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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Pagamenti 07.01.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ecommerce e pagamenti online e mobile: aperta consultazione pubblica

Avviso pubblico di avvio della consultazione su "Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment". Tra le proposte: crittografia dei dati, informative, notifiche e trattamento limitato degli ip.


Spataro

 

I

Il Garante della Privacy propone nuove regole. Avviata la consultazione pubblica, il testo al link indicato.

Di cosa si tratta ?

Tipicamente degli acquisti tramite Kindle, Iphone e Ios, Firefox OS e Android. Ma non è escluso Paypal e i pagamenti tramite sms o banner: in generale ogni pagamento remoto (non contrassegno).

Questo il provvedimento generale che riguarda non solo i gestori dei pagamenti, ma anche chi offre in vendita, quindi gli sviluppatori. Oggetto del provvedimento è il trattamento dei dati.

Questi i punti proposti:

  1. Informativa: quali dati usati e per cosa (inviando informativa)

  2. Consenso: obbligatorio solo per il marketing o se dati sensibili

  3. Misure di sicurezza: "sistemi di autenticazione forte per l'acceso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici. Dovranno essere adottate misure per scongiurare i rischi di incrocio delle diverse tipologie di dati a disposizione dell'operatore telefonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete fissa, relativi alla fornitura di servizi etc.) ed evitare la profilazione incrociata dell'utenza basata su abitudini,  gusti e  preferenze. Da prevedere anche accorgimenti tecnici per  disattivare  servizi destinati ad un pubblico adulto."

  4. Conservazione: "I dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli sms di attivazione e disattivazione del servizio, dovranno essere cancellati dopo 6 mesi. L'indirizzo Ip dell'utente dovrà invece essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale."


"Prima del varo definitivo del provvedimento, l'Autorità ha deciso di sottoporre il testo a una consultazione pubblica: soggetti interessati, associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, università, centri di ricerca, potranno far pervenire contributi e osservazioni al Garante per posta o attraverso la casella di posta elettronica appositamente attivata: consultazionemp@gpdp.it"

E' evidente che i primi due punti sono pacifici, gli ultimi due invece creano numerose complessità ai piccoli. Sarà anche interessante capire come lavorano i software open source per poter valutare se l'uso di Magento o simili sarà ancora conforme.

Sull'obbligo di crittografia dei dati vedo poca utilità nel caso di piccoli operatori. Sembra che si stiano ripetendo considerazioni molto simili a quelle degli amministratori di sistema, ma sarà opportuno leggere con attenzione il testo che sicuramente è interessante e ponderato, ma arriva ahimè inopportuno.

In ogni caso alcune tecniche ben note e apprezzate dai compratori sembrano diventare sconsigliate o vietate. Meglio leggere il provvedimento e meditarlo con attenzione, questa è solo una valutazione provvisoria sul comunicato.

Inopportuno non per volontà del Garante, ben inteso. Stanno anche cambiando le regole di vendita online. Il tutto potrebbe creare un intasamento e una sovrapposizione che non semplificherà il processo di acquisto e imporrà costi di aggiornamento. Potrebbe anche essere opportuno se andasse insieme alla riforma delle vendite online. Questo sì sarebbe utile.

Link utili:

 


Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment - 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ("Payment Service Directive"), recante modifica delle direttive 97/7/CE; 2002/65/CE; 2005/60/CE e 2006/48/CE che abroga la direttiva 97/5/CE (di seguito PSD);

VISTO il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010), di recepimento della PSD;

VISTA la direttiva 2009/110/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, ("e-Money Directive") recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito EMD);

VISTO il decreto legislativo n. 45 del 16 aprile 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 24 aprile 2012), di recepimento della EMD;

VISTI i provvedimenti della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 di "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)" e del 15 febbraio 2010 recante le "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento";

VISTO il Libro verde della Commissione europea dell'11 gennaio 2012 "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile";

VISTA la Proposta di risoluzione del 20 novembre 2012 del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione europea;

VISTO il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251) c.d. "Decreto SalvaItalia", convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 276), in particolare, l'art 12 (comma 4) "Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante" con riguardo ai nuovi prestatori di servizi di pagamento;

VISTO il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194/L), c.d. "Decreto sviluppo-bis", convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 208) e, in particolare, l'art. 8 "Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto" e l'art. 15 "Pagamenti elettronici" che, tra l'altro, ha sostituito, al comma 1, l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il dm n. 145 del 2 marzo 2006, "Regolamento recante la disciplina dei sevizi a sovrapprezzo" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006);

VISTO il  Libro bianco dell'European Payments Council del 19 giugno 2013  sui sistemi mobili di pagamento (mobile wallet payments);

VISTA la "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive  2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE"  della Commissione europea del 24 luglio 2013;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 "relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)";

VISTA la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 "riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE";

VISTO il provvedimento del Garante del 15 maggio 2013 sul "Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013);

VISTO il provvedimento del Garante in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach) del 4 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 4 aprile  2013);

RITENUTO NECESSARIO fornire primi orientamenti ed indicazioni rispetto al trattamento dei dati personali degli utenti che si avvalgono di servizi di pagamento o trasferimento di denaro tramite telefono cellulare, c.d. mobile payment;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il ricorso alle potenzialità del mobile payment, ovvero dei  servizi che consentono di gestire gli acquisti ed i relativi pagamenti di beni sia digitali che fisici tramite un terminale mobile, la cui diffusione ha negli ultimi anni, grazie alla continua evoluzione della tecnologia, radicalmente modificato il settore del commercio tradizionale ed elettronico ha aperto, anche nel nostro Paese, nuove prospettive. Ciò ha determinato un'accelerazione della conclusione delle transazioni commerciali ed un'accentuazione dei processi di c.d. smaterializzazione dei trasferimenti di denaro, ampliando, altresì, la tipologia dei prodotti e servizi fruibili attraverso il ricorso al mobile payment e la platea dei soggetti che operano in questo ambito, nonché la quantità di dati personali trattati.

I servizi di mobile payment, classificabili nel nostro Paese nelle due principali categorie del mobile remote payment e del mobile proximity payment, riguardano, rispettivamente, le operazioni di pagamento di un bene o servizio tra esercente e cliente, attivate da quest'ultimo a distanza attraverso il telefono cellulare e le operazioni di pagamento eseguite dal cliente avvicinando il dispositivo mobile, dotato di tecnologia NFC (Near Field Communication che fornisce connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio), ad un apposito lettore POS (point of sale) posto presso il punto vendita dell'esercente da cui si acquista il bene.

Si tratta di passi importanti nel settore dei micropagamenti rispetto all'uso del contante da cui discendono valutazioni che riguardano anche il trattamento dei dati personali degli interessati.

Se infatti, da un lato, si pongono le facilitazioni delle modalità di acquisto attraverso il terminale mobile ed il risparmio dei costi propri delle transazioni effettuate con carte di pagamento, dall'altro non possono trascurarsi i profili che investono il corretto utilizzo e la sicurezza delle informazioni di carattere personale che l'utente deve fornire per fruire dei nuovi servizi di pagamento.

Il mobile payment ed il conseguente ricorso sia a reti di comunicazione elettronica, sia a nuove tecnologie come la NFC (che, con riguardo alla modalità proximity, saranno richiamate in un apposito provvedimento dell'Autorità) implica, infatti, il trattamento di una serie di dati personali dell'utente non solo di carattere identificativo ma, in alcuni casi, anche di natura sensibile. Ciò con la conseguenza che tale trattamento, oltre a svolgersi nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi generali di pertinenza e non eccedenza, di correttezza e buona fede sanciti dal Codice (cfr. art. 11 ), deve essere improntato anche al rispetto del presente provvedimento generale.

Il provvedimento dell'Autorità è difatti volto ad individuare le prescrizioni dirette ai diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di pagamento tramite telefonia mobile, allo scopo di prevenire i rischi connessi ad un utilizzo improprio dei dati personali degli utenti che intendono avvalersi del mobile remote payment.

