Riportiamo l'estratto online raccomandando la lettura del più recente libro ("il caso del diritto all'oblio") dello stesso autore:
DISCORSO TENUTO DAL PRESIDENTE FRANCESCO PIZZETTI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “SETTE ANNI DI PROTEZIONE DATI IN ITALIA” *
13 marzo 2012 Sala Capitolare del Senato
"Il diritto all’oblio nel 2011 Una riflessione particolare merita, anche con riguardo all’anno appena trascorso, il tema del diritto all’oblio, anche in seguitoalla sua disciplina nel nuovo Regolamento proposto dalla Commissione europea.
"Il diritto all’oblio ha assunto un significato tanto maggiore quanto più la rete e' diventata uno strumento di diffusione incontrollata e incontrollabile delle informazioni.
"Questo è importante, perchè chiarisce che il diritto all’oblio non riguarda, e non potrebbe essere altrimenti, laconservazione della memoria storica di un Paese o l’uso dei dati per finalità specifiche, quali ad esempio la ricerca statistica o scientifica in genere, o le attività di giustizia e di sicurezza. Attivita', queste, che sono tutte disciplinate da legislazioni specifiche, che definiscono anche l’ambito di diffusione legittima dei dati trattati.
"Non si può parlare di diritto all’oblio neppure con riferimento ai media e all’esercizio del diritto ad informare ed essereinformati, rispetto ai quali il diritto alla riservatezza, anche declinato nella forma del diritto all’oblio, cede sempre di fronte all’interesse pubblico a conoscere l’informazione che si diffonde.
14 Del resto, e non a caso, anche lo schema di Regolamento europeo appena presentato dalla Commissione, quando regola il c.d. diritto all’oblio, esclude chiaramente che esso si applichi a questi settori, per i quali rinvia, invece, alle legislazioni nazionali. Con ancora maggiore nettezza il nuovo Regolamento europeo è chiarissimo, laddove puntualizza che le attività legate all’informazione restano disciplinate dalle leggi nazionali.
"Dove si collocano allora i problemi veriche sottostanno a ciò che oggi si intende per diritto all’oblio? Si collocano essenzialmente nell’ambito di Internet, dei social networke nell’informazione fai-da-te da un lato, dei motori di ricerca generalisti come quello di Googledall’altro.
"Per quanto riguarda social networke informazione fai-da-te il tema è tuttora inesplorato. Esso pone, infatti,la questione delicatissima se opinioni espresse, foto e immagini comprese, sui social networkdebbano essere considerate attività di diffusione o di comunicazione.
Per i motori di ricerca generalisti,invece, la situazione è diversa.
"È chiaro che alle informazioni da essi diffuse si possono e si devono applicare tutte le regole che tutelano la protezione dei dati personali in generale e dunque che esiste il diritto a chiedere come il dato sia stato conosciuto, e ottenerne la rettifica e la cancellazione quando ne ricorrano le condizioni.
Si potrà dunque esercitare il diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca generalisti quando l’informazione, anche se tratta da archivi on linedei giornali o dei media, non ha più alcun interessepubblico. In questi casi,si potrà chiedere al giornale o al sito, o comunquealla fonte che ha messo on lineil dato, di oscurarlo o almeno di renderlo inaccessibile al motore generalista.
"Il Garante italiano, aprendo una via poi seguita anche da altre Autorita', ha da tempo chiesto e ottenuto che, quando un cittadino chiede che un’informazione che lo riguarda e che non ha più interesse pubblico ad essere diffusa sia cancellata dai motori di ricerca, coloro che l’hanno messa in rete e che l’hanno resa accessibile a 15 questi motori provvedano a proteggerla o ad oscurarla. Resta consentito invece l’uso di motori di ricerca specificamente collegati a singoli siti o ai singoli archivi on line.
"Sono questi gli aspetti complicati di una tematica che interessa un numero sempre crescente di cittadini.