TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Proc. n. 19145 r.g. 2011 ... s.r.l. (avv. Capello) - R. (avv. Allasia) - ... di R.
M. (avv.Montanaro) Il Giudice designato dott.Umberto Scotti, esaminati gli atti, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.7.2011, ha pronunciato la seguente ORDINANZA FATTO § 1. La materia del contendere.
La ... s.r.l. chiede l'emanazione di un provvedimento cautelare nei confronti di A. R. e della Ditta ... di R. M. che, previo accertamento del carattere illegittimo e anticoncorrenziale della manomissione del Gruppo Facebook da essi operata in data 3.3.2011, imponga loro;
l'immediata modifica del nome del Gruppo Facebook da "..." a "...";
l'immediata rinomina di M. P. e Ma. Pa. quali amministratori del Gruppo;
l'astensione da ogni futuro intervento sul Gruppo predetto e l'eliminazione del nominativo del R. dagli amministratori e membri del Gruppo;
il tutto con il corredo della pubblicazione del provvedimento via Internet e a mezzo stampa e di congrua penale dissuasiva per il ritardo nell'adempiere.
La ... sostiene;
che il Gruppo Facebook "..." era stato creato nel 2009 dalla dott.ssa M. P., legale rappresentante della societa', utilizzando il proprio profilo personale e nominando amministratori il fratello Marco (consigliere e socio della ...) e A. R., all'epoca collaboratore addetto alla commercializzazione dei prodotti;
che la collaborazione con il R. era terminata a dicembre del 2010;
che a marzo del 2011 il R., previa comunicazione e-mail a numerosi clienti, aveva proceduto alla modifica del nome del Gruppo "..." in "...", alla rimozione di M. e Ma. Pa. da amministratori, alla sostituzione della foto identificativa del Gruppo, alla modificazione dell'indirizzo e-mail (restando invece immutato il numero di telefono ...), alla segnalazione nella sezione "Info" del sito "..." come "nuovo sito ...", alla persistente pubblicazione di numeroso materiale fotografico relativo a prodotti ...;
che la ... era una ditta individuale creata l'8.3.2011 e iscritta al Registro delle Imprese in data 11.3.2011, di cui era titolare M. R., moglie del R., che svolgeva attività di confezione e stampa di abbigliamento sportivo.
Secondo la ricorrente, il Gruppo Facebook "..." si configura come segno distintivo atipico, con funzione di identificazione e distinzione dell'imprenditore, utilizzabile con finalità pubblicitarie e promozionali; la ricorrente assume di aver essa solo il diritto di utilizzare in via esclusiva il Gruppo Facebook che porta il suo nome; aggiunge ancora la ricorrente la manipolazione ex adverso effettuata integra un atto di concorrenza sleale confusoria ex art.2598 n.1 c.c. ed eventualmente anche una condotta contraria ai principi della correttezza professionale ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c..
A. R., dopo aver eccepito l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice della Sezione Distaccata di ..., in considerazione della competenza della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Torino, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva nella propria qualità di ex dipendente non imprenditore.
Il R. ha contestato l'avversaria ricostruzione in fatto, a suo dire smentita dalle stesse regole che governano l'utilizzo e il funzionamento di Facebook, assumendo che se M. P. avesse effettivamente creato lei il Gruppo non sarebbe stato possibile per lui estrometterla agendo come semplice amministratore.
Il R. ha poi dedotto;
di essere stato lui, quando lavorava alle dipendenze di ..., a creare il Gruppo con propria password all'interno del suo personale profilo il Gruppo ...;
che le modifiche apportate alle informazioni di contatto del Gruppo erano state effettuate in seguito al furto delle password regolarmente denunciato;
che la paternità del Gruppo era esclusivamente riconducibile alla sua persona;
che era in corso una causa di lavoro fra lui e la ... per il recupero di rilevanti somme non corrisposte La ... di M. R., anch'essa dopo aver eccepito l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice della Sezione Distaccata di ... per la stessa ragione, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al social network Facebook e in assenza di qualsiasi contestazione rivolta da parte ricorrente al suo indirizzo.
Secondo la resistente, il Gruppo ad essa intitolato costituiva un semplice modo di socializzare fra persone appassionate del podismo; la ... precisava inoltre che essa, come la ..., commercializzava abbigliamento sportivo acquistato dal produttore, venduto a svariate aziende, e marchiato solo successivamente, ricavandone il corollario che la ... non poteva vantare alcun diritto di esclusiva.
Dopo la replica di parte ricorrente, che si è rimessa in ordine all'eccezione di incompetenza, con ordinanza del 15.6.2011, il Giudice della Sezione Distaccata di ..., dopo aver escluso la configurabilità di una questione di competenza ex art.38 c.p.c. e aver ravvisato una mera problematica di attribuzione degli affari civili nell'ambito della medesima sede giudiziaria, ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale che ha riassegnato il procedimento alla Sezione Specializzata in epigrafe.
§ 2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da A. R..
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da A. R. è infondata e va respinta.
Il R. sostiene di non essere legittimato nella propria qualità di mero ex dipendente, non imprenditore.
La sussistenza della legittimazione passiva ad causam, come è noto, attiene alla necessaria coincidenza fra il soggetto contro il quale l'azione è proposta e la controparte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e pertanto deve essere valutata alla stregua della prospettazione formulata dalla parte attrice; in effetti, nella fattispecie, la ... ha inequivocabilmente addebitato al R. precise condotte illecite volte ad interferire con l'utilizzo dei suoi segni distintivi.
Anche volendo riqualificare l'eccezione come eccezione di merito di difetto di titolarità soggettiva, il risultato non muta.
È altrettanto noto che anche il non imprenditore può concorrere nell'illecito concorrenziale ex art.2598 c.c., che presuppone sì un conflitto fra imprese in concorrenza almeno potenziale sul mercato, ma non esige che gli atti siano posti in essere direttamente dell'imprenditore concorrente; è infatti sufficiente che l'atto scorretto da parte di un terzo soggetto ( il cosiddetto "interposto") si rivolga in beneficio dell'imprenditore concorrente, che partecipa all'illecito quale "autore morale".
Lo schema che si realizza è sostanzialmente analogo a quello penalistico del concorso di persone nel reato "proprio", in cui la condotta materiale può essere realizzata dal c.d. extraneus in accordo con il complice dotato del requisito soggettivo previsto nella fattispecie criminosa.
In tal senso, ad esempio: "La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialita'"; tuttavia, non è esclusa la configurabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato), agisca per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta." (Cass.civ. 9.8.2007 n.17459; 20.3.2006 n.6117;11.4.2001 n.5375).
Inoltre occorre tener presente che l'imprenditore titolare di un diritto sul segno distintivo e in particolare sul marchio di impresa (cfr art.20 C.p.i.) ha il diritto di vietarne a terzi l'uso "nell'attività economica", concetto questo molto lato, che non presuppone l'uso diretto da parte di un imprenditore concorrente ma appare soddisfatto in ogni ipotesi di apprezzabile rilevanza economica dell'attività esercitata (come, ad esempio, si verifica nell'ipotesi di un uso promozionale del segno effettuato da un terzo non imprenditore ad oggettivo beneficio di un imprenditore concorrente).
§ 3. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla ....
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla ... è altrettanto infondata per le stesse ragioni sopra ricordate e i principi che governano l'esperimento dell'azione di concorrenza sleale, in presenza di un'attività posta in essere da un soggetto non imprenditore interposto in oggettivo beneficio di un imprenditore concorrente.
La ... non può protestarsi estranea alle deduzioni di cui al ricorso che indicano con chiarezza la neocostituita Ditta della moglie come il beneficiario delle attività concorrenziali illecite attribuite al R., tratteggiando in modo ampio e persuasivo il rapporto concorrenziale, quantomeno potenziale per il comune mercato di riferimento, fra le due imprese.
Non può certamente meritar consenso l'ulteriore assunto di ..., allorchè essa afferma che sia la ..., sia la ..., commercializzano abbigliamento sportivo acquistato "non marchiato" da un produttore generico che lo vende a svariate aziende che lo marchiano solo successivamente, per ricavarne indebitamente la conseguenza che la ... non può vantare alcun diritto di esclusiva.
La ... - è evidente - può vantare il diritto di esclusiva sulla sua Ditta - denominazione sociale e sul suo marchio ...: poco importa che lo applichi su prodotti acquistati a monte da un produttore generico, quand'anche fosse lo stesso da cui acquista i suoi capi la ... per marchiarli con il suo segno.
§ 4. Il fatto storico accertato.
Il fatto storico deve ritenersi accertato, almeno nei suoi tratti rilevanti agli effetti del decidere, quantomeno nel presente giudizio cautelare, improntato a carattere di sommarieta'.
A. R. ha infatti sostenuto nel suo scritto difensivo, sia pur con qualche ambiguita', di esser stato lui a cambiar denominazione del Gruppo Facebok intestandolo alla ...; del resto tutta la sua difesa, improntata alla deduzione della correttezza del suo operato alla stregua delle regole che governano la creazione e la gestione dei Gruppi Facebook, milita in tal senso.
Egli dice, in sostanza: ero io l'amministratore-fondatore, ho creato io il Gruppo e se non fosse così non avrei potuto modificarlo ed estromettere il preteso fondatore M. P., perchè cio', semplicemente, non è possibile in Facebook.
All'udienza del 6.7.2011 il R. ha precisato "di aver eseguito l'operazione di trasferimento del Gruppo Facebook da ... a ... perchè era il socio fondatore del Gruppo Facebook e quindi ne aveva i poteri e perchè essendo uscito da ... con controversie in corso (vertenza di lavoro da lui intentata contro ...) voleva evitare di utilizzare il nome ..., temendo ritorsioni legali per l'uso del nome." A parere del Giudice designato tali elementi - di concludente rilevanza ammissiva - sono più che sufficienti per la decisione cautelare, senza necessità di ulteriori approfondimenti circa gli aspetti controversi fra le parti circa le esatte modalità della creazione del Gruppo in questione (casella di posta elettronica e profili utilizzati, amministratore fondatore ....), poichè in ogni caso appare configurabile un evidente abuso di segni distintivi appartenenti alla società ricorrente e una condotta concorrenziale confusoria posta in essere in suo pregiudizio.
§ 5. Brevi note sui Gruppi Facebook.
Appare opportuna una breve illustrazione della natura dei Gruppi Facebooki, desunta dalle ampie indicazioni, sostanzialmente convergenti, fornite dalle parti.
Facebook è un c.d. "social network", che agisce nella rete Internet, che consente ad ogni utente (persona fisica o giuridica) di registrarsi con l'inserimento dei propri dati personali e fornendo un valido indirizzo di posta elettronica, creando un proprio spazio web (il c.d. "profilo Facebook) e di inserire dati ed immagini in apposite sezioni (Bacheca, Info, Foto e Video).
Il profilo di ciascun utente è immediatamente visibile in modo generalizzato ed è suscettibile di selezione con apposito strumento di ricerca.
È ben nota la caratteristica peculiare del sistema, rappresentata dalla c.d. "richiesta di amicizia", che consente la realizzazione di collegamenti di amicizia virtuale con altri utenti del network; in pratica ciascun "amico virtuale" riceve tramite mail le notizie pubblicate dai propri "amici" e può conversare in chat con gli amici collegati in quel momento via Internet.
Facebook consente poi ad ogni utente registrato di creare un apposito Gruppo, ossia uno spazio web che permette di inviare richiesta di adesioni al Gruppo a qualsiasi utente di Facebook.
Gli utenti che accettano diventano membri del Gruppo e ciò comporta la ricezione sul proprio profilo e mail associata le informazioni pubblicate da parte del creatore del Gruppo e anche eventualmente di interagire inserendo a loro volta commenti in Bacheca.
Tutto ciò premesso per l'opportuna contestualizzazione della vertenza, è evidente che la creazione di un Gruppo Facebook mira allo sfruttamento delle potenzialità di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati ad una certa persona o a un certo argomento.
In particolare tale strumento di contatto selettivo e mirato può essere estremamente utile quale veicolo collaterale di informazione e di promozione di una attività aziendale se il Gruppo è collegato ad una impresa commerciale. In questa prospettiva il Gruppo Facebook ha una precisa rilevanza economica e la stessa amicizia virtuale rappresenta un thesaurus di contatti qualificati potenzialmente produttivi di avviamento commerciale.
In questa prospettiva crolla l'argomentazione della difesa ..., che cerca di circoscrivere l'ambito delle attività intessute con il Gruppo ad un ambito meramente sociale, senza rilevanza economica: ben vero, questa è normalmente la chiave comunicativa dei soggetti che si "espongono e propongono" alla pubblica attenzione sui social networks, ma allorchè il soggetto che avvia i contatti e calamita le "amicizie virtuali" è dichiaratamente un imprenditore, tutto il tenore dei rapporti muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale.
Sotto altro profilo, il Gruppo Facebook, che pure si connota con l'uso della denominazione e dei marchi della ricorrente (cfr docc.18-24 di parte ricorrente), rappresenta un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1, c.c., che come è noto, protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente.
Recentemente la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620) ha attribuito rilievo in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio Internet prima della regolazione ad opera del Codice della proprietà industriale) in presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet.
§ 6. La tesