Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Tributario 29.11.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Google Irlanda, l'Iva e Google Italia: il testo dell'interrogazione parlamentare. Altri in arrivo

" al fine di contrastare effica-cemente fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva aventi scala transnazionale, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo, in base ad un primo screening delle risul-tanze dell’attivita' di tutoraggio dei grandi contribuenti, a una selezione di posizioni che possano dare luogo ad una mirata attivita' di controllo fiscale nei confronti dei gruppi multinazionali attivi nel settore dell’elettronica e dell’e-commerce e le cui strategie fiscali sono oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica italiana ed internazionale."
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

&

 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08526 Atto Camera Commissione VI Finanze Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-08526 presentata da STEFANO GRAZIANO martedì 27 novembre 2012, seduta n.724

GRAZIANO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

Google, il popolare motore di ricerca per internet, fondato nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin, è il sito più visitato al mondo: oltre a catalogare e indicizzare il world wide web, si occupa anche di foto, newsgroup, notizie, mappe, mail, shopping, traduzioni, video e programmi appositamente creati da esso;

nel 2011, la multinazionale americana ha realizzato un fatturato valutato intorno ai 600 milioni di euro, che corrispondono a più del 50 per cento del mercato dell'advertising digitale, tuttavia, come riportato da articoli e inchieste condotte da alcuni organi di stampa, la stessa sembrerebbe essere strutturata in modo da pagare le tasse dove queste sono più basse, riuscendo a realizzare affari miliardari in Paesi come la Gran Bretagna, la Francia, l'Australia e l'Italia, ma versando nelle casse di questi imposte sui redditi risibili;

in Australia si starebbe pensando a normative rigorose per impedire alle multinazionali di trasferire i propri profitti in Paesi a fiscalità privilegiata; anche in Francia una commissione di esperti parrebbe a breve mettere a punto una normativa fiscale per far pagare le tasse ai colossi americani del commercio on-line. Google incluso ed in Gran Bretagna, sempre sull'onda di inchieste giornalistiche sulla vicenda, sarebbe in corso un'indagine in tal senso;

in Italia, le attività di Google svolte nel nostro Paese sono da anni al centro di un'indagine condotta dalle autorità fiscali: l'amministrazione finanziaria avrebbe rilevato un sistema che permette alla multinazionale americana di trasferire in Irlanda i profitti realizzati operando nel nostro Paese; del resto, anche se ai suoi utilizzatori il motore di ricerca appare uno strumento gratuito, nel tempo questo ha sviluppato una serie di attività molto redditizie, come ad esempio quella pubblicitaria, che però non hanno traccia nei bilanci di alcune sue filiali o controllate: in particolare, attraverso una formale intestazione dei contratti pubblicitari ad una società del gruppo costituita in Irlanda, Google Ireland, dove il gruppo ha collocato il centro delle proprie operazioni fuori dagli Stati Uniti in ragione della normativa fiscale maggiormente favorevole. Google riuscirebbe ad evitare le imposte italiane su tali ricavi che di fatto vengono conseguiti in Italia attraverso l'attività svolta dalla controllata italiana, Google Italy, con sede a Milano;

dal 2002 al 2006 il giro di affari realizzato in Italia sarebbe di circa 237 milioni di euro, a fronte di nessun euro versato in termini di imposte, né Ires, né Irap, né Iva. Google Ireland non presenterebbe dichiarazione dei redditi in Italia perché la filiale milanese farebbe solo assistenza (marketing services) per conto di quella irlandese; a giudizio, invece, delle autorità fiscali italiane, come riportano le notizie di stampa, Google Italy sarebbe non solo una struttura di assistenza, ma anche una struttura organizzata per svolgere attività di impresa per conto di Google Ireland, la quale avrebbe in Italia una stabile organizzazione; per gli anni del decollo finora analizzati, Google non avrebbe versato imposte per circa 80 milioni di euro;

dal 2006 ad oggi il fatturato realizzato in Italia sarebbe notevolmente cresciuto, stando ad alcune stime del settore e tenendo conto che Google Ireland dal 2010 non deposita più il bilancio, avvalendosi di una norma locale che le consente di rifarsi a quello della capogruppo americana; in Italia i ricavi del gruppo avrebbero superato 400 milioni di euro nel 2009, 550 nel 2011 e probabilmente 700 milioni in quest'anno, a fronte di un mancato versamento di imposte per altre centinaia di milioni a favore di un'azienda che nel mercato della raccolta pubblicitaria destinata al web incrementa di continuo i suoi affari;

l'omessa dichiarazione si prescrive dopo 10 anni e resta poco tempo ancora per formalizzare le contestazioni;

la Commissione europea, come riportano sempre gli organi di stampa, a fronte dei problemi di liquidità dei diversi Paesi e delle crescenti rilevazioni sui trattamenti fiscali privilegiati di cui godono numerose imprese che profittano della complessità e soprattutto della disparità impositiva dei diversi sistemi fiscali europei, starebbe mettendo a punto una riforma della normativa continentale sulla questione, impegnando in tal senso gli Stati membri;