1. Quadro normativo.

La direttiva 2007/64/CE, c.d. PSD (recepita a livello interno dal d.lg. n. 11/2010), ha aperto il mercato dei servizi di pagamento anche ad operatori di matrice non bancaria nell'ottica, non solo di armonizzare il relativo quadro giuridico, superando la frammentazione normativa delle singole realtà nazionali, ma di definire nuovi profili di efficienza, parità e sicurezza per tutti i portatori di interessi in tale ambito.

La PSD indica, tra l'altro, le condizioni per autorizzare i nuovi soggetti non bancari all'esercizio di un servizio di pagamento all'interno dell'UE, prevedendo, in particolare, che i nuovi istituti di pagamento possano operare come intermediari di pagamento, previa autorizzazione delle Autorità competenti, nell'ambito di un "regime semplificato" rispetto a quello degli istituti bancari.

Difatti, nella sua attuale configurazione, la direttiva, nel definire i "servizi di pagamento" rimandando alle attività commerciali elencate nel relativo allegato (cfr. art. 4, punto 3 che rinvia al punto 7 dell'Allegato) consente agli operatori del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica di agire nella veste di intermediari tra l'utilizzatore di servizi di pagamento che usa un dispositivo di telecomunicazione  digitale o informatico ed il fornitore di beni e servizi (cfr. anche l'art. 1, comma 1, lett. b), punto 7 del decreto interno di recepimento). Tale attività rientra nell'ambito di quelle definite nel c.d.  positive scope.

Dal perimetro di applicazione delle previsioni comunitarie e delle conseguenti disposizioni interne restano invece escluse le operazioni di pagamento, eseguite tramite il suddetto dispositivo che si riferiscono all'acquisto di beni e servizi  digitali, la cui consegna o il cui utilizzo siano effettuati mediante tale dispositivo gestito dall'operatore di telecomunicazione digitale o informatico, quando quest'ultimo non agisca esclusivamente come mero intermediario autorizzato del pagamento tra l'utente ed il fornitore di beni e servizi (cfr. l'art. 3, lett. l) della PSD e l'art. 2, comma 2, lett. n) del d.lg. n. 11/2010, a sua volta richiamato al paragrafo 2.2.9 del menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011), ma svolga una serie di ulteriori funzioni.

Tali ulteriori funzioni possono rinvenirsi in quelle di accesso, ricerca e distribuzione del contenuto digitale e si atteggiano in modo tale che la relativa assenza non consentirebbe all'utente di fruirne con le medesime modalità sopra descritte. Viene così a delinearsi il c.d. negative scope, ovvero lo spazio delle deroghe nel quale ricadono quelle attività non classificate come servizi di pagamento che possono essere prestate dagli operatori del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica (da intendersi come fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), senza l'obbligo di diventare o agire come un intermediario di pagamento.

Tale esclusione consente quindi all'operatore, sotto un profilo di significativa innovazione, di intervenire nel settore dei pagamenti elettronici anche prestando direttamente un servizio attraverso la propria rete di telecomunicazione.

In questo senso la PSD (Considerando 6), nel precisare l'opportunità che il quadro giuridico disciplinato non si applica quando l'attività dell'operatore va al di là della semplice operazione di pagamento, richiama le menzionate funzioni di accesso, distribuzione o consultazione proprio in termini di "valore intrinseco" che tale soggetto può aggiungere al contenuto dei beni digitali offerti all'utente.

2. Futuri inquadramenti normativi.

Con riguardo al quadro normativo sopra delineato occorre dar conto dei recenti cambiamenti previsti a livello europeo, rispetto al vigente acquis legislativo e regolamentare in materia di servizi di pagamento.

Ci si riferisce all'attuale proposta della Commissione europea del 24 luglio 2013 di riesame della "e-Money Directive" e di inglobamento ed abrogazione della "Service Payment Directive", al precipuo scopo di  aggiornare l'assetto  giuridico in materia di servizi di pagamento nell'ambito dell'UE, "in un'epoca in cui la distinzione tra istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica è sempre meno netta e si assiste alla convergenza delle tecnologie e dei modelli commerciali" e di rispondere al meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato integrato che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza.

Tali obiettivi erano del resto già emersi nel gennaio 2012, a seguito della pubblicazione, da parte della Commissione, del Libro Verde  "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile", nonché degli esiti della successiva consultazione pubblica che aveva registrato un ampio numero di contributi sulle possibili esigenze di modifica del vigente quadro dei pagamenti.

Alla luce degli scopi e degli ostacoli individuati nel Libro verde, il Parlamento europeo ha poi, con la risoluzione adottata il  20 novembre 2012, richiesto una riforma del modello di governance dell'area unica dei pagamenti in euro, in linea con l'agenda digitale e, in particolare, con la creazione di un mercato unico del digitale.

In questo quadro, l'analisi condotta nell'ambito della menzionata proposta di inglobamento ed abrogazione della PSD ha fatto emergere, tra l'altro, l'intenzione di ridefinire il dettato degli artt. 3 e 4 della direttiva tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo, evidenziando una nuova, possibile, prospettiva che tende a delimitare l'esenzione relativa ai contenuti digitali esclusivamente ai servizi di pagamento accessori, prestati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica  sulla base di determinate soglie di pagamento.

Ciò nondimeno, in attesa di conoscere se e quali saranno gli effettivi esiti della proposta e che implicazioni essa comporterà nel nostro ordinamento interno, giova ribadire che lo scopo del presente provvedimento, il quale si basa sull'attuale assetto normativo del settore, è quello di garantire, in un mercato dei pagamenti sempre più dinamico,  un uso sicuro e al contempo efficace delle informazioni che riguardano gli utenti.

In quest'ottica l'Autorità ha peraltro condotto una serie di attività ispettive nell'ambito della fornitura di servizi di mobile remote payment, così da individuare eventuali profili di criticità e prevedere misure opportune e sempre più mirate ad una tutela effettiva dei dati personali, fornendo altresì utili strumenti di intervento a tutti i soggetti  coinvolti.

3.  Il Mobile remote payment.

Attualmente le operazioni di mobile remote payment possono essere gestite, ricorrendo le circostanze sopra menzionate, anche dai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per l'acquisto di contenuti digitali tramite terminale mobile, ovvero, anche a seguito degli interventi normativi di cui al citato "Decreto Sviluppo bis", di titoli digitalizzati che possono consentire all'utente l'accesso a servizi di utilità sociale o a servizi in mobilità (con riguardo ai quali i profili legati al trattamento dei dati personali saranno oggetto di un apposito provvedimento dell'Autorità).

Proprio in questo contesto alcuni tra i maggiori fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica del nostro Paese hanno sottoscritto un accordo volto a definire una soluzione tecnica condivisa per lo sviluppo dell'offerta ai propri clienti di prodotti e di servizi digitali (singoli prodotti o servizi in abbonamento) fruibili tramite smartphone, tablet e PC, attraverso servizi di micropagamento (importi non superiori ai 15 euro iva esclusa per singolo acquisto nei limiti di quanto previsto dal dm. n. 145/2006) mediante telefono mobile.

L'accordo ha previsto la creazione, affidata a due società di system integration, di una apposita piattaforma tecnologica che consente la gestione delle nuove modalità di pagamento attraverso l'addebito e la conseguente decurtazione del costo del contenuto digitale richiesto, dal credito telefonico, per i clienti dotati di una carta ricaricabile, ovvero l'addebito sul conto telefonico, per i clienti che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento.

Il ricorso al mobile remote payment offre inoltre all'utente la possibilità di acquistare contenuti digitali anche tramite quelle applicazioni che consentono l'accesso ad un mercato virtuale di determinati soggetti.

