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Penale 12.03.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

I reati commessi per l'invio di un video di ex amanti senza consenso - la Cassazione

Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 gennaio – 24 febbraio 2012, n. 7361 


"La condotta di immissione del filmato in rete senza il consenso della persona ripresa in ambiente privato integra, dunque, il piu' grave reato ex art.615-bis, secondo comma, c.p. e non quello meno grave contestato inizialmente al capo B); rispetto a tale reato la querela risulta tempestivamente proposta. 
La Corte territoriale ha, infine, ritenuto che i reati sub B) e C) concorrano tra loro e non risulti alcuna ipotesi di assorbimento, cosi' che ha applicato l'istituto della continuazione e fissato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, con conferma delle statuizioni civili."
Spataro

 

C

Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 gennaio  –   24 febbraio 2012, n. 7361 

 Presidente De Maio  –   Relatore Marini
 Rileva
 Con sentenza emessa al termine di rito abbreviato in data 13 Gennaio 2010, il Tribunale di Sondrio, Sezione  distaccata di Morbegno, ha condannato il Sig. V. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, nonchè al  risarcimento dei danni in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole in relazione all'ipotesi ex art.81  cpv c.p. dei reati previsti da:
A) art.615 -bis, commi primo e secondo, c.p.;
B) artt.26, primo comma, e 167,  commi primo e secondo, del d.lgs. n.196 del 2003;
C) art.595, commi primo e terzo, c.p., reati commessi in  danno della Sig.ra S..P. in epoca successiva e prossima all'(omissis) .
 Il Tribunale ha, altresi', condannato  l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile e determinato una provvisionale  immediatamente esecutiva pari a 15.000,00 Euro.
Il Tribunale ha ritenuto provato che l'imputato, che  aveva avuto una relazione sentimentale con la querelant e poi interrotta, avesse all'interno dell'abitazione  della persona offesa indebitamente fotografato e filmato condotte relative a rapporti sessuali intrattenuti  dalla vittima con lui, avesse successivamente mostrato le riprese a M..P. e quindi diffuso le stesse su  internet per mezzo di programma di condivisione, così offendendo la reputazione della  querelante. 

Avverso tale decisione il Sig. V. ha proposto appello i cui articolati motivi sono stati oggetto di  specifico esame da parte della Corte di Appello di Milano con riferimento ai singoli capi d'imputazione. 

Con  riferimento al capo A), la Corte territoriale ha ritenuto che la querela presentata dalla persona offesa nel  mese di ottobre 2006 sia stata proposta fuori termine e l'azione penale risulti improcedibile.
Quanto al  capo B), la Corte territoriale ha proceduto ex art.597, terzo comma c.p.p. a diversament e qualificare il fatto  e ricondurlo alla più grave ipotesi prevista dal secondo comma dell'art.615-bis c.p..
Come ampiamente  illustrato a pag.7 della motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto provato che l'imputato mostrò a  P.M. il filmato (poi consegnato alla vittima e da costei distrutto) che riprendeva il rapporto sessuale  intrattenuto con la persona offesa; che uno spezzone del filmato fu collocato su internet, e da qui scaricato  su incarico della vittima che ai primi di ottobre ne fu notiziata da un avventore del bar da lei gestito, e  allegato alla querela; infine, che dopo la perquisizione negativa subita dall'imputato qualcuno inviò in forma  anonima e da una cabina telefonica, situata nei pressi dell'officina del Sig. V. , un messaggio sms alla  Sig.ra  M..P. del tenore: "ero preparato Io rido, Vi conviene?", messaggio la cui origine può essere ricondotta  proprio all'imputato.
La condotta di immissione del filmato in rete senza il consenso della persona ripresa in  ambiente privato integra, dunque,   il più grave reato ex art.615-bis, secondo comma, c.p. e non quello meno  grave contestato inizialmente al capo B); rispetto a tale reato la querela risulta tempestivamente  proposta. 
La Corte territoriale ha, infine, ritenuto che i reati sub B) e C) concorrano tra loro e non risulti  alcuna ipotesi di assorbimento, così che ha applicato l'istituto della continuazione e fissato la pena in un  anno e quattro mesi di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.
Avverso tale decisione il Sig. V. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:


1. Errata applicazione di legge e vizio di  motivazione ex art.606, lett. b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di Appello ritenuto "indebita" l'apprensione  delle immagini nonostante in motivazione affermi con chiarezza che la persona offesa era consapevole  delle riprese e ad esse consenziente;

