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Ssrl 18.02.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Le nuove opportunita' per i giovani con la SSRL, la societa' semplificata a responsabilita' limitata

Ci sono alcune opportunita' nelle nuove ssrl. Vediamo il testo di legge indicando i vantaggi che nessuno, ad oggi, ha sottolineato.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18 )
Spataro

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Prima di invitare all'ascolto del video e dell'audio mi preme sottolineare che il punto centrale è l'atto costitutivo e lo statuto.

Se fate una società con qualcuno fatelo seriamente, prevedendo con facilità la gestione dell'uscita o dello scioglimento della societa', per evitare costosi scontri successivi.

Le societa', per definizione, non sono mai eterne. Le eccezioni confermano la regola. Non crediate che una società sia più longeva di un matrimonio, e sappiamo come vanno anche i matrimoni di questi tempi. Con le dovute eccezioni ...

Segue il testo normativo. Nel video alcuni vantaggi innegabili che nessuno sottolinea.


Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata    

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il  seguente articolo;

  "Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilità limitata)  

La società semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della costituzione.

  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare;

    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il conferimento deve farsi in denaro;

    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo comma dell'articolo 2463;

    5) luogo e data di sottoscrizione.

  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli amministratori
entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede  sociale, allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei requisiti richiesti
  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle partecipazioni è redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la sede sociale.

  Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui  al  primo comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori non delibera la trasformazione della societa', è escluso di  diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis (ndr: esclusione del socio). Se viene meno il requisito di età in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo 2484 (ndr: cause di sciogliemento).

  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede della società e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella corrispondenza della società e nello  spazio  elettronico  destinato alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso pubblico.

  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni  di questo capo in quanto compatibili.".

  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata  si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a tutti i soci.".

  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene tipizzato lo statuto standard della societa' ; e  sono  individuati  i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

18.02.2012 Spataro



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