4. Ambito soggettivo.

Come già evidenziato, nel contesto dei servizi di mobile remote payment attualmente offerti agli utenti è emersa la figura del fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito l'operatore) che, alla luce della disciplina comunitaria ed interna, può oggi fornire alla propria clientela  un servizio di pagamento tramite telefono cellullare per l'acquisto di contenuti digitali, attraverso l'utilizzo di una carta telefonica ricaricabile, ovvero sulla base di un abbonamento telefonico.

Accanto a tale soggetto, lo scenario si caratterizza per la presenza anche di altre figure professionali come quella dell'aggregatore o hub- tecnologico ovvero del soggetto che mette a disposizione e gestisce la piattaforma abilitante per la fruizione dei prodotti e servizi digitali (di seguito l'aggregatore) e quella del merchant, ovvero del soggetto che, a vario titolo, offre i contenuti digitali che possono essere acquistati dagli utenti (di seguito il merchant). Utente o cliente è invece il soggetto titolare una USIM prepagata o postpagata.

5. Tipologia dei dati trattati.

Rispetto alla tipologia dei dati trattati nell'ambito del mobile remote payment si è detto che il pagamento dei contenuti digitali avviene attraverso il telefono mobile e che il cliente può fruirne sia direttamente sul proprio smartphone, sia su altri tipi di terminali (ad es. tablet  e PC).

Attraverso il mobile remote payment vengono trattate numerose informazioni riferibili all'utente che riguardano, in particolare,  i dati relativi alla numerazione telefonica, i dati anagrafici, i dati legati alla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto ed al relativo importo.

Ad essi si aggiungono i dati  inerenti alla sottoscrizione ed alla revoca del servizio, quelli relativi agli addebiti degli acquisti nella fattura o sulla carta prepagata e, eventualmente, quelli di posta elettronica richiesti per una maggiore fruibilità del contenuto digitale nonché l'indirizzo IP dell'utente.

I suddetti dati possono peraltro essere associati ad altri, anche di natura sensibile legati alle scelte di consumo dell'utente (contenuti riferiti ad un pubblico adulto o a specifici orientamenti politici o religiosi).

Stante la varietà e molteplicità dei dati suscettibili di trattamento nel quadro delle operazioni sopra descritte possono, quindi, facilmente emergere profili di rischio per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati.

6. Gli adempimenti dell'"operatore".

6.1. Descrizione dell'attività.

Come già rilevato nelle premesse del presente provvedimento, i principali fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno sottoscritto un accordo volto a promuovere, attraverso una piattaforma tecnologica, l'offerta di contenuti digitali fruibili dall'utente su smartphone, tablet, personal computer, notebook e laptop, tramite il proprio credito telefonico.

I beni e servizi digitali proposti sono diversi e riguardano, ad esempio, copie di quotidiani on-line (one shot o in abbonamento), contenuti musicali e video, social games, contenuti riferiti ad un pubblico adulto.

In base al suddetto accordo la gestione della piattaforma abilitante è affidata a due soggetti tecnologici il cui ruolo consiste nella messa a punto di un'interfaccia tra i merchant e gli operatori che consente all'utente di acquistare il contenuto digitale e di portare a termine l'operazione di pagamento, previa decurtazione del costo dalla scheda prepagata, ovvero addebito in abbonamento.

6.2. Informativa.

Con riguardo alle operazioni di acquisto di beni e servizi digitali attraverso il mobile remote payment l'operatore deve rendere agli utenti un'informativa chiara e completa degli elementi di cui all'art. 13 del Codice.

In particolare, oltre al richiamo alla finalità di erogazione del servizio attraverso la nuova modalità, l'informativa deve specificare se i dati personali dell'utente sono trattati anche per scopi ulteriori, ovvero per  finalità di marketing, quali invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (ex artt. 7, comma 4, lett. b) e 140 del Codice), specificando, se le suddette attività vengono effettuate anche attraverso il ricorso a modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, fax, email, sms o mms).

Un ulteriore richiamo deve riguardare i trattamenti di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione e di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Rispetto a tale ultimo profilo l'informativa deve chiarire che la trasmissione del numero di telefonia mobile dell'utente al merchant nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment è effettuata esclusivamente per consentire a quest'ultimo un'efficace gestione del servizio con riferimento alle necessarie attività di assistenza alla clientela.

Sia nel caso in cui vengano svolte attività di marketing sia in quello in cui si effettui un'attività di profilazione o, ancora, di comunicazione dei dati a terzi, nell'informativa rilasciata dall'operatore dovrà risultare chiaramente che dette attività possono svolgersi solo previa acquisizione del consenso  espresso, libero e specifico dell'utente per ciascuna finalità del trattamento, sulla base di quanto dispone l'art. 23 del Codice e, nel caso in cui si ricorra a modalità automatizzate di contatto, sulla base dell'art. 130 del Codice, tenuto conto di quanto evidenziato dall'Autorità nel citato provvedimento del 15 maggio 2013 (pubblicato anche sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 2543820).

Un'ulteriore, espressa, indicazione deve poi riguardare l'esercizio da parte dell'utente dei diritti sanciti dall'art. 7 del Codice.

Nell'informativa deve inoltre emergere la chiara indicazione del titolare del trattamento e del soggetto o dei soggetti designati responsabili ai sensi dell'art. 29 del Codice, in particolare avuto riguardo al ruolo svolto dall'hub tecnologico che può agire in veste di responsabile esterno del trattamento, nonché dei soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice. Analogamente, deve risultare chiaro all'utente l'eventuale rapporto di co-titolarità tra l'operatore ed il merchant.

L'informativa deve anche richiamare l'eventuale trattamento di dati sensibili da parte dell'operatore e la necessità che tale trattamento si svolga, previa acquisizione di un consenso specifico ed espresso per iscritto da parte dell'utente, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del Codice.

L'informativa deve essere rilasciata al momento dell'acquisto della scheda prepagata o della sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico ed essere prevista anche nell'apposita modulistica predisposta per la number portability. L'informativa deve essere inoltre inserita all'interno di un'apposita sezione della pagina web dell'operatore, che contenga anche la richiesta dei consensi necessari per trattamenti ulteriori rispetto a quello di mera erogazione del servizio, ovvero nella landing page predisposta dall'aggregatore.

6.3. Consenso.

Il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente che fruisce del servizio di mobile remote payment  non è necessario ai fini della relativa fornitura, stante il disposto dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice.

In veste di titolare autonomo del trattamento l'operatore deve invece acquisire il consenso dell'utente nel caso in cui i dati forniti da quest'ultimo vengano utilizzati per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione. Il consenso dell'utente deve essere richiesto anche nel caso di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Rispetto alle suddette finalità l'utente deve rilasciare specifici e distinti consensi, secondo quanto disposto dal citato art. 23 del Codice e dall'art. 130 nel caso in cui si ricorra a modalità automatizzate di contatto.

Il consenso dell'utente può essere espresso sia nell'apposita modulistica cartacea, sia  tramite un flag da inserire in una specifica casella presente in una sezione della pagina web dell'operatore, ovvero nella landing page predisposta dall'aggregatore, oppure attraverso altre idonee applicazioni informatiche.

Analoghe previsioni possono riguardare un eventuale trattamento di dati sensibili con riguardo al quale il consenso dell'interessato deve essere manifestato per iscritto, ovvero con altra modalità telematica equiparabile allo scritto, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del Codice.

6.4.  Dati trattati. Misure di sicurezza.

A seguito dell'avvio dell'operazione di acquisto del bene digitale l'operatore, oltre al numero di telefonia mobile dell'utente, ai relativi dati anagrafici e a quelli legati al contratto di attivazione del servizio, acquisisce i dati relativi alla data e all'ora dell'operazione, nonché quelli che riguardano l'indicazione del prodotto digitale richiesto ed il relativo importo.

Le categorie merceologiche di riferimento dei prodotti digitali offerti sono normalmente definite dal merchant il quale, come si dirà meglio in seguito, deve limitarsi a trasmetterle all'operatore senza alcun riferimento allo specifico contenuto del prodotto o servizio fornito.