2. Vizio di motivazione ex art.606, lett. e) c.p.p. in relazione  all'assenza di prova certa che il filmato sia stato immesso in rete proprio dal ricorrente, posto che non  vi  e'  prova che il filmato presente su internet sia parte di quello ripreso dal ricorrente, che la stessa persona  offesa ha dichiarato di non aver potuto accertare se fosse stato il ricorrente a inserirlo in rete e che la  perquisizione presso il domicilio del ricorrente rimase senza esito. Sussiste, poi, vizio ulteriore di  motivazione per illogicità dell'affermazione che il filmato effettuato dal ricorrente sia stato immesso nella  rete quando nè la persona offesa nè il Pubblico Ministero ne hanno acquisito e prodotto una copia;

3. Errata applicazione dell'art.597, quinto comma, c.p.p. in relazione alla mancata concessione della  sospensione condizionale della pena e all'assenza di ragioni che possano impedire una prognosi  favorevole. 
Con memoria depositata in   data 4 gennaio 2012 la parte civile osserva: 
quanto al primo  motivo, le sentenze di merito affermano che il consenso era stato prestato alla effettuazione di fotografie e  non alla videoripresa, che dunque può considerarsi abusivamente effettuata, e che la  Corte di Appello non  ha escluso la sussistenza dell'ipotesi ex art.167 del d.lgs. n.196 del 2003, ma ha ritenuto l'illecito assorbito  nel più grave reato ex art.615 -bis c.p.;
quanto al secondo e terzo motivo, si tratta di censure in fatto e  come tali inammissibili.

Osserva  La differente valutazione in ordine alle condotte relative al capo A), e la rilevanza di tale elemento rispetto  all'intera vicenda, che emergono dalla sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, nonchè il  contenuto del ricorso  impongono alla Corte di esaminare anche la motivazione della prima decisione,  emessa al termine di rito abbreviato.
In sintesi, dalla motivazione della sentenza del Tribunale emerge il  convincimento del giudicante in ordine, tra le altre, alle circostanze che : 
la persona offesa prestò consenso,  successivamente, al rapporto sessuale, allo scatto di alcune fotografie, ma non venne informata delle  riprese video-audio che il ricorrente effettuò posizionando su modalità di registrazione l'apparecchio  fotografico el ettronico in uso; nel mese di gennaio 2006 il Sig. V. mostrò il filmato alla Sig.ra M..P. e  prospettò l'ipotesi  di mettere il filmato stesso in rete; 
-  più volte anteriormente all'ottobre 2006 il Sig. V.aveva rivolto alla persona offesa minacce e insulti,  anche richiamando l'esistenza del video.

Tali circostanze  vengono poste dal Tribunale a fondamento della convinzione che il filmato immesso nella rete e qui  rinvenuto nell'ottobre del 2006 sia stato nella disponibilità del ricorrente e da costui utilizzato in modo  improprio.
Muovendo da queste premesse, e dunque dall'assenza del consenso della persona offesa alla  realizzazione di un filmato poi parzialmente diffuso, la ricostruzione solo in parte coincidente operata dalla  Corte di Appello non si pone in contrasto con la qualificazione giuridica che i giudici dell'appello hanno  attribuito ai fatti.
Sul punto la Corte osserva che risultano del tutto infondate le censure mosse dal  ricorrente alla ricostruzione che conduce alla attribuibilità del filmato posto  in rete alla condotta a lui  contestata: i giudici di merito hanno fornito a tale proposito una motivazione fondata sugli elementi di fatto  sopra ricordati che vengono interpretati in modo non illogico, e dunque non censurabile in sede di  legittimita'.
Cosi'  giudicate manifestamente infondate le censure in ordine all'accertamento dei fatti e alla  loro qualificazione giuridica, la Corte deve affrontare il profilo del ricorso che censura la mancata  applicazione della sospensione della pena. Deve osservarsi che tale censura risulta inammissibile perche'  proposta per la prima volta in questa sede. Infatti, il ricorrente non ebbe a sollevare la questione in sede  di  dichiarazione d'appello: il quinto motivo di appello, l'unico che affronta i temi legati al trattamento  sanzionatorio, non contiene una doglianza relativa alla mancata sospensione della pena.
Inoltre, una  richiesta in tal senso non risulta formalizzata  neppure in sede di conclusioni davanti la Corte di Appello  (verbale di udienza del 7 Aprile 2011).
Si rileva, infine, che il ricorrente censura in modo del tutto generico  la mancata concessione del beneficio ex art. 597 c.p.p., non prospettando nè una man cata risposta della  Corte territoriale ad esplicita richiesta, nè evidenziando ragioni specifiche che avrebbero richiesto  l'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudicante; il motivo va, sotto questo profilo, ritenuto generico ex  art.581, lette) e 591, lett. c) c.p.p..
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere  dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al  pagamento delle spese del presente grado di giudizio. 
Tenuto, poi , conto della sentenza della Corte  costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso  sia stato presentato senza 'Versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'", si dispone  che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle  ammende.
P.Q.M.  
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,  nonchè al versamento d ella somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

 

Si legga anche il commento al link sotto indicato

12.03.2012 Spataro
Cassazione


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