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Facebook 18.07.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Utilizzabilita' delle foto e chat di Facebook in separazione: decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13 giugno 2013

Testo integrale
Spataro

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P

Prima di tutto complimenti allo studiolegalemartignetti.it per la pubblicazione nel testo integrale della decisione che farà discutere.

Evito ogni commento rinviando alla fonte il commento dello stesso studio.

Grassetto di Spataro.

 

 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 13 giugno 2013

Volontaria Giurisdizione

Il Collegio, sciogliendo la riserva espressa all’esito dell’udienza camerale del 13.06.2013; letti gli atti, esaminata la documentazione e sentite le parti personalmente;

OSSERVA rilevato che la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata il 31.05.2011, nella quale era previsto che entrambi i coniugi rinunciavano all’assegno di mantenimento deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che, inoltre, era affetta da grave patologia, con conseguente

difficoltà di svolgere attività lavorativa; in conseguenza di ciò ha chiesto porsi a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento di € 700,00;

rilevato che il resistente ha eccepito il peggioramento della propria situazione reddituale ed ha dedotto che la moglie intrattiene una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consente un tenore di vita anche superiore a quello in costanza di matrimonio;

considerato che, com’è noto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 11488/2008), per la revisione delle condizioni della separazione e/o di divorzio, è necessario dimostrare che siano sopravvenuti fatti nuovi, modificativi della situazione in base alla quale la sentenza era stata emessa, o gli accordi erano stati presi;

considerato, inoltre, che, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto all’assegno incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno di mantenimento; ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 3923/12, n. 17195/11 e n. 17643/07);

ritenuto che, nel caso di specie, le risultanze documentali abbiano dimostrato la sussistenza di una relazione sentimentale duratura e stabile con il dott. ... .; ritenuto che, in particolare, tale circostanza risulti documentata, in primo luogo, dalle fotografie e dalle informazioni tratte dal social network “Facebook”: in queste ultime, infatti, nelle informazioni di base relative al c.d. profilo della ricorrente, sotto la voce “situazione sentimentale” viene indicato espressamente “impegnata con N.B.”. Inoltre, vi sono numerose foto tratte dal c.d. profilo “Facebook” della ricorrente, che la ritraggono con il dott. B., foto pubblicate sul profilo in diversi periodi dell’anno ed in diverse località, anche turistiche. Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria;

considerato, inoltre, che la relazione di convivenza stabile della ricorrente con il dott. B.  presso il medesimo di residenza è stata riscontrata anche dalla Polizia Municipale negli accertamenti ad essa delegati dal Tribunale;

considerato che, quanto al dedotto problema di salute della ricorrente, lo stesso era già esistente, per sua stessa ammissione, al momento della separazione; considerato, ancora, che la ricorrente ha riferito che dopo il licenziamento avvenuto nel 2011 ha percepito per un periodo l’indennità di disoccupazione ed ha cercato di reperire un lavoro senza esito;

ritenuto che, da un lato, non sia stata fornita prova che la ricorrente, dotata di capacità lavorativa, avendo lavorato per circa tredici anni, si sia effettivamente adoperata per trovare lavoro e, dall’altro lato, che, in ogni caso, l’instaurazione del rapporto di convivenza stabile accertato abbia fatto venire meno, almeno allo stato, il parametro dell’adeguatezza al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale; ritenuto che, in particolare, l’instaurazione della convivenza stabile costituisca una circostanza tale da escludere il diritto a percepire un assegno di mantenimento;

ritenuto che, pertanto, la domanda vada rigettata;

ritenuto, quanto alle spese processuali, che le stesse debbano seguire la soccombenza; stante l’entrata in vigore del D.M. n. 140/12, che ha modificato la disciplina delle spese di giustizia prevedendo un compenso complessivo per il professionista in luogo della distinzione tra diritti ed onorari, le spese sono liquidate d’ufficio applicando i valori medi di liquidazione di cui allo scaglione di riferimento (fino ad € 25.000,00) ridotti di un terzo, attesa la natura semplificata e de-procedimentalizzata della presente procedura;

ritenuto che non possa accogliersi la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla stessa, anche in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali affrontate.

P.Q.M. rigetta la domanda; condanna G. C. al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.400,00 per compenso professionale ex D.M. n. 140/12, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 13.06.2013 Il Presidente dott.ssa Ida D’Onofrio Il giudice relatore/estensore dott. Luca Caputo

18.07.2013 Spataro
Studio Legale Martignetti


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