In tal senso, una misura che anche l'operatore deve adottare, al fine di garantire il corretto trattamento delle informazioni relative al prodotto o servizio richiesto dall'utente è quella di adottare, in caso di trasmissione di dati puntuali da parte del merchant, tabelle interne di classificazione che prevedano criteri di codificazione dei prodotti e servizi basati non sul loro specifico contenuto, ma esclusivamente sull'individuazione di classi e/o genere (ad es. video sportivo, cronaca etc.).

L'operatore gestisce il numero di telefonia mobile dell'utente anche al fine di effettuare le necessarie verifiche sotto il profilo della sussistenza o meno di credito telefonico, a tal fine invia al merchant un segnale di ok o ko a seconda che l'operazione sia andata o meno a buon fine. Generalmente, il segnale di ko risulta accompagnato da un codice attraverso il quale il merchant può risalire alle cause che lo hanno generato (problemi di rete, credito insufficiente etc.). Un analogo segnale viene inviato anche all'aggregatore.

Quando l'operazione effettuata non va a buon fine l'operatore può inviare anche all'utente un sms il quale, oltre a segnalare che si è verificato un errore durante l'operazione, con l'invito a controllare le proprie informazioni personali e ad effettuare un nuovo tentativo, evidenzia anche che il numero fornito non sembra essere abilitato a procedere all'acquisto.

Inoltre, se la causa del mancato acquisto è imputabile alla mancanza o insufficienza di credito telefonico, all'utente può pervenire un ulteriore, specifico, messaggio che segnala l'insufficienza di credito sulla sim.

Orbene, i messaggi che, in presenza di cause ostative diverse da quelle tecniche o di gestione della rete, in particolare di quelle legate all'indisponibilità od insufficienza di credito telefonico, l'operatore trasmette all'aggregatore nonché al merchant ai fini dell'operazione di mobile payment, non devono contenere alcuna specifica indicazione di tali motivazioni, né essere accompagnati da un codice che consenta comunque di risalirvi  puntualmente. 

E' pertanto opportuna, in tali casi, l'adozione da parte dell'operatore di una misura che preveda esclusivamente l'invio di un messaggio di  tipo c.d. binario o booleano (quale ad esempio un messaggio del tenore ko o ok), senza alcuna indicazione della motivazione, ovvero di un codice contrassegnato da un numero al quale sia associato un testo più generico quale, ad esempio "richiesta rifiutata", oppure "status ko". Ciò al fine di evitare che sia l'aggregatore che il merchant vengano a conoscenza di informazioni riferite ad un dato economico dell'utente che non ha alcun rilievo sotto il profilo della gestione dell'operazione di mobile payment e che risulta ultroneo rispetto alle finalità del trattamento che i menzionati soggetti sono chiamati  a svolgere.

Con specifico riguardo ai dati presenti nella piattaforma dell'operatore dedicata alle operazioni di mobile remote payment, quest'ultimo deve poi adottare, oltre alle misure di sicurezza dei dati e dei sistemi previste dall'art. 31 e segg. del Codice, ulteriori cautele.

In particolare, è necessario che l'operatore preveda una forma di mascheramento dei dati mediante applicazione di un meccanismo crittografico (c.d. hash) le cui chiavi di decifrazione siano nella disponibilità dei propri addetti esclusivamente con riguardo alle operazioni di customer care.

Gli addetti all'attività di customer care, infatti, devono essere posti in grado di  visualizzare, per finalità di assistenza alla clientela, lo storico di tutte le operazioni di acquisto effettuate da un determinato numero telefonico, i riferimenti temporali ed i relativi importi, nonché la categoria merceologica e la classe di prodotto o servizio digitale acquistato.

Ciò nondimeno, per l'accesso alle predette interrogazioni tali soggetti, che devono essere nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, devono essere sottoposti ad una procedura di autenticazione basata su token e account nominale, con attribuzione dello specifico profilo "operatore di customer care"  (c.d. strong authentication). Gli stessi devono essere altresì abilitati all'uso di un'unica chiave di interrogazione del sistema in merito alle operazioni da effettuare, costituita dal numero di telefonia mobile del cliente, senza poter ricorrere ad altre chiavi di ricerca come il nome, il cognome o altri dati anagrafici dell'utente stesso. Le operazioni di accesso al sistema devono inoltre essere sottoposte a tracciamento analitico e dettagliato.

Tale ultima misura risulta oltremodo necessaria laddove l'operatore utilizzi un'unica piattaforma di provisioning sulla quale confluiscono tutti i dati relativi alle operazioni effettuate, non solo rispetto ai servizi di mobile remote payment, ma anche ad altri servizi erogati quali, ad esempio, quelli a valore aggiunto (c.d. VAS), con la conseguenza che il  tracciamento deve estendersi a tutti i profili di autorizzazione impostati sulla predetta piattaforma.

Del resto, la previsione di una strong authentication e di file di log che consentano di risalire all'incaricato che effettua gli accessi al sistema si rivela idonea ad offrire un'adeguata protezione alle informazioni personali, anche sensibili, dell'utente che effettua i propri acquisti tramite il telefono cellulare.

Dal momento che i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, oltre a trattare i dati relativi alle operazioni di mobile remote payment ed alle scelte di consumo dei contenuti digitali, trattano anche dati di consumo/traffico telefonico e dati relativi alla fornitura di altre tipologie di beni digitali (quali ad esempio quelli legati alla c.d. Tv interattiva) per finalità di profilazione e marketing, risulta opportuno prevedere l'adozione di alcune misure ed accorgimenti anche al fine di scongiurare i rischi di un'integrazione tra le diverse tipologie di dati e, quindi, di un'analisi incrociata delle abitudini, dei gusti e delle preferenze di consumo della clientela nei diversi ambiti individuati.

Infatti, tra i dati che normalmente identificano l'utente nei sistemi degli operatori sono presenti, oltre ai dati relativi alla linea di rete fissa  (c.d. CLI) anche altri dati, come il numero di telefonia mobile e l'indirizzo di posta elettronica i quali potrebbero essere facilmente utilizzati come chiave comune tra i diversi sistemi dedicati alle differenti attività di profilazione dell'utenza, proprio al fine di far emergere fenomeni di correlazione tra consumi telefonici e consumi di beni digitali, fruiti anche con modalità mobile remote payment.

In tal senso, il rischio di una c.d. profilazione incrociata dell'utenza può essere contenuto attraverso l'individuazione di appositi "meccanismi di rotazione" che consentano di applicare allo stesso utente chiavi di codifica differenti, destinate a mascherare i relativi dati all'interno dei diversi sistemi dedicati alle attività di profilazione che l'operatore può svolgere.

Con riguardo poi al trattamento dei dati che l'operatore può realizzare nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione proposti all'utente, è necessario precisare che tali programmi devono basarsi esclusivamente su dati cumulati di spesa e non riguardare il singolo dato relativo allo specifico evento di acquisto del prodotto digitale effettuato dallo stesso.

6.5. Dati sensibili. Misure di sicurezza.

Tra i contenuti digitali che l'utente può acquistare con la modalità mobile remote payment rientrano anche quelli destinati ad un pubblico adulto, i quali comportano il trattamento di dati sensibili e, in particolare, di dati personali idonei a rivelarne "la vita sessuale" ed i relativi gusti e preferenze di consumo (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice).

In questo ambito è dunque opportuno prevedere una serie di  misure volte a garantire il corretto uso di tali informazioni.

In particolare, si ritiene necessario che per la fruizione dei suddetti contenuti l'operatore preveda l'attribuzione al cliente di un apposito codice numerico di accesso, ovvero di un Pin dispositivo, univocamente ed esclusivamente associato al bene digitale di cui intende fruire.

L'esplicita richiesta del suddetto codice da parte dell'utente può peraltro essere intesa come espressione del consenso scritto, necessario per il trattamento dei dati sensibili  ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Un'ulteriore cautela che deve essere comunque adottata è poi quella relativa all'implementazione di misure tecniche che garantiscano all'utente la possibilità di disattivare ogni servizio destinato ad un pubblico adulto per default, nonché previo contatto con il servizio di customer care dell'operatore.

