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Ordinanza di rimessione alla sezioni unite.
"Per i sostenitori di tale indirizzo, inoltre, se appare certo che la violazione amministrativa citata si ponga in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'articolo 712 c.p., non altrettanto evidente è il rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione, sia pure nei limiti della fattispecie della violazione amministrativa: e ciò in quanto questa Corte ha affermato che integra il reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29965 del 24.6.2009 dep. 17.7.2009 rv 244673).
A tale orientamento giuridico se ne oppone, però, un altro di segno diametralmente opposto: e i sostenitori di tale indirizzo osservano che la conseguenza del primo orientamento - adottato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata - è che residuerebbero soltanto casi di scuola di applicabilità della fattispecie amministrativa: ciò in quanto non è ragionevolmente ipotizzabile che l'acquirente finale di un prodotto con segni falsi, acquistato dai venditori ambulanti, non sia a conoscenza della circostanza che quell'oggetto, proprio "per la qualità del bene, per la condizione di chi lo offre e per l'entità del prezzo" rappresenta il frutto della violazione dell'articolo 474 c.p.."
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16.01.2012 Spataro
Fonte: Cassazione
Dossier:
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