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Domini 15.05.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Domini e Marchi: Sentenza del Tribunale UE II sez. del 14 maggio 2013 causa 321/11

Nelle cause T‑321/11 e T‑322/11: marchio, uso, redirect, dominio:

"Non essendo, quindi, il ricorrente riuscito a dimostrare l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, non occorre esaminare se gli altri requisiti previsti ai fini dell’attuazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 siano soddisfatti nella fattispecie, in particolare, quanto all’acquisizione, da parte del ricorrente, di un diritto su detto nome di dominio che gli consenta di vietare l’utilizzo di un marchio più recente. "
Spataro

 

S

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 maggio 2013 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PARTITO DELLA LIBERTÀ e di marchio comunitario figurativo Partito della Libertà – Nome di dominio nazionale anteriore “partitodellaliberta.it” – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Mancanza di prova dell’uso del nome di dominio anteriore “partitodellaliberta.it” nella normale prassi commerciale»

Nelle cause T 321/11 e T 322/11,

Tizio, residente a Roma, rappresentato dall’avv. G. Brenelli,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:

Associazione nazionale circolo del popolo della libertà, con sede a Milano, rappresentata dagli avv.ti P. Tarchini, G. Sena e C.M. Furlani,

nella causa T 321/11,

Caia, residente a Milano, rappresentata dagli avv.ti P. Tarchini, G. Sena e C. M. Furlani,

nella causa T 322/11,

avente ad oggetto alcuni ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 17 marzo 2011 (procedimenti R 1303/2010 1 e R 1304/2010-1), relative a procedimenti di opposizione tra il sig. Tizio, da una parte, e, rispettivamente, l’Associazione nazionale circolo del popolo della libertà e la sig.ra Caia, dall’altra,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2011,

visti i controricorsi dell’UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2011,

viste i controricorsi delle intervenienti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2011,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

viste le osservazioni depositate presso la cancelleria dal ricorrente e dall’UAMI riguardo all’eventuale riunione delle cause ai fini della decisione finale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Domanda di marchio comunitario depositata dall’Associazione nazionale circolo del popolo della libertà

1        Il 26 aprile 2007 l’Associazione nazionale circolo della libertà presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Tale domanda è stata successivamente trasferita all’interveniente nella causa T 321/11, l’Associazione nazionale circolo del popolo della libertà.

2        Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PARTITO DELLA LIBERTÀ.

3        I prodotti e servizi per i quali tale registrazione è stata chiesta rientrano nelle classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 e 45 di cui all’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, la distribuzione, la trasformazione, l’accumulazione, la regolazione ed il controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi per registrazione; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchi per l’elaborazione di dati ed elaboratori elettronici; estintori; programmi registrati per elaboratori elettronici»;

–        classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici»;

–        classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

–        classe 24: «Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli»;

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo»;

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

–        classe 36: «Affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;

–        classe 38: «Telecomunicazioni»;

–        classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;

–        classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici compresi i servizi di ricerca e di design ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; creazione e sviluppo di software ed hardware per elaboratori elettronici»;

–        classe 45: «Servizi personali e sociali resi da terzi per il soddisfacimento di necessità individuali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e degli individui; servizi giuridici».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 63/2007, del 19 novembre 2007.

5        Il 15 febbraio 2008 il sig. Tizio, ricorrente, e l’Associazione politica federazione dei liberali, proponevano opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi indicati al precedente punto 3.

6        A sostegno di tale opposizione, il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali facevano valere, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009), l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio anteriore «partitodellaliberta.it», che era stato attribuito loro dall’autorità incaricata in Italia dell’attribuzione dei nomi di dominio il 9 agosto 2004.

7        Il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali sostenevano di aver utilizzato tale segno per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 35, 38, 41 e 45 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; fotografie; cartoleria; materiale per l’istruzione o l’insegnamento»;

–        classe 35: «Pubblicità»;

–        classe 38: «Telecomunicazioni»;

–        classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;

–        classe 45: «Servizi politici; attività di propaganda politica diretta al raggiungimento di determinati risultati e/o ideali politici».

8        Il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali sostenevano in particolare, nell’ambito di tale opposizione, che la portata del nome di dominio «partitodellaliberta.it» non era solamente locale e che, in conformità al diritto italiano, il suo titolare era in grado di vietare su tale base l’uso di un marchio successivo. Tale opposizione è stata completata da una documentazione finalizzata a provare l’uso commerciale di detto nome di dominio, costituita essenzialmente da riproduzioni di pagine estratte dal sito Internet «www.partitodellaliberta.it», nonché da articoli di stampa.

9        Il 10 maggio 2010 la divisione di opposizione respingeva l’opposizione, in quanto il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali non erano riusciti a dimostrare l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio «www.partitodellaliberta.it» prima della data di deposito della domanda di registrazione.