Rispetto poi al flusso di dati che può intercorrere tra l'operatore e il merchant nell'ambito della fruizione dei predetti contenuti è opportuno che il messaggio che quest'ultimo riceve dal primo per la verifica del dato relativo alla maggiore età dell'utente, sia ancora una volta di tipo binario (ovvero vero/falso).

Con riguardo al trattamento dei dati sensibili è da ritenersi infine  opportuno, al fine di limitare rischi di classificazione dell'utenza, escludere un siffatto trattamento per finalità di profilazione e di conseguente marketing, lasciandolo ancorato alla specifica erogazione del servizio richiesto dal cliente e, comunque, prevedendolo solo in presenza del consenso scritto dell'interessato e del rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 1 del Codice.

6.6. Conservazione.

I dati trattati nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment devono essere conservati  per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità realizzate con il trattamento, le quali non si esauriscono con la definizione del processo che conduce all'acquisto del contenuto digitale, ma si estendono alla gestione di attività correlate quali la fatturazione, la reportistica e l'attività di  customer care.

In considerazione di ciò, il periodo massimo di conservazione dei dati personali può essere individuato in sei mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo l'operatore deve pertanto provvedere alla cancellazione dei dati dai propri sistemi, ferma restando l'ulteriore, specifica, conservazione necessaria in presenza di una contestazione anche in sede giudiziale.

Ai fini della decorrenza del previsto periodo di conservazione si ritiene inoltre necessario differenziare gli acquisti di prodotti digitali c.d. on shot dagli abbonamenti, posto che per questi ultimi detto periodo deve cominciare a decorrere dalla scadenza dell'abbonamento stesso.

Resta altresì inteso che i dati di traffico coinvolti nelle operazioni di mobile remote payment devono essere conservati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132 del Codice.

Analogamente, in presenza di una violazione di dati personali, l'operatore sarà tenuto al rispetto di quanto espressamente sancito dall'art. 32 bis del Codice, nonché dal citato provvedimento dell'Autorità del 4 aprile 2013 in materia di c.d. data breach (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2388260).

7.  Adempimenti dell'"aggregatore".

7.1.  Descrizione dell'attività.

Come si è già evidenziato, all'aggregatore o hub tecnologico, con il quale è stato sottoscritto l'accordo che ha previsto la creazione della piattaforma abilitante, è affidata la realizzazione di una serie di attività. Ciò anche in considerazione del fatto che detta piattaforma, definita "cross-operatore", può essere utilizzata nell'ambito degli accordi che l'aggregatore può sottoscrivere con i merchant interessati ad includere i propri contenuti digitali tra quelli che la stessa rende disponibili attraverso il ricorso al mobile remote payment.

All'aggregatore spetta la gestione del processo di acquisto del bene digitale e del processo di disattivazione del servizio, la creazione dell'interfaccia di customer relationship management destinata ai call center di ciascun operatore,  l'attività di reportistica destinata alla funzione marketing, nonché la gestione del c.d. cruscotto self care attraverso il quale il singolo utente può verificare, in ogni momento, il dettaglio dei propri acquisti e dei relativi addebiti. Tale ultima modalità consente, inoltre, allo stesso utente di disattivare il servizio, nonché all'aggregatore di fornire un'apposita interconnessione che permette anche ai customer care degli operatori la consultazione dello storico degli acquisti effettuati dai clienti con i diversi merchant.

Nell'ambito dell'attività di gestione all'aggregatore è poi attribuita la funzione di conservazione di tutti gli sms di attivazione e disattivazione del servizio.

Con specifico riguardo all'attività di reportistica l'aggregatore provvede anche a realizzare dei report di verifica che contengono, in forma aggregata, i dati relativi al totale delle transazioni effettuate dagli operatori in un determinato lasso di tempo, nonché i dati inerenti alla spesa complessiva realizzata rispetto ad ogni singolo merchant. Detti report vengono poi inviati, generalmente con cadenza mensile o bimestrale, sia agli operatori che ai merchant. L'invio a questi ultimi permette infatti di valutare tutti i dati relativi agli acquisti, ai fini dell'emissione delle relative fatture e della definizione degli importi da percepire una volta detratte le royalties destinate agli operatori.

Su richiesta dell'operatore, l'aggregatore produce anche un report dettagliato sui clienti che hanno effettuato degli acquisti sui siti web dei merchant attraverso il mobile remote payment, con indicazione del numero di telefonia mobile e del prodotto o servizio  digitale acquistato.

In tal caso, le informazioni che l'aggregatore invia all'operatore, con riguardo al prodotto o servizio digitale, non devono riguardare lo specifico contenuto richiesto dall'utente, ma riferirsi esclusivamente alla classe o al genere di appartenenza del servizio o prodotto.

7.2. Informativa.

Tutte le attività connesse alla gestione della piattaforma tecnologica possono essere svolte dall'aggregatore in veste di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, designato sia dall'operatore, sia dal merchant ai sensi dell'art. 29 del Codice. Conseguentemente, i relativi estremi identificativi devono risultare nell'informativa che i suddetti soggetti sono tenuti a rilasciare, in quanto titolari del trattamento, agli utenti (cfr. art. 13, comma 1, lett. f) del Codice).

In questa veste l'aggregatore può anche predisporre, per conto dell'operatore, la landing page prevista per il rilascio dell'informativa e dei consensi da richiedere all'utente.

In alcuni casi l'aggregatore, sulla base di specifici accordi contrattuali con l'operatore ed il merchant, ha la possibilità di rendere direttamente disponibili i prodotti e i servizi normalmente offerti da quest'ultimo svolgendo, a tal fine, una serie di attività quali l'organizzazione e l'offerta del contenuto digitale al cliente, l'assistenza al medesimo (in genere previa attivazione di un apposito numero telefonico e/o un indirizzo e-mail), la realizzazione di eventuali campagne o iniziative di comunicazione promozionale sul contenuto digitale offerto.

In questo ambito l'aggregatore potrebbe agire sia in veste di responsabile esterno del trattamento dei dati, sia in qualità di titolare autonomo. In tale ultima ipotesi l'aggregatore deve provvedere direttamente a rilasciare all'utente un'adeguata ed esaustiva informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice anche ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte dell'interessato.

L'informativa, oltre a contenere tutti gli elementi già previsti con riguardo agli adempimenti individuati in capo all'operatore, deve anche essere adeguatamente evidenziata secondo le modalità già individuate.

7.3. Consenso.

Come già evidenziato, il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente che fruisce del servizio di mobile remote payment  non è necessario ai fini della relativa fornitura, analogamente non deve essere richiesto dall'aggregatore per altre finalità realizzate in veste di responsabile esterno del trattamento.

Laddove, invece, l'aggregatore rivesta il ruolo di titolare del trattamento la necessità di acquisire il consenso dell'utente sussiste nel caso in cui i dati forniti da quest'ultimo vengano utilizzati per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione, o per comunicazioni a terzi. In questi casi operano tutte le disposizioni già individuate con riguardo al trattamento svolto dall'operatore, anche in merito alle relative  modalità di acquisizione.

7.4. Modalità di erogazione del servizio. Misure di sicurezza.

L'operazione di acquisto tramite mobile remote payment comporta l'utilizzo da parte dell''aggregatore di due modalità di riconoscimento del numero telefonico associato al cliente.

La prima è considerata automatica e si attiva nel caso in cui l'utente, una volta avuto accesso al sito del merchant (e, quindi, del medesimo hub che offre l'interfaccia tecnologica) per l'individuazione e la selezione del contenuto digitale di cui intende fruire, utilizzi per l'acquisto (mediante  smartphone, tablet o dispositivo senza fili) la rete mobile di un operatore aderente alla piattaforma abilitante.

