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Diritto di recesso 12.03.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ecommerce: sul diritto di recesso per le microimprese e sulle spese di trasporto

Due domande: una sulle microimprese e l'altra sulle spese di consegna e restituzione.
Spataro

 

H

Ho appena tenuto un corso sull'ecommerce.

Come sempre il problema è il diritto di recesso.

Due le domande. Vediamole.

 

LE SPESE DI TRASPORTO (RESTITUZIONE E CONSEGNA) NEL DIRITTO DI RECESSO, CHI LE PAGA ?

Dalla sentenza in http://www.civile.it/internet/visual.php?num=82334

"L’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso."

Si tratta di problemi di traduzione. Ma il dubbio è risolto: vanno risarcite le spese di mera restituzione:

"Rimane, invece, pacifico, che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma, attenzione, solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. Concludendo, il merchant, in caso di recesso del consumatore,  dovrà provvedere a restituirgli tutte le somme che ha ricevuto: prezzo del bene e spese di consegna. Dovrà, poi, non dimenticarsi di inserire nelle clausole contrattuali l’obbligo a carico esclusivo del consumatore di sostenere le spese di restituzione del bene al mittente in caso di recesso." (Avv. Rodondi)

Le spese di consegna vanno rimborsate, quelle di restituzione no, solo se previsto espressamente nel contratto. La regola è quindi, nel silenzio, dell'obbligo di rimborso.

 

 

IL DIRITTO DI RECESSO SI APPLICA ALLE MICROIMPRESE ?

La domanda è se si applica alle microimprese. La novità normativa sembra affermare di si':

In realtà leggendo il testo normativo si parla di tutela delle microimprese dalle pratiche aggressive, e non del diritto di recesso.

I commentatori oscillano pro e contro: il testo non è chiarissimo, e, nella non chiarezza, si potrebbe anche dire che non include il recesso.

Tuttavia non mi sento di essere categorico. Certamente la modifica normativa è nella diretazione di dare maggiore tutela alle microimprese, quindi anche per il diritto di recesso.

Non mi sentono di dire la parola fine, non essendoci commentatori estranei ai rappresentanti delle parti interessate che abbiano affermato senza dubbio l'una o l'altra tesi.

Inoltre nella nozione di pratiche aggressive potrebbero proprio rientrare la mancanza di offerta di diritto di recesso, pur concessa ai consumatori. Ma ancora non vi è giurisprudenza.

Ancora

 

 

 

12.03.2013 Spataro



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