10      Il 14 luglio 2010 il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali proponevano ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

11      Con decisione del 17 marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T 321/11»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso. Anzitutto, essa ha considerato, al riguardo, che il semplice inserimento di un nome di dominio nel registro dei nomi di dominio in Italia non era sufficiente a far nascere un titolo suscettibile di conferire al titolare di detto nome di dominio una tutela in virtù dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Poi, essa ha ritenuto che il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali non avessero fornito alcuna prova dell’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, per i prodotti e servizi indicati al precedente punto 7. Da una parte, secondo la commissione di ricorso, il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali non hanno dimostrato sotto quale profilo la semplice visibilità di un sito Internet potesse costituire un uso nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Dall’altra, la commissione di ricorso ha considerato che il meccanismo di reinstradamento automatico dal sito «www.partitodellaliberta.it» verso il sito «www.liberali.it», lungi dal dimostrare l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, attestava invece il fatto che il sito costituito a partire da detto nome di dominio era fittizio e privo di interesse, in quanto l’unico sito che esponeva contenuti era il sito «www.liberali.it».

 Domanda di marchio comunitario depositata dalla sig.ra Caia

12      Il 6 agosto 2007, la sig.ra Caia, interveniente nella causa T 322/11, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario dinanzi all’UAMI, in virtù del regolamento n. 40/94.

13      Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

 

14      I prodotti e servizi per i quali tale registrazione era stata chiesta rientrano nelle classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 e 45 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla stessa descrizione di cui al precedente punto 3.

15      Tale domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 32/2008, dell’11 agosto 2008.

16      Il 10 ottobre 2008 il ricorrente, nonché l’Associazione politica federazione dei liberali, proponevano opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione di tale marchio figurativo per i prodotti e servizi indicati al precedente punto 3.

17      A sostegno di tale opposizione, il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali facevano valere, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio anteriore «partitodellaliberta.it», indicato al precedente punto 6.

18      Il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali sostenevano di aver utilizzato tale segno per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 35, 38, 41 e 45 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla stessa descrizione di cui al precedente punto 7.

19      Il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali hanno in particolare sostenuto, nell’ambito di tale opposizione, che la portata del nome di dominio «partitodellaliberta.it» non era solamente locale e che, in conformità al diritto italiano, il suo titolare aveva il diritto di vietare su tale base l’uso di un marchio successivo. Tale opposizione è stata completata da un fascicolo di documenti simile a quello presentato nell’ambito dell’opposizione alla domanda di registrazione del segno denominativo PARTITO DELLA LIBERTÀ.

20      Il 10 maggio 2010 la divisione di opposizione respingeva l’opposizione, poiché il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali non erano riusciti a dimostrare l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio «partitodellaliberta.it» prima della data di deposito della domanda di registrazione.

21      Il 14 luglio 2010 il ricorrente e l’Associazione politica federazione dei liberali proponevano ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

22      Con decisione del 17 marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T 322/11») la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso. Tale decisione si fonda su una motivazione identica a quella contenuta nella decisione impugnata nella causa T 321/11.

 Conclusioni delle parti

23      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella causa T 321/11, nonché la decisione impugnata nella causa T 322/11;

–        annullare le decisioni della divisione di opposizione del 14 maggio 2010;

–        riformare la decisione impugnata nella causa T 321/11, nonché la decisione impugnata nella causa T 322/11, dichiarando fondate le opposizioni proposte dal ricorrente avverso le domande di registrazione dei marchi comunitari di cui trattasi e, pertanto, respingere dette domande;

–        condannare l’interveniente nella causa T 321/11 e l’interveniente nella causa T 322/11 alle spese.

24      L’UAMI, l’interveniente nella causa T 321/11 e l’interveniente nella causa T 322/11 chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

25      Occorre, dopo aver sentito le parti su questo punto, riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in applicazione dell’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

26      Il ricorrente fa valere, tanto nell’ambito del ricorso nella causa T 321/11 quanto del ricorso nella causa T 322/11, un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