la condotta di Google dovrebbe essere attentamente vagliata, giacché il mancato pagamento delle imposte, condotto con metodo a giudizio dell'interrogante artificioso, è un comportamento che contrasta con la politica governativa di lotta all'evasione fiscale, mortifica i sacrifici di cittadini e imprese, che stanno fronteggiando una profonda crisi e nondimeno scontano un'elevata imposizione fiscale, e costituisce uno svantaggio per le imprese nazionali, nonché un mancato incasso per le finanze pubbliche;

in un settore diverso, quello del trasporto aereo, il Governo ha previsto, nell'ambito del decreto-legge n. 179 del 2012, al momento all'esame del Senato, la norma di cui all'articolo 38, che, ridefinendo il concetto di «base aerea», assoggetta alla disciplina nazionale fiscale quei vettori aerei esteri che attualmente si avvalgono di discipline più favorevoli dei Paesi europei di provenienza -:

se quanto riportato dagli organi di stampa e, in particolare, che l'amministrazione finanziaria avrebbe mosso contestazioni nei confronti di Google, risponda al vero e quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare nei riguardi di tutte queste nuove forme di transazione dell'economia digitale, che, sfruttando ingegnerie finanziarie offerte da evidenti lacune nella normativa nazionale e internazionale, riescono a non pagare le tasse nel nastro Paese. (5-08526)

 

RISPOSTA

 

5-08526 Graziano: Accertamenti tributari nei confronti del gruppo Google.

TESTO DELLA RISPOSTA Nel documento di sindacato ispettivo in esame viene dettagliatamente descritta la condotta tenuta da alcune società multi-nazionali nel settore del commercio elet-tronico le quali, pur operando all’interno del territorio italiano, riescono a trasferire i propri profitti verso paesi a bassa fisca-lita'. In particolare, l’Onorevole interro-gante ha riferito che la società multina-zionale Google avrebbe escogitato un mec-canismo che le consentirebbe di trasferire in Irlanda i profitti da essa realizzati in Italia, al fine di assoggettarli ad un regime fiscale più favorevole. Conseguentemente, l’interrogante chiede se l’Amministrazione finanziaria stia verificando attentamente la condotta tenuta dalla società Google ed, inoltre, chiede al Governo quali misure ed interventi, anche di carattere normativo, intenda adottare nei riguardi delle società multinazionali attive nel settore dell’eco-nomia digitale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Su delega dalla locale Procura della Repubblica, infatti, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha proceduto ad escutere a som-marie informazioni alcuni dipendenti della società GOOGLE ITALY S.r.l., allo scopo di acquisire elementi di dettaglio circa l’organizzazione amministrativa, finanzia-ria e commerciale dell’azienda.

L’iniziativa era finalizzata a verificare la corretta interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dal con-tratto di « Marketing and Services Agree-ment » posto in essere tra le società di diritto estero GOOGLE Inc. e, successiva-mente, GOOGLE IRELAND Ltd. e la GOO-GLE ITALY S.r.l..

Nel mese di maggio 2007 il predetto Nucleo ha quindi avviato una verifica fiscale nei confronti della GOOGLE ITALY S.r.l., in un secondo momento estesa an-che alle citate consociate estere.

L’attività ispettiva era volta principal-mente a riscontrare l’esistenza dei requi-siti normativi previsti per la configurabi-lità in capo alla citata società italiana di una stabile organizzazione in Italia delle suddette società estere.

I verificatori, infatti, applicando al caso in esame le disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi degli Stati Uniti d’America e della Repubblica d’Irlanda, hanno appurato;

a)l’esistenza in Italia di uno specifico luogo, costituito da un’installazione mate-riale, attraverso la quale GOOGLE IRE-LAND Ltd e GOOGLE Inc. hanno svolto in maniera strumentale e non ausiliaria la propria attivita';

b)che la disponibilità di tale luogo è stata inequivocabilmente continuativa e tale da integrare il requisito della fissità dell’attività sul territorio nazionale;

c) che l’organizzazione dei mezzi, di concerto con le risorse umane impiegate sul territorio italiano, è stata idonea, pro-dromica e finalizzata alla produzione del-l’intero reddito sviluppato in Italia, attra-verso la stipula dei contratti con i clienti italiani;

Mercoledì 28 novembre 2012 —75— Commissione VI d) che l’assoggettamento ad imposi-zione in Italia dei ricavi maturati sul territorio nazionale è stato in realtà eluso sulla base dei contenuti del citato con-tratto di servizi generali, artatamente po-sto in essere con la sola finalità di simu-lare l’esercizio da parte di GOOGLE ITALY S.r.l. di una mera attività ausiliaria e preparatoria, che non ha tuttavia trovato alcun riscontro negli elementi di fatto acquisiti.

Alla luce delle citate risultanze, il Re-parto operante ha pertanto ritenuto che la GOOGLE ITALY S.r.l. fosse da considerare la stabile organizzazione della GOOGLE Inc. e della GOOGLE IRELAND Ltd. (per i relativi periodi oggetto di verifica), in aderenza a quanto previsto dall’articolo 162 T.U.I.R. e dall’articolo 5 – paragrafo 5 – del modello di convenzione OCSE, ripreso dalle specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia ed i due Paesi di residenza delle società sopra menzionate (USA e Irlanda).

