A confronto due interessi: quello storico, del documento dell'epoca, e quello attuale al riconoscimento di quello che è successo dopo.
In una vecchia decisione il Garante chiedeva di mettere i link alle notizie successive.
Nell'attuale decisione il Garanta ha rigettato la richiesta di cancellazione ma accolto quella di aggiungere altre informazioni.
Così motiva il Garante:
"La decisione del Garante si pone in linea con una recente sentenza della Cassazione, la quale, nell'affrontare un caso analogo, ha statuito che per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorra garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca"
Il sito comunque ha predisposto quanto necessario per evitare l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca, quindi sotto questo aspetto non si è discusso.
I due provvedimenti sono: doc. web n. 2286820 e 2286432
Che sia stato impugnato uno solo dei due provvedimenti fa pensare che non si tratti di una questione di merito. Grassetto a cura di Spataro.
Ecco le conclusioni:
doc. web n. 2286432
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulate nell'atto di ricorso e riportate nelle premesse del presente provvedimento, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data a questa Autorità, e all'interessato dell'avvenuto adempimento;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell'editore resistente;
c) determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
doc. web n. 2286820
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulate nell'atto di ricorso o mediante altra formulazione idonea, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data, a questa Autorità e all'interessato, dell'avvenuto adempimento;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell'editore resistente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.