Pensate di avere una idea e di parlarne con amici che vi prestano soldi. Bene.
Fatelo su internet, parlandone a chiunque: male.
Raccogliere soldi per una iniziativa commerciale è vietato. Dovete rivolgervi agli intermediari.
Però nel web ha successo da tempo. In cosa consiste ?
Nel raccogliere soldi prima che l'idea venga realizzata. Quindi si tratta letteralmente di prevendita di cosa futura. I soldi vengono "bloccati" ma restituiti se la cosa non viene fatta entro un determinato tempo.
Kickstarter è la bibbia in materia.
Con la qualificazione giuridica della prevendita hanno risolto gli aspetti legali anche negli Usa dove era vietato. Ora, visto il successo, è permesso purchè non si chiedano troppi soldi, per farla breve.
Quali i vantaggi ?
Notevolissimi: si raccoglie un gruppo di veri appassionati attorno all'idea e si verifica se c'è un mercato vero prima di partire, riducendo i costi per iniziare.
Vale all'estero, naturalmente, dove la fiscalità premia chi inizia.
In Italia è stato regolato, e di solito si affianca ai finanziamenti delle banche.
Quattro tipi di crowd funding:
- donation based: qualcuno regala qualcosa (spesso privati)
- reward based: c'è una qualche ricompensa per il risparmiatore che finanzia (spesso a privati)
- lending based: finanziamento pubblico in quota capitale e interessi (spesso a progetti d'impresa)
- equity funding: investimenti che diventano soci dell'azienda che beneficia (spesso a progetti d'impresa)
L'attività di raccolta di denaro è obbligatorio tramite siti web autorizzati (Elenco pubblicato da Consob)
Allegato pdf da UNGDCEC.
I siti più usati al mondo sono Patreon, Kickstarter e per l'Italia www.produzionidalbasso.com
In Italia si usa Patreon, pur non essendo autorizzato, perchè il termine crowdfunding viene qui utilizzato o capito come donazioni di massa, sponsorizzazioni, per sostenere la produzione di contenuti comunque disponibili gratis. In realtà la partecipazione a gruppi riservati è un quid pluris molto apprezzato.
La normativa specifica italiana e': L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), un testo francamente illeggibile.