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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. GU n.191 del 16-8-2013
Art.1: comma 3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La querela proposta è irrevocabile.".
Art. 9 Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.";
b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".
2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.";
b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".