Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Telelavoro 21.11.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Telelavoro: incentivi dalla legge 183 del 2011 legge stabilita' 2012

Meno contributi per varie categorie. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
Spataro

 

A

Art. 22
 
      Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,
            telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
 
  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a  decorrere  dal
1°  gennaio  2012,  per  i  contratti  di   apprendistato   stipulati
successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto  ai  datori  di  lavoro,  che  occupano   alle   proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio
contributivo del 100 per cento  con  riferimento  alla  contribuzione
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma  773,  quinto  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi  maturati
nei primi tre  anni  di  contratto,  restando  fermo  il  livello  di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi  maturati  negli
anni di contratto successivi al terzo. Con  effetto  dal  1°  gennaio
2012 l'aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto
percentuale. All'articolo 7, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  le  parole:  «lettera
i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».


  2. A decorrere dall'anno 2012  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   con   proprio   decreto   destina   annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma  4,  lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  successive  modificazioni,
una quota non superiore a 200  milioni  di  euro  alle  attivita'  di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per  cento
destinato   prioritariamente   alla   tipologia   di    apprendistato
professionalizzante  o  contratto  di  mestiere  stipulato  ai  sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
dell'articolo 4 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167.


  3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo  54,
comma l, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  la
lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi  eta'
prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi
residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione
femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10
punti percentuali quello maschile.  Le  aree  di  cui  al  precedente
periodo  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovano
applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del
6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  con
riferimento all'anno successivo». Per gli anni  2009,  2010,  2011  e
2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera
e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


  4. Al fine di incentivare l'uso del contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all'articolo
3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel
testo recato dall'articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato  dalla
direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio,»  sono
soppresse.


  5.  Sono  introdotte  le  seguenti  misure  di  incentivazione  del
telelavoro:
    a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e  di
lavoro  attraverso  il  ricorso  allo  strumento  del  telelavoro,  i
benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a),  della  legge  8
marzo 2000, n. 53, possono  essere  riconosciuti  anche  in  caso  di
telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
    b) al fine di facilitare l'inserimento  dei  lavoratori  disabili
mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l  dell'articolo
3  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  in  tema  di   assunzioni
obbligatorie e  quote  di  riserva  possono  essere  adempiuti  anche
utilizzando la modalità del telelavoro;
    c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le  modalita'  di
assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni  e  delle
convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo  11  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con  contratto
di telelavoro;
    d) al fine di  facilitare  il  reinserimento  dei  lavoratori  in
mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche  le  ipotesi  di  attivita'
lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.


  6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di  incentivi
fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale  e  in  tema  di
sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei  contributi  di
cui  all'articolo  26  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148,  sono  riconosciuti  in  relazione  a  quanto
previsto da contratti collettivi di  lavoro  sottoscritti  a  livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n.
98  del  2011,  le  parole:  «,  compresi   i   contratti   aziendali
sottoscritti ai sensi dell'accordo  interconfederale  del  28  giugno
2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.

  7. Per l'anno  2012  ciascuna  regione,  conformemente  al  proprio
ordinamento,  puo'  disporre  la  deduzione  dalla  base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di  quanto
previsto  da  contratti  collettivi  aziendali  o   territoriali   di
produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
presente comma  sono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della
regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
nonchè le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
dai deficit sanitari.

  8. Al fine di accelerare  la  piena  operativita'  del  credito  di
imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui  all'articolo
2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura
non  regolamentare  volto  a  stabilire  i  limiti  di  finanziamento
garantiti  da  ciascuna  delle  regioni   interessate,   nonche'   le
disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro  il  termine
di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

  9. Al fine di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  gravanti  sulle
imprese e di semplificare la gestione del  rapporto  di  lavoro  sono
introdotte le seguenti misure:
    a) l'articolo 11 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato;
    b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
  «f-bis) l'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente».

21.11.2011 Spataro



012 Telelavoro: comunicare ai tempi del corona virus
Coronavirus: quale l'impatto e come muoverci
Sistemista
La posta aziendale e' dell'azienda che la puo' leggere
Attuazione sul telelavoro domiciliare
Il telelavoro occasionale
Telelavoro,privacy e sicurezza: come usare i computer a distanza in azienda.
Telelavoro
E-work
Telelavoro: l'accordo generale a cui anche Confindustria ha aderito



Segui le novità in materia di Telelavoro su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.222