Art. 22
Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,
telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal
1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati
successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e'
riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio
contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli
anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio
2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto
percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera
i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto destina annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento
destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167.
3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54,
comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la
lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi eta'
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10
punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente
periodo nonche' quelle con riferimento alle quali trovano
applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del
6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con
riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo
parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo
3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel
testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono
soppresse.
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del
telelavoro:
a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i
benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a), della legge 8
marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di
telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili
mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell'articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni
obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche
utilizzando la modalità del telelavoro;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalita' di
assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle
convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto
di telelavoro;
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in
mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attivita'
lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.
6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi
fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di
sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di
cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto
previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n.
98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali
sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno
2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio
ordinamento, puo' disporre la deduzione dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di
produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della
regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonchè le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari.
8. Al fine di accelerare la piena operativita' del credito di
imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo
2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura
non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento
garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonche' le
disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono
introdotte le seguenti misure:
a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato;
b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente».