Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 11299 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             



Consulenza privacy e e-commerce



L'Osservatorio contiene 11299 documenti sul diritto di internet.

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Account 16.01.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

E' reato creare account a nome di terzi

Cassazione V Sezione Penale n. 46674 del 14 dicembre 2007

sostituzione di persona: "consumandosi il reato "de quo" con la produzione dell'evento conseguente all'uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l'induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non � tanto l�ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la A.T.), in realt� inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa."
Spataro

 

S

SVOLGIMENTO

Con l’impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di ... in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 494 c.p., contestatogli “perché, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad A.T., creava un account di posta elettronica, ...@libero.it., apparentemente intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti della rete internet al nome della A.T., e così induceva in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della A.T.”.

Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 494 c.p. e per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.

Lamenta che non siano state confutate dalla corte fiorentina le critiche rivolte al convincimento di colpevolezza espresso dal primo giudice siccome basato sulla duplice errata considerazione, inerente la prima alla tutela di stampo civilistico al nome e allo pseudonimo, l’altra, più propriamente tecnico-informatica, alla sostenuta necessità di fornire all’ente gestore del servizio telefonico l’esatta indicazione anagrafica al momento della richiesta di fornitura della prestazione telematica.

Tali doglianze non possono essere condivise.

Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p.,è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.

In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa.

Il ricorrente disserta in ordine alla possibilità per chiunque di attivare un “account” di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. Ciò è vero, pacificamente. Ma deve ritenersi che il punto del processo che ne occupa sia tutt’altro.

Infatti il ricorso non considera adeguatamente che, consumandosi il reato “de quo” con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la A.T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.

E non vale obiettare che “il contatto non avviene sull’intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell’inserzionista”, dal momento che non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che “il rapporto descritto nel messaggio” sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso.

È appena il caso di aggiungere, per rispondere ad altra, peraltro fugace, contestazione difensiva, che l’imputazione ex art. 494 c.p.p. debitamente menziona pure il fine di recare – con la sostituzione di persona – un danno al soggetto leso: danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie, come il capo B) della rubrica (relativo al reato di diffamazione, peraltro poi estinto per remissione della querela) nitidamente delinea nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l’immagine o la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la A.T., a seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, “si ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale”).

Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

16.01.2012 Spataro



In molti casi, i negozi online non sono autorizzati a obbligare i clienti a creare un account | Autorità olandese per la protezione dei dati
Ecommerce - Vietato creare account per acquisti occasionali - le…
SOLO PRO - LONG - Approfondimento su nuove regole sugli account…
Recommendations 2/2025 on the legal basis for requiring the creation of user accounts on e commerce websites | European Data Protection Board
Belgio, 40.000 per marketing telefonico senza poter render conto del consenso
In 1979, IBM said computers should never make management decisions because they can’t be held accountable. | Fabio Moioli | 545 comments
DAAZ ‘Data Accountability from A to Zen’ Professionals National Data Protection Commission Luxembourg
The French SA fines SOLOCAL €900 000 | European Data Protection Board
Provvedimento del 13 novembre 2024 Garante Privacy - teleselling e accountability non ritenuta valida
SOLO PRO Privacy e sicurezza - come gestire il proprio account Google



Segui le novità in materia di Account su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - NM - i testi generati con ai (genai) possono essere sbagliati 0.097