Con circolare n. 2 del marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate afferma che le disposizioni che aumentano gli adempimenti nei contratti di appalto tra privati si applicano a tutti i contratti di appalto.
"Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano leparti contraenti. "
Sono però escluse "dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;
c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678e seguenti del c.c.;
d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Quale l'adempimento maggiore ? Il committente ha l'obbligo di controllare che il fornitore paghi i contributi dei dipendenti. Sanzioni da 5.000 euro in su.
"La norma in esame, peraltro, trova applicazione sianell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente."
La circolare al link sotto indicato.
Ricordo che è pur sempre una interpretazione del testo normativo e che il principio viene estratto da una sezione rivolta al solo mondo dell'edilizia. Ma l'Agenzia ritiene si applica ad ogni attivita'.
Grazie della segnalazione lo Studio Sutti tramite Facebook, al link sotto indicato