Il caso segnalato dal dott. Giacomello su Twitter riguarda Yahoo citata per aver utilizzato il calendario di eventi sportivi.
La Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-604/10 decide che gli investimenti rilevanti tutelano le banche dati in quanto diritto sui generis, ma non quando la realizzazione della banca dati sia vincolata per non avere alcuna caratteristica di originalita'.
E' una delle decisioni sul diritto sui generis delle banche dati, prima ancora che sul diritto d'autore in generale.
La corte ha seguito le conclusioni dell'avvocato generale:
"Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Court of Appeal:
"«1. Una banca dati può essere tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, soltanto qualora essa sia una originale creazione dell’ingegno del suo autore. A tal fine non possono essere prese in considerazione le attività svolte per la creazione dei dati. Nel caso di un calendario calcistico, costituisce attività di creazione dei dati la determinazione di tutti gli elementi relativi a ciascun singolo incontro.
"2. La predetta direttiva osta a che un diritto nazionale riconosca la protezione del diritto d’autore a una banca dati che non possiede i requisiti indicati all’art. 3 della direttiva stessa»."
Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 16/12 Lussemburgo, 1° marzo 2012 Stampa e Informazione Sentenza nella causa C-604/10 Calcio Dataco e a. / Yahoo! UK Ltd e a.
Un calendario di incontri di calcio non può essere tutelato attraverso il diritto d’autore quando la sua costituzione sia dettata da regole o vincoli che non lasciano alcun margine alla libertà creativa Il fatto che la costituzione del calendario abbia richiesto un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore non giustifica, di per se', la sua tutela in base al diritto d’autore
La direttiva sulla tutela giuridica delle banche di dati accorda a queste ultime una tutela in base al diritto d’autore se la scelta o la disposizione del contenuto costituisce una creazione intellettuale propria del loro autore. Le banche di dati possono altresi' beneficiare della tutela derivante dal diritto «sui generis» qualora il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto abbia richiesto un investimento rilevante.
In attesa della sentenza linkiamo il comunicato stampa