27      Secondo il ricorrente, la prima commissione di ricorso dell’UAMI, in tali due decisioni, ha erroneamente applicato la nozione di uso nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Difatti, da una parte, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente imposto al ricorrente di produrre elementi di prova quali fatture, listini di prezzi, fatturati, cataloghi o, ancora, opuscoli al fine di dimostrare l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, senza tener conto della natura specifica dei servizi e delle attività di propaganda politica per le quali tale segno è utilizzato. Documenti di tale tipo non potrebbero in alcun caso dimostrare l’uso di tale nome di dominio nella normale prassi commerciale, in quanto solo articoli di stampa riguardanti le iniziative del partito politico del ricorrente o discorsi politici pronunciati da suoi membri potrebbero essere utili in tale contesto. Dall’altra parte, il ricorrente sostiene che la prima commissione di ricorso dell’UAMI avrebbe dovuto giudicare prodotta, nella fattispecie, la prova dell’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, tenuto conto non solamente della visibilità sulla rete Internet, conferita a tale nome di dominio dalla sua registrazione da parte dell’autorità competente in Italia, ma anche dei contenuti politici presenti nel sito Internet «www.liberali.it», verso il quale erano automaticamente reindirizzate le persone che consultavano il sito Internet «www.partitodellaliberta.it» nel periodo in cui sono state depositate le domande di registrazione indicate ai precedenti punti 1 e 12.

28      L’UAMI e le intervenienti contestano tali argomenti.

29      Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un segno diverso da un marchio legittima l’opposizione se essi soddisfano i seguenti requisiti: essere utilizzati nella normale prassi commerciale; avere una portata non solamente locale; attribuire al loro titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente; il diritto ai segni in parola deve essere stato acquisito conformemente alla normativa dell’Unione o al diritto dello Stato membro in cui i segni sono stati utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI – Mission Productions (Dr. No), T 435/05, Racc. pag. II 2097, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

30      Tali requisiti sono cumulativi. Pertanto, quando un segno non soddisfa uno di essi, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non può essere accolta (sentenza Dr. No, punto 29 supra, punto 35).

31      I primi due requisiti, relativi all’uso e alla portata del segno fatto valere, la quale ultima non dev’essere solamente locale, risultano dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono, quindi, essere interpretati alla luce del diritto dell’Unione. Pertanto, il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’uso dei segni e alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Olive Line International/UAMI – Knopf (O live), T 485/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].

32      Per quanto concerne il requisito indicato all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale il segno di cui trattasi deve essere «utilizzato nella normale prassi commerciale», è stato dichiarato che un’interpretazione di tali termini nel senso che, in sostanza, il segno debba costituire l’oggetto di un uso commerciale corrisponde all’usuale accezione di detti termini (sentenza della Corte del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C 96/09 P, Racc. pag. I 2131; in prosieguo: la «sentenza Anheuser-Busch», punto 144).

33      Ne consegue che un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale qualora il suo uso si collochi nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell’ambito privato [sentenza del Tribunale del 9 luglio 2010, Grain Millers/UAMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T 430/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 28].

34      Dalla giurisprudenza risulta peraltro che, per poter impedire la registrazione di un nuovo segno sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nella normale prassi commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato di estensione diversa dalla locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio (sentenza Anheuser-Busch, punto 32 supra, punto 159).

35      Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’uso di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori, quanto i fornitori e i concorrenti (sentenza Anheuser-Busch, punto 32 supra, punto 160).

36      Infine, com’è stato dichiarato dalla Corte nella sua sentenza Anheuser-Busch, citata nel precedente punto 32, occorre applicare al requisito dell’uso nella normale prassi commerciale del segno invocato a sostegno dell’opposizione un criterio cronologico identico a quello espressamente previsto all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda l’acquisizione del diritto sul segno in parola, vale a dire il criterio della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario (sentenza Anheuser-Busch, cit., punti da 166 a 168).

37      Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, sulla base degli elementi ad essa presentati dal ricorrente nell’ambito dei procedimenti di opposizione, non ha commesso alcun errore nel giungere alla conclusione che il ricorrente non aveva dimostrato l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio «partitodellaliberta.it».

38      Al riguardo, occorre respingere, in primo luogo, l’argomento del ricorrente, secondo il quale la sola circostanza che il nome di dominio «partitodellaliberta.it» gli fosse stato attribuito dall’autorità competente in Italia per la registrazione di tali nomi di dominio proverebbe l’uso di detto nome di dominio nella normale prassi commerciale, tenuto conto della visibilità che ne consegue sulla rete Internet.

39      Certo, è possibile che un nome di dominio corrispondente a un sito Internet costituisca oggetto di un utilizzo nella normale prassi commerciale e, a condizione che gli altri requisiti previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 siano soddisfatti, possa costituire un motivo valido di opposizione avverso la registrazione di un marchio comunitario in applicazione di tale disposizione.

40      Risulta, tuttavia, dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti da 33 a 35, che ciò vale soltanto nel caso in cui sia dimostrato che detto nome di dominio è effettivamente utilizzato nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico. Orbene, la sola registrazione di un nome di dominio, che costituisce un’operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso di tempo determinato, non può costituire in sé la prova di un tale utilizzo in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale è il caso.