In tal caso, l'associazione  tra il terminale mobile ed il numero di telefonia mobile avviene immediatamente e l'aggregatore acquisisce il numero dell'utente direttamente dall'operatore, il quale provvede anche alla verifica della disponibilità di credito. Al termine dell'operazione il cliente riceve un sms che conferma l'avvenuto acquisto del prodotto o l'attivazione del servizio in abbonamento.

La seconda modalità si attiva, invece, qualora l'utente acceda al sito del merchant, nonché dell'hub, da una rete diversa da quella dell'operatore (come una linea wi-fi, ADSL o una rete aziendale), poiché in tal caso deve essere egli stesso ad inserire, in un apposito form, nella pagina web del merchant, il proprio numero di telefonia mobile e l'operatore telefonico di riferimento.

Terminata questa fase, il sistema verifica la corretta associazione tra il numero telefonico e l'operatore e reindirizza l'utente su una pagina web del soggetto aggregatore. Contestualmente, l'utente riceve un sms sul numero indicato, contenente un PIN che funge da password ed abilita all'acquisto, una volta inserito in un apposito form presente all'interno della suddetta pagina web. Eseguita tale operazione, l'utente riceve, anche in questo caso, un sms di conferma dell'acquisto.

Il descritto processo, che ricade interamente sotto la gestione e la responsabilità dell'aggregatore, consente di verificare il possesso della sim a cui corrisponde il numero telefonico in capo all'utente che sta effettuando l'acquisto e, successivamente, di procedere al controllo della disponibilità del credito telefonico ai fini della fattibilità dell'operazione.

Come si è detto, attraverso la piattaforma abilitante viene gestito anche il c.d. servizio "self care" che permette all'utente la consultazione dello storico degli acquisti effettuati con i diversi merchant e consente, attraverso un'apposita interconnessione realizzata dall'aggregatore, un'analoga interrogazione anche ai customer care degli operatori.

Il funzionamento del servizio implica un flusso di dati tra i database dei due hub tecnologici che gestiscono- per aspetti diversi dell'operazione di mobile remote payment (ad esempio reportistica e fatturazione rispetto ad assistenza alla clientela)- la piattaforma abilitante.

Ulteriori interrogazioni tra le due banche dati sono inoltre previste nel caso in cui sia lo stesso utente ad effettuare la disattivazione del servizio attraverso il cruscotto self care, nonché per verificare il raggiungimento della soglia massima di spesa prevista dalla normativa.

In un quadro così delineato, posto che i due aggregatori operano in tempi differenti, svolgendo funzioni diverse, si ritiene necessario, con specifico riguardo al corretto trattamento dei dati personali, dar conto di due esigenze e prevedere apposite misure di sicurezza.

La prima, legata alla confidenzialità del dato, ovvero alla necessità di garantire che il trasferimento di dati da un soggetto all'altro  avvenga secondo elevati standard di sicurezza, implica la cifratura del collegamento.

La seconda esigenza, legata all'accuratezza del dato, implica la necessità che, anche in assenza di un allineamento real time tra le banche dati degli aggregatori, sia l'utente che i customer care degli operatori  siano posti sempre nella condizione di "ricostruire lo storico degli acquisti"  entro un arco temporale non superiore alle 24 ore.

Inoltre, con riguardo alla verifica delle soglie di spesa relative agli acquisti effettuati dall'utente, gli aggregatori devono porre in essere un sistema di controlli idoneo a garantire un riscontro istantaneo sull'eventuale superamento del tetto previsto.

7.5. Dati trattati. Misure di sicurezza.

Le informazioni contenute nella piattaforma gestita dall'aggregatore riguardano il numero telefonico mobile dell'utente, il codice identificativo del prodotto digitale, la descrizione del prodotto digitale, la data e l'ora dell'operazione di acquisto con il relativo importo, nonché l'esito (positivo-negativo) della stessa. A tali dati si aggiungono, inoltre, quelli che ineriscono alla disattivazione del servizio, nonché tutti gli sms che riguardano la relativa attivazione e disattivazione.

Sulla base dell'accordo sottoscritto con gli operatori, l'aggregatore mantiene inoltre traccia di tutte le richieste di contenuti/servizi digitali comunque effettuate dai clienti, di tutti i contenuti digitali offerti dai merchant (ovvero direttamente se previsto) con indicazione del relativo destinatario, orario, stato di erogazione, oltre alla classe di costo associata a ciascuno di essi.

Rispetto ai dati contenuti nella piattaforma tecnologica l'aggregatore deve quindi adottare le medesime misure già individuate con riguardo all'operatore, in particolare prevedendo la menzionata procedura di strong authentication  degli addetti che hanno accesso alla piattaforma e che devono essere nominati incaricati del trattamento, l'abilitazione all'utilizzo di un'unica chiave di interrogazione del sistema in merito alle operazioni da effettuare, nonché il tracciamento analitico e dettagliato delle operazioni di accesso.

Le medesime misure individuate rispetto all'attività dell'operatore devono prevedersi anche con riguardo ai messaggi di tipo binario che l'aggregatore riceve dallo stesso nel caso di mancato acquisto per insufficienza o carenza di credito telefonico, ai fini della necessaria gestione dell'operazione e della successiva attività di reportistica.

Posto che all'aggregatore deve in tal caso pervenire, come già evidenziato, esclusivamente un codice contrassegnato da un numero al quale sia associato un messaggio del tenore "richiesta rifiutata" oppure "status ko" analoghe indicazioni dovranno risultare nelle relative tabelle interne di ricodificazione, laddove tale soggetto disponga di dati più puntuali e dettagliati.

Una siffatta misura deve ritenersi estesa anche ai criteri di classificazione interna dei messaggi di tipo c.d. binario (vero/falso) che, sulla base di quanto rilevato, l'operatore deve inviare con riguardo al dato relativo alla verifica della maggiore età dell'utente che richiede la fruizione di un contenuto destinato ad un pubblico adulto.

7.6. Conservazione.

Come già rilevato, i dati personali trattati nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment devono essere conservati per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità realizzate con il trattamento.

Alla luce di considerazioni del tutto analoghe a quelle già effettuate rispetto all'attività svolta dall'operatore, il periodo massimo di conservazione dei dati trattati dall'aggregatore, ivi compresi gli sms di attivazione e di disattivazione del servizio, può quindi essere individuato in sei mesi al termine dei quali gli stessi devono essere cancellati dai relativi sistemi.

Resta in ogni caso salva l'ulteriore, specifica, conservazione, necessaria in presenza di una contestazione  anche in sede giudiziale.

Ai fini della decorrenza del previsto periodo di conservazione si ritiene inoltre necessario, anche in questo caso, differenziare gli acquisti on shot dagli abbonamenti, posto che per questi ultimi detto periodo deve cominciare a decorrere dalla scadenza dell'abbonamento stesso.

8. Adempimenti del  "merchant".

8.1.  Descrizione dell'attività e modalità di erogazione del servizio.

Attualmente, nell'ambito del mobile remote payment, i merchant che aderiscono al servizio tramite la piattaforma abilitante vendono servizi editoriali (singole copie del quotidiano  o  servizi in abbonamento anche in formato digital edition ed e-book), contenuti multimediali in modalità streaming, broadcasting (serie tv e Film) e download, giochi, community e servizi inerenti, nonché servizi dedicati ad un pubblico adulto.

Il servizio offerto risulta fruibile dal cliente sia da web, sia da dispositivo mobile. Talora, risulta obbligatoria la preventiva registrazione dell'utente al sito web del merchant.

Come si è già evidenziato, attraverso l'uso del personal computer  (ricorrendo alla linea ADSL o wireless) i prodotti possono essere acquistati dall'utente collegandosi direttamente al sito del merchant e adottando la procedura già richiamata con riguardo alle modalità di erogazione del servizio nella sezione dedicata al soggetto aggregatore.

Se si utilizzano, invece, dispositivi mobili la procedura prevista per l'attivazione del servizio risulta essere più immediata in quanto, come visto, una volta che l'utente abbia inserito nella pagina web del merchant il numero di telefonia mobile e l'operatore di riferimento è quest'ultimo ad effettuare immediatamente l'associazione tra il terminale mobile ed il numero di telefono.

In alcuni casi si è potuto constatare che l'utente può avvalersi anche dell'opzione c.d. "multicanale" che consiste nella possibilità di fruire del contenuto digitale da più terminali. In tale ipotesi l'utente deve effettuare una registrazione al sito del merchant, fornendo anche il proprio indirizzo di posta elettronica che viene utilizzato da quest'ultimo sia per comunicazioni di servizio, sia come chiave identificativa.

Nel contesto delle suddette operazioni, pertanto, i dati trattati dal merchant risultano essere molteplici e riguardano il numero di telefonia mobile indicato dall'utente all'atto dell'acquisto del contenuto digitale, ovvero comunicato dall'operatore, la data e l'ora dell'operazione, la descrizione del bene acquistato ed il relativo importo, l'identificativo della sessione e l'indirizzo IP, nonché, in alcune ipotesi, l'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

8.2. Informativa.

Analogamente a quanto già evidenziato, anche nell'informativa che il merchant deve rendere all'utente con riguardo all'acquisto di beni digitali attraverso il ricorso al mobile remote payment, deve risultare chiaro il richiamo sia alla finalità della fornitura del prodotto o servizio, sia alle ulteriori finalità per le quali i dati personali possono essere trattati.

In tale ultima ipotesi l'informativa deve evidenziare tutti i profili già dettagliatamente individuati per l'operatore con riguardo ad eventuali attività di profilazione e marketing diretto, programmi di fidelizzazione, nonché trattamenti di dati sensibili e di comunicazione a terzi.

Nell'informativa deve essere altresì presente il richiamo all'esercizio dei diritti  sanciti dall'art. 7 del Codice ed il riferimento ai soggetti eventualmente designati responsabili del trattamento, con particolare riguardo al ruolo svolto dall'aggregatore, nonché di quelli designati incaricati.

L'informativa del merchant deve inoltre fare espressa menzione del trattamento del dato relativo sia al numero di telefonia mobile dell'utente, sia a quello relativo all'indirizzo di posta elettronica, nonché, se effettuato, del trattamento del dato riferibile all'indirizzo IP, specificando che tali informazioni possono essere utilizzate, senza acquisire il consenso dell'utente, solo per finalità di erogazione del contenuto digitale e di migliore e più efficace gestione del servizio.

In ragione dei vincoli di spazio, legati alle dimensioni degli schermi dei terminali radiomobili normalmente utilizzati per la fruizione di servizi acquistati in modalità mobile payment, all'informativa del merchant deve essere data idonea evidenza adottando, in particolare, una formula basata sull'approccio c.d. layed, ovvero a strati.

In tal senso, il merchant deve fornire all'utente una prima informativa breve, contenente il riferimento agli elementi essenziali del trattamento, al momento dell'acquisto del prodotto o servizio digitale prevedendone l'inserimento all'interno di un'apposita sezione della pagina web ed un'ulteriore informativa, più lunga e dettagliata, alla quale il cliente potrà accedere selezionando, nella suddetta pagina, uno specifico link. 

8.3. Consenso.

In veste di titolare autonomo del trattamento il merchant deve acquisire  il consenso dell'utente con riguardo a tutti i trattamenti, già individuati rispetto all'operatore eventualmente svolti per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione (anche nell'ambito di programmi di fidelizzazione), ovvero di comunicazione dei dati a soggetti terzi, o, ancora, di dati sensibili.

Le modalità di acquisizione del consenso possono essere analoghe a quelle già individuate con riguardo all'operatore anche rispetto a quello da fornire per iscritto o con modalità telematica equiparabile allo scritto ove si trattino dati sensibili.

8.4.  Dati trattati. Misure di sicurezza.

Come si è evidenziato, i dati trattati dal merchant nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment spaziano dal numero di telefonia mobile dell'utente, all'indirizzo IP sino, eventualmente, al relativo indirizzo di posta elettronica.

Il merchant detiene altresì un codice identificativo della causa della mancata erogazione del servizio sia per ragioni di ordine tecnico, che per mancanza o insufficienza di credito telefonico. Anche con riguardo al trattamento dei dati che individuano tale ultima causa valgono le considerazioni già espresse per l'operatore cui incombe l'obbligo di inviare un messaggio privo di riferimenti specifici alle motivazioni di carattere economico per le quali l'operazione di acquisto non è andata a buon fine.

Anche rispetto alla fruizione di materiale destinato ad un pubblico adulto, al merchant che richiede all'operatore la verifica dell'età dell'utente, deve pervenire un messaggio di tipo binario che si limiti  all'indicazione del suddetto dato senza alcun riferimento alle motivazioni della richiesta o alla tipologia del contenuto.

Nelle situazioni sopra descritte anche il merchant dovrà adottare, in caso di trasmissione di informazioni specifiche, criteri di codificazione interna che non consentano di classificare in maniera puntuale le cause della mancata erogazione del servizio, ovvero della relativa richiesta nell'ipotesi di contenuti sensibili.

La medesima ratio  deve essere richiamata con riguardo al livello di profondità e di dettaglio dei dati che il merchant trasmette a propria volta all'operatore, nel senso che le tabelle inviate a quest'ultimo non devono contenere dati immediatamente identificativi dello specifico contenuto digitale acquistato dall'utente, essendo sufficiente la menzione della sola categoria merceologica di appartenenza.

Ciò in quanto, giova ribadirlo, determinati beni digitali sono già di per sé idonei a rivelare dati sensibili dell'utente come può accadere, ad esempio, per quei contenuti editoriali da cui possono facilmente dedursi gli orientamenti politici dell'utente, ovvero quando le peculiarità stesse dell'attività svolta dal merchant, risultano un chiaro indicatore di gusti e preferenze di consumo dell'utenza, come nel caso di fornitura di materiale destinato solo ad un pubblico adulto.

In tal senso idonee misure di sicurezza sono costituite dall'applicazione sull'anagrafica del bene digitale, censito nella banca dati interna del merchant, di un criterio di codificazione, nonchè dall'uso di report aggregati da inviare all'operatore.

Rispetto ai dati presenti nel database del merchant ed al relativo accesso da parte dei soggetti addetti al relativo trattamento nell'ambito  dell'attività di customer care, valgono tutte le indicazioni già individuate per l'operatore, e, in particolare, la nomina di tali soggetti ad incaricati ai sensi del menzionato art. 30 del Codice, la disponibilità di chiavi di decifrazione dei dati solo rispetto alla suddetta attività di assistenza alla clientela, l'adozione di una procedura di strong authentication ed il tracciamento analitico e dettagliato delle operazioni effettuate, nonché il ricorso all'utilizzo di una sola chiave di interrogazione del sistema.

Con specifico riguardo al dato costituito dal numero di telefonia mobile dell'utente, posto che il merchant ne dispone nell'ambito della sessione di navigazione al proprio sito per la fase di pagamento immediatamente successiva alla scelta del bene, per eventuali contestazioni in merito alla relativa fruizione, nonché per attività di customer care, occorre evidenziare che il trattamento è ammissibile senza l'acquisizione del consenso dell'utente solo per tali specifiche finalità, proprio in quanto connesse all'erogazione del servizio e alla corretta gestione del medesimo.

Anche il trattamento del dato relativo all'indirizzo di posta elettronica dell'utente che alcuni fornitori di contenuti digitali richiedono di inserire nella relativa pagina web implica analoghe considerazioni.

Tale dato viene infatti  utilizzato per inviare al cliente un messaggio di riscontro dell'avvenuta operazione di acquisto, nonché le istruzioni per accedere al contenuto digitale, consentendo al merchant di  gestire meglio il servizio ed il rapporto con l'utente, anche rispetto alla risoluzione di eventuali contestazioni legate alla mancata o insoddisfacente fruizione del bene.

A ciò si aggiunge inoltre la possibilità di garantire all'utente il disaccoppiamento tra il canale di pagamento ed il canale di fruizione del contenuto, consentendogli di pagare il bene digitale attraverso il proprio credito telefonico e di fruirne su qualsiasi altro terminale, in quanto il contenuto acquistato può essere recuperato in qualsiasi momento, accedendo al link indicato nell'e-mail che il merchant invia all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato.

Un'ulteriore possibilità offerta è poi quella di arricchire nel tempo il contenuto acquistato attraverso aggiornamenti ed altre informazioni, che non sarebbe altrimenti possibile offrire all'utente se si vincolasse la fruizione del contenuto al terminale con il quale quest'ultimo effettua il pagamento e al momento in cui lo stesso contenuto è scaricato.

In un contesto come quello rappresentato anche l'utilizzo da parte del merchant dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente deve essere limitato a tali specifiche finalità e alla migliore e più efficace gestione del servizio.

Anche con riguardo all'eventuale utilizzo dell'indirizzo IP da parte del merchant, deve precisarsi che, se trattato, tale dato deve essere utilizzato esclusivamente ai fini della navigazione dell'utente sul relativo sito, nonché dell'"instradamento" del bene digitale richiesto. I merchant non rientrano, infatti,  tra le categorie di soggetti che possono conservare tale dato ai sensi delle citate direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58/CE del 12 luglio 2002 e 2006/24/CE del 15 marzo 2006.

8.5. Conservazione.

Con riguardo alla conservazione dei dati personali trattati nell'ambito delle operazioni di mobile payment da parte del merchant  anche per quest'ultimo valgono le medesime considerazioni e le conseguenti indicazioni individuate rispetto all'operatore. Pertanto il periodo massimo di conservazione deve individuarsi in sei mesi al termine dei quali il merchant deve provvedere alla cancellazione, ferma restando l'ulteriore specifica conservazione necessaria in presenza di una contestazione  anche in sede giudiziale.

Detto periodo per gli acquisti in abbonamento comincia poi a decorrere dalla scadenza dell'abbonamento stesso.

Con specifico riguardo all'indirizzo IP dell'utente, tale dato deve, invece, essere immediatamente cancellato dai sistemi del merchant, una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale.

8.6. Notificazione del trattamento.

Resta inteso che, laddove ne ricorrano i presupposti, i trattamenti effettuati nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment dovranno essere notificati ai sensi dell'art. 37 del Codice.

8.7. Richiesta di verifica preliminare.

Resta altresì inteso che per ulteriori, specifici, trattamenti ed eventuali misure ed accorgimenti, previsti nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment diversamente da quanto individuato nel presente provvedimento, sarà necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, indicando nel dettaglio i trattamenti da effettuare, specificando le relative finalità nonché le tipologie di dati che si intenda utilizzare.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a tutti i titolari che effettuato trattamenti di dati personali nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment, nel rispetto dei principi generali di pertinenza, non eccedenza, correttezza e buona fede di cui all'art. 11 del Codice, l'adozione delle misure e degli accorgimenti individuati nel presente provvedimento e specificamente:

1) con riguardo agli adempimenti dell'operatore, ovvero del fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, tutte le misure indicate ai punti 6.2.; 6.3.; 6.4; 6.5. e 6.6.;

2) con riguardo agli adempimenti del soggetto aggregatore, ovvero del c.d. hub -tecnologico, tutte le misure indicate ai punti 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5. e 7.6.;

3) con riguardo agli adempimenti del merchant, ovvero del fornitore di contenuti digitali, tutte le misure indicate ai punti 8.2.; 8.3.; 8.4. e 8.5.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011 con ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

 

Ecco il il comunicato

 

SERVIZIO RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

 

COMUNICATO STAMPA

 

Pagamenti via smartphone e tablet: le regole del Garante privacy per tutelare gli utenti

Informativa sull’uso dei dati, misure di sicurezza forti, conservazione a tempo

 

Chi usa smatphone e tablet per acquistare servizi, abbonarsi a quotidiani on line, comprare e-book, scaricare a pagamento film o giochi sarà più garantito. Arrivano le regole del Garante per proteggere la privacy degli utenti che, tramite il proprio credito telefonico, effettuano pagamenti a distanza avvalendosi del cosiddetto mobile remote payment.

L’uso di questa nuova forma di pagamento, che è destinata a raggiungere in breve tempo una notevole diffusione e che accentua i processi di smaterializzazione dei trasferimenti di denaro, comporta infatti il trattamento di numerose informazioni personali (numero telefonico, dati anagrafici, informazioni sulla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto, il relativo importo, data e ora dell’acquisto), in alcuni casi anche di natura sensibile.

Obiettivo del provvedimento generale dell’Autorità, dunque, è quello di garantire in un mercato del pagamento sempre più dinamico, un trattamento sicuro delle informazioni che riguardano gli utenti e prevenire i rischi di un loro uso improprio.

Le direttive del Garante privacy sono rivolte ai tre principali soggetti che offrono servizi di mobile payment: operatori di comunicazione elettronica, che forniscono ai clienti un servizio di pagamento elettronico tramite cellulare, o con l’uso di una carta prepagata oppure mediante un abbonamento telefonico; gli aggregatori (hub), che mettono a disposizione degli operatori tlc e internet e gestiscono la piattaforma tecnologica per l’offerta di prodotti e servizi digitali; i venditori (merchant),che offrono contenuti digitali e vendono servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi, servizi destinati ad un pubblico adulto.

Ecco, in sintesi, gli adempimenti che dovranno adottare le tre categorie di operatori coinvolti.

 

Informativa

I provider telefonici ed internet e i venditoridovranno informare gli utenti specificando quali dati personali utilizzano e per quali scopi. Per tale motivo dovranno rilasciare l’informativa al momento dell’acquisto della scheda prepagata o della sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico ed inserirla nell’apposito modulo predisposto per la portabilità del numero. Gli aggregatori, che operano per conto dell’operatore telefonico, potranno predisporre una apposita pagina con la quale fornire l’informativa e la richiesta del consenso al trattamento dei dati.

Consenso

I provider telefonici e internet e gli aggregatori, che operano per conto di questi in veste di responsabili del trattamento, non dovranno richiedere il consenso per la fornitura del servizio di mobile payment.

Il consenso è invece obbligatorio, sia per gli operatori che per i venditori, nel caso vengano svolte attività di marketing, profilazione, o i dati vengano comunicati a terzi. Se i dati utilizzati sono sensibili, occorrerà richiedere uno specifico consenso.

 

Misure di sicurezza

Operatori, aggregatori e venditori saranno tenuti ad adottare precise misure per garantire la confidenzialità dei dati, quali: sistemi di autenticazione forte per l’acceso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici. Dovranno essere adottate misure per scongiurare i rischi di incrocio delle diverse tipologie di dati a disposizione dell’operatore telefonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete fissa, relativi alla fornitura di servizi etc.) ed evitare la profilazione incrociata dell’utenza basata su abitudini, gusti e preferenze. Da prevedere anche accorgimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un pubblico adulto.

Conservazione

I dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli sms di attivazione e disattivazione del servizio, dovranno essere cancellati dopo 6 mesi. L’indirizzo Ip dell’utente dovrà invece essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale. Per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico coinvolti nelle operazioni di mobile payment si dovranno rispettare i periodi di tempo previsti dal Codice privacy.

 

Prima del varo definitivo del provvedimento, l’Autorità ha deciso di sottoporre il testo a una consultazione pubblica: soggetti interessati, associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, università, centri di ricerca, potranno far pervenire contributi e osservazioni al Garante per posta o attraverso la casella di posta elettronica appositamente attivata: consultazionemp@gpdp.it

 

 

Roma, 3 gennaio 2014

07.01.2014 Spataro
Garante Privacy


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