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Privacy 22.12.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Curia c-101/01: dati personali ed internet

Ambito di applicazione (Pubblicazione dei dati personali su Internet , cortesemente segnalataci dall'avvocato Patrizio Menchetti, www.menchlaw.com
Spataro

 

 

Comunicazione sulla GU  SENTENZA DELLA CORTE

     6 novembre 2003
nella causa C-101/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Göta hovrätt): Bodil Lindqvist,(1)
    ("Direttiva 95/46/CE ( Ambito di applicazione (Pubblicazione dei dati personali su Internet ( Luogo della pubblicazione ( Nozione di trasferimento di dati personali verso paesi terzi ( Libertà d'espressione
( Compatibilità con la direttiva 95/46 di una protezione più ampia dei dati personali da parte della normativa di uno Stato membro")
    (Lingua processuale: lo svedese)
    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")
Nel procedimento C-101/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Göta Hovrätt (Svezia), nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro Bodil Lindqvist, domanda vertente, in particolare, sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), la Corte, composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, dalla sig.ra F. Macken, e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 6 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1)L'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di telefono o informazioni relative alla loro situazione lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un "trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato", ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2)Un siffatto trattamento di dati personali non rientra in alcuna delle eccezioni che figurano nell'art. 3, n. 2, della direttiva 95/46.
3)L'indicazione del fatto che una persona si è ferita ad un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisce un dato personale relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 95/46.
4)Non si configura un "trasferimento verso un paese terzo di dati" ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46 allorché una persona che si trovi in uno Stato membro inserisce in una pagina Internet ( caricata presso una persona fisica o giuridica che ospita ("web hosting") il sito Internet nel quale la pagina può essere consultata e che è stabilita nello Stato stesso o in un altro Stato membro ( dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi terzi.
5)Le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale di libertà di espressione, o con altri diritti e libertà vigenti all'interno dell'Unione europea e che trovano corrispondenza, tra l'altro, nell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa interna che traspone la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.
6)Le misure adottate dagli Stati membri per garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni della direttiva 95/46 quanto al suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali e la tutela della vita privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46 a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima, qualora non vi osti alcun'altra disposizione del diritto comunitario.

22.12.2011 Spataro
Curia


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