41      In secondo luogo, il ricorrente fa valere l’esistenza di un meccanismo automatico di reindirizzamento del sito Internet «www.partitodellaliberta.it» verso il sito «www.liberali.it».

42      Il Tribunale rileva anzitutto, al riguardo, che il sito Internet corrispondente al nome di dominio sul quale si fondano le opposizioni era effettivamente in costruzione ed era sprovvisto di un proprio contenuto al momento del deposito delle due domande di registrazione indicate ai precedenti punti 1 e 12, vale a dire, rispettivamente, il 26 aprile e il 6 agosto 2007. Poi, occorre sottolineare che l’esistenza, in tale periodo, del meccanismo di reindirizzamento automatico al quale si riferisce il ricorrente non è formalmente contestata nel caso di specie.

43      Orbene, com’è stato giustamente illustrato dalla commissione di ricorso nelle due decisioni impugnate, tale meccanismo di reindirizzamento tende a dimostrare che il sito Internet «www.liberali.it» era l’unico realmente operativo al momento del deposito delle domande di registrazione, poiché, diversamente dal sito Internet «www.partitodellaliberta.it», esso presentava un proprio contenuto.

44      Ne consegue che, senza che sia neppure necessario esaminare la natura delle informazioni disponibili sul sito Internet «www.liberali.it» nel momento in cui le domande indicate ai precedenti punti 1 e 12 sono state depositate, il meccanismo di reindirizzamento che operava in quel momento non era in grado di dimostrare, nel caso di specie, l’utilizzo del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale.

45      In terzo luogo, la commissione di ricorso è giustamente giunta alla conclusione che gli altri documenti presentati dal ricorrente a sostegno delle sue opposizioni non dimostravano neppure l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale nel momento del deposito delle domande di registrazione di cui ai precedenti punti 1 e 12.

46      Quanto, anzitutto, all’articolo di giornale apparso il 25 agosto 2007 sul sito Internet del quotidiano La Stampa, occorre rilevare che esso non dimostra alcun utilizzo del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, in quanto tale articolo si limita ad affermare l’esistenza del sito Internet «partitodellaliberta.it».

47      Riguardo, poi, agli estratti dal sito Internet «www.partitodellaliberta.it» presentati dal ricorrente nell’ambito dei procedimenti di opposizione, occorre rilevare che essi sono cronologicamente successivi alle date di deposito delle domande di registrazione indicate ai precedenti punti 1 e 12. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 36, non possono in linea di principio contribuire a dimostrare l’utilizzo del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale al fine di fondare un’opposizione avverso dette domande.

48      Inoltre, com’è stato giustamente affermato dalle intervenienti, la commissione di ricorso è giustamente giunta alla conclusione che tali estratti non contenevano alcuna informazione che dimostrasse che il nome di dominio «partitodellaliberta.it» fosse utilizzato nell’ambito di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, in quanto tali estratti si limitano alla sintetica presentazione di un programma politico.

49      Quanto, infine, agli altri documenti presentati a sostegno delle opposizioni nel corso del procedimento amministrativo, che consistono, essenzialmente, in estratti di pubblicazioni e in riproduzioni di pagine Internet relative al concetto di libertà, è sufficiente rilevare che il ricorrente, nell’ambito del presente ricorso, non ha neppure cercato di esporre sotto quale profilo essi potrebbero riuscire a dimostrare che il nome di dominio «partitodellaliberta.it» fosse utilizzato nella normale prassi commerciale nelle date nelle quali le domande di registrazione di cui ai precedenti punti 1 e 12 sono state depositate.

50      Non essendo, quindi, il ricorrente riuscito a dimostrare l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, non occorre esaminare se gli altri requisiti previsti ai fini dell’attuazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 siano soddisfatti nella fattispecie, in particolare, quanto all’acquisizione, da parte del ricorrente, di un diritto su detto nome di dominio che gli consenta di vietare l’utilizzo di un marchio più recente.

51      Ne consegue che l’unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto in quanto infondato, così come i ricorsi nel loro insieme, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni del ricorrente, diretti a chiedere al Tribunale, da una parte, di annullare le decisioni della divisione di opposizione del 14 maggio 2010 e, dall’altra parte, di riformare la decisione impugnata nella causa T 321/11, nonché la decisione impugnata nella causa T 322/11, dichiarando fondate le opposizioni proposte avverso le domande di registrazione dei marchi comunitari di cui trattasi.

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

53      Poiché l’UAMI e le intervenienti ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente sia nella causa T 321/11, che nella causa T 322/11, dev’essere condannato alla totalità delle spese in ciascuna delle due cause.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T 321/11 e T 322/11 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      Il sig. Tizio è condannato alle spese.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2013.

Firme

 

15.05.2013 Spataro
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