamate dal Regolamento, disciplinando gli obblighi che gravano sui prestatori di servizi ed individuando al contempo l’AgCom quale autorità che ne può esigere il rispetto, legittima l'intervento della medesima Autorità anche sui servizi della società dell'informazione in veste di "autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza”, piuttosto che in veste di "autorità indipendente di settore” e ciò, osserva il Collegio, determina, come detto, la non fondatezza delle dedotte censure di illegittimità del regolamento per violazione di legge, per violazione della riserva di legge e per incompetenza dell’AgCom.

Poi dopo:

a) la competenza attribuita dalla legge all’AgCom, non quale autorità indipendente ma quale amministrazione vigilante, abilitata non ad accertare e sanzionare le violazioni del diritto d’autore, bensì ad adottare provvedimenti recanti l’ordine di rimozione dei contenuti del “web” o di oscuramento dei siti immediatamente precettivi nei confronti degli operatori della rete;

Cosa dice il Tar ? Il regolamento afferma che l'agcom è l'autorità prevista, quindi è legittimato, in quanto autorità indipendente di settore e non solo vigilante.

Se il regolamento afferma che è autorità indipedente di settore, può occuparsi delle violazioni e non solo di vigilare.

Peccato che il regolamento se lo sia dato l'autorità stessa, non certo la legge.

E qui abbiamo ancora una divagazione: la competenza è attribuita dalla legge. Purtroppo no. Ci sono tante autorita'. Solo l'agcom afferma di essere lei. Non c'è nessuno testo di legge che dice che l'agcom è quella autorita'. Anzi, dovrebbe essere l'agcm.

Ma di questo nessuna motivazione.

Ed era questo il nodo che andava spiegato. Mancando una legge, la distinzione tra poteri di vigilanza ed altri è il passaggio successivo solo ove agcom avesse i poteri. Ma il regolamento è regolamento agcom che dà i poteri ad agcom stessa.

Ripeto: la decisione è ben argomentata. Utilissima per sintetizzare moltissimi scontri verbali. Ma sul punto decisivo no.

Il rinvio alla Corte Costituzionale riassume molto sommariamente tutti i temi. Sarà dura per la Corte Costituzionale trovare i temi spiegati nel rinvio e non anche al di fuori di esso (!) cosa che alla Corte non è dato fare.

Insomma: ce n'è abbastanza per andare in appello per affrontare una buona volta il nodo centrale.

 

29.09.2014 Spataro
spataro


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