"Mamma, mi sono fatto l'srl a 18 anni ! Grazie papà per la fiducia !"
Che dire: nulla di male, se non che c'è da chiedersi perchè si va dal notaio a comprare una casa.
Per i rischi. Il notaio fa presente dei rischi e il compratore dovrebbe essere più tutelato.
Se non ci fosse più il notaio ?
Intendiamoci: i problemi ci sono lo stesso, e vengono anticipati in sede di incarico all'intermediario.
Cosa rischia oggi un giovane ?
Il rischio è ridotto dal fatto che devono essere tutti minori di 35 anni. Va bene. Ma il socio con famiglia più ricca potrà accedere a migliori consigli.
Anche in quelle normali, si dira'. Si', ma in tal caso non si dovrebbe nemmeno diventare soci. Come sempre.
Allora, come consiglio, i giovani si scelgano soci dello stesso livello. La fiducia ci vuole, ma è solo un inizio. Potrebbe anche essere unipersonale a quanto sembra.
Secondo: nelle regole delle quote societarie, dei poteri, delle competenze, si decide il vostro futuro. Leggetele. Non c'è nulla di scontato, saranno lì le fregature. Leggete, leggete e rileggete, con calma e giorni prima di firmare. E quando firmate controllate che il testo sia uguale.
Nessuno vi costringe a stare con altri. Nel dubbio, lavorate tra srl. Tu ti fai la tua srl e il tuo amico la sua srl.
Sarà la cosa migliore per tutti.
Non dimenticate mai che una azienda cresce anche grazie al lavoro dei consulenti esterni. Imparate a farli lavorare per voi e non viceversa. Ma imparate a collaborare.
E' una facilitazione. Ci saranno tante persone a dirvi "falla con me". Siate voi a decidere, non firmate mai un pezzo di carta.
Una volta poteva essere un contratto di acquisto di enciclopedia di 2.000 euro. Oggi potrebbe essere la costituzione di una srl.
Uscirne non sarà tanto facile.
Segue il testo.
Art.3: Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata
1. Dopo l'articolo 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata) - 1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
- i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
II verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.».
Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del Codice civile, è inserito il seguente: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.».