Conseguentemente, all’esito delle veri-fiche eseguite nei confronti delle menzio-nate società con riferimento al quinquen-nio 2002-2006, lo stesso Reparto ha com-plessivamente segnalato, fra l’altro, ai competenti Uffici Finanziari;

elementi positivi di reddito non di-chiarati per un importo di oltre 240 mi-lioni di euro, atteso che, sotto il profilo strettamente contabile e fiscale, in linea con quanto pattuito con le richiamate consociate, la società italiana del gruppo si era limitata a dichiarare, quali unici com-ponenti positivi, le provvigioni percepite a fronte delle prestazioni rese alla GOOGLE IRELAND e, precedentemente, alla GOO-GLE Inc., anzichè dichiarare in Italia l’intero volume commerciale sviluppato;

I.V.A. relativa e dovuta per un im-porto complessivo pari ad oltre 96 milioni di euro, quale effetto del mancato assog-gettamento ad I.V.A. delle prestazioni di servizio effettuate sul territorio nazionale da GOOGLE ITALY S.r.l. per conto di GOOGLE Inc. e GOOGLE IRELAND Ltd.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza riferisce infine, che in data 26 novembre 2012 il predetto Nucleo di po-lizia tributaria di Milano ha altresì avviato una verifica fiscale extraprogramma nei confronti della società GOOGLE ITALY SRL a socio unico, finalizzata al riscontro del corretto adempimento degli obblighi fiscali in Italia.

Con riferimento alla menzionata atti-vità di verifica da parte della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate sta attual-mente passando al vaglio la sostenibilità dei rilievi mossi nei processi verbali di constatazione, anche sulla base di un co-stante scambio informativo e coordina-mento operativo con la Guardia di Fi-nanza.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che le fattispecie richiamate dall’Onorevole inter-rogante si rivelano difficilmente aggredibili attraverso le logiche tradizionali del con-trollo.

Pertanto, al fine di contrastare effica-cemente fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva aventi scala transnazionale, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo, in base ad un primo screening delle risul-tanze dell’attività di tutoraggio dei grandi contribuenti, a una selezione di posizioni che possano dare luogo ad una mirata attività di controllo fiscale nei confronti dei gruppi multinazionali attivi nel settore dell’elettronica e dell’e-commerce e le cui strategie fiscali sono oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica italiana ed internazionale.

In merito alla questione oggetto del presente documento, il Dipartimento delle Finanze rappresenta che, nelle sedi mul-tilaterali l’Italia sta prestando un crescente impegno nei lavori trasversali in materia di erosione delle basi imponibili e sposta-mento artificioso degli utili verso giurisdi-zioni maggiormente attraenti dal punto di vista fiscale. In sede OCSE, nel settore delle imposte dirette, ed in particolare per ciò che attiene ai lavori relativi al Modello di Convenzione contro le doppie imposi-zioni è attualmente in fase di elaborazione un documento in materia di stabile orga-Mercoledì 28 novembre 2012 —76— Commissione VI nizzazione, disponibile anche sul sito del-l’organizzazione internazionale al fine di una consultazione pubblica.

Si segnala, inoltre, che, così come segna-lato dall’Onorevole interrogante, la Com-missione Europea si sta occupando della tematica in questione denominata in am-bito internazionale « profit shifting » nel-l’ambito della lotta contro le frodi e l’eva-sione fiscale. In particolare, si richiama la Comunicazione della Commissioneon con-crete ways to reinforce the fight agaist tax fraud and tax evasion including in relation to third countriesdel luglio 2012, presentata all’Ecofin del 13 novembre 2012, all’interno della quale viene reso noto che la Commis-sione sta predisponendo un « Action Pian » e una Raccomandazione avente ad oggetto i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva.

Tali provvedimenti saranno adottati dall’Esecutivo comunitario entro la fine del 2012 per essere così discussi nell’am-bito dei lavori del Consiglio durante il primo semestre 2013 sotto la Presidenza di turno irlandese

29.11.2012 Spataro
Camera


Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale 11 gennaio 2024 [9978230]
Annus Horribilis: bocciata la fattura elettronica a 9 giorni. Dittatura dell'anarchia UPDATED
Credito d'imposta del 90% per la pubblicita' online dei professionisti. Vediamo le basi
Iperammortamento per investimenti digitali in manifattura 4.0
Varata la finanziaria e le multe da 5.000 a 500 euro
Cedolare fissa per l'affitto case.
Commercialisti in rivolta contro Renzi: 8 nuovi adempimenti e multe minime di 5.000 anche per un solo euro
Bitcoin: transazioni non soggette a IVA
Grosseto: PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: EVOLUZIONE O RIVOLUZIONE?
Come reagiscono i big alle modifiche della fiscalita' internazionale ?



Segui le novità in materia di Tributario su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.104