"4. MESSAGGI PUBBLICITARI A PROPRI CLIENTI
Per effetto del recepimento della direttiva 2002/58/CE sarà peraltro possibile integrare, nel prossimo futuro, la disciplina sopra illustrata, permettendo a talune società di far conoscere a propri clienti prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali si è già stabilito un rapporto, con i medesimi clienti, di vendita di prodotti o servizi.
"In tali casi, la società titolare del trattamento (dopo aver informato preventivamente e adeguatamente il cliente) potrà procedere all'invio del messaggio pubblicitario, offrendo però al cliente, in modo chiaro e distinto (sia al momento della raccolta dei suoi dati, sia in occasione di ciascun messaggio) il diritto di rifiutare sin dall'inizio tale uso dei dati o di obiettare, gratuitamente e in maniera agevole, anche successivamente (art. 13, par. 2, direttiva n. 2002/58/CE cit.)"
Tuttavia si legga anche: "14. Si veda il provvedimento contenuto nella newsletter del 12.12.2000, in cui il Garante non ha autorizzato una società che opera nel settore dell'e-commerce a raccogliere ed utilizzare per alcune finalità di marketing i dati sensibili, in particolare sullo stato di salute e la vita sessuale dei suoi clienti, in quanto la schedatura di informazioni così delicate per usi di profilazione e proposte commerciali in base ai prodotti acquistati violerebbe la privacy delle persone, nonostante il consenso acquisito." Avv. Berlingieri, privacy.it che precisa: " L'Autorità ha precisato che la richiesta della società relativamente alle finalità diverse da quella della semplice gestione degli ordini risulterebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo complessivo di prestazione di un servizio e determinerebbe uno squilibrio a danno degli interessati che non può essere colmato con il consenso degli stessi interessati"
14. Si veda il provvedimento contenuto nella newsletter del 12.12.2000, in cui il Garante non ha autorizzato una società che opera nel settore dell'e-commerce a raccogliere ed utilizzare per alcune finalità di marketing i dati sensibili, in particolare sullo stato di salute e la vita sessuale dei suoi clienti, in quanto la schedatura di informazioni così delicate per usi di profilazione e proposte commerciali in base ai prodotti acquistati violerebbe la privacy delle persone, nonostante il consenso acquisito. La società aveva chiesto all'Autorità l'autorizzazione a trattare i dati sensibili dei clienti per tutta una serie di utilizzazioni quali, ad esempio, analisi di marketing statistica sui dati di vendita per ciascun prodotto e cliente; creazione di profili dei clienti soprattutto in base ai prodotti acquistati; proposte commerciali e di vendita sulla base delle tipologie di acquisto effettuate da ciascun cliente; comunicazione dei dati ad altre società del gruppo. L'Autorità ha precisato che la richiesta della società relativamente alle finalità diverse da quella della semplice gestione degli ordini risulterebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo complessivo di prestazione di un servizio e determinerebbe uno squilibrio a danno degli interessati che non può essere colmato con il consenso degli stessi interessati. Il Garante ha anche precisato che le statistiche possono essere effettuate solo con dati anonimi.