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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9334 documenti.

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Farmaci 24.02.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

120.000 euro di sanzione per product placement non dichiarato

"Nell’impaginazione mancava inoltre qualsiasi accorgimento o indicazione che rendesse evidente ai consumatori la natura promozionale delle immagini."

Tuttavia tutte le aziende hanno dichiarato "l’inesistenza di rapporti commerciali volti alla promozione dei rispettivi prodotti"
Spataro

 

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C

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICITA’ OCCULTA: ANTITRUST SANZIONA ..., ...E ...PER IMMAGINI SU LATTE IN POLVERE E BIBERON

Procedimento avviato alla luce di un servizio sulla maternità di ... pubblicato dal settimanale ‘...’.

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 29 gennaio, ha deciso di sanzionare le società ..., ...e ...per una pubblicità occulta inserita in un servizio sulla maternità di ... ...pubblicato dal settimanale ‘Chi’. Le sanzioni decise sono pari a 70mila euro ciascuno per ...e ...e a 50mila euro per ....

In particolare, nel servizio pubblicato sul n. 17 del 24 aprile 2013, intitolato “...con il suo ...” erano riportate, ingrandite, riquadrate in rosso e isolate dal contesto, le immagini di un latte per neonati, ..., e di un biberon della .... Nelle didascalie che accompagnavano le foto venivano specificati prezzi e proprietà dei due prodotti: in particolare il latte artificiale veniva indicato come “un tipo di latte in polvere per lattanti con Bifidus naturali, che favoriscono una sana e buona digestione” mentre il biberon “in PES (Polietersulfone) per neonati, riduce al minimo l’aria nella pancia evitando coliche e irritabilità”.

Il latte ...è prodotto da un’azienda tedesca ma distribuito nel canale delle farmacie da ..., società di farmacisti, che opera nel settore della distribuzione intermedia del farmaco. La società olandese ... produce anche prodotti per le mamme e i bambini, fra i quali il biberon .......

Secondo l’Antitrust, pur in assenza di una prova diretta dell’accordo, è stato possibile desumere la natura pubblicitaria del messaggio da molteplici indizi precisi e concordanti quali: la collocazione delle foto (ingrandite, riquadrate in rosso e fuori contesto rispetto al contesto narrativo e fotografico del servizio), le informazioni sui prodotti (caratteristiche e prezzi),  la differenza tra il servizio in bozza (che non conteneva riferimenti specifici a prodotti individuati e alle loro caratteristiche) e quello poi pubblicato. Si tratta di chiari elementi distintivi rispetto a quelli che si trovano nei servizi giornalistici sulla vita dei personaggi pubblici, la c.d. informazione leggera.

Nell’impaginazione mancava inoltre qualsiasi accorgimento o indicazione che rendesse evidente ai consumatori la natura promozionale delle immagini.

 

Dalla decisione, sulla presunzione:


"Del resto, in mancanza di un accordo, il criterio  seguito dall’Autorità fin dalle prime pronunce è stato
quello  della  prova  per  presunzioni,  in  forza  del  quale  il  rapporto  di  committenza  e,  quindi,  la  natura promozionale  di  un  messaggio  è  stata  desunta  da  elementi  indiziari,  purché  gravi,  precisi  e  concordanti.


"Anche la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha affermato che “l’enucleazione del rapportodi committenza non formalizzato nell’acquisto di appositi spazi pubblicitari può essere legittimamente affidata a  elementi  presuntivi  gravi  precisi  e  concordanti”  (cfr.  sentenza  TAR  Lazio,  n.  8345/2008).  È  evidente,infatti, che nella generalità dei casi la dissimulazione dell’effettivo intento pubblicitario non può conciliarsi con  la  formalizzazione  di  un  rapporto  di  committenza  che  renderebbe  palese  e  trasparente  la  nascosta finalità  reclamistica  e  quindi  vanificherebbe  il  raggiungimento  degli  scopi  dell’operazione  pubblicitaria rivolta appunto all’aggiramento e all’elusione del  divieto di pubblicità ingannevole. Più recentemente, cfr. sentenze TAR Lazio n. 160/2010 e n. 7281/2007ove siribadisce che: “la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in mancanza della prova storica del rapporto di committenza, atteso che quest’ultima può essere acquisita solo eccezionalmente essendo nella esclusiva disponibilità delle parti,  per  cui  non  può  essere  inibito  all’Autorità, quando  manchi  la  prova  diretta  del  rapporto  di committenza,  di  raggiungere  tale  prova  facendo  ricorso,  in  modo  rigoroso  e  prudente,  ad  elementi presuntivi, desunti dal modo oggettivo di presentarsi dell’articolo redazionale (ex multis, TAR Lazio, Roma, I, 12 marzo 2004, n. 2427)”."

24.02.2014 Spataro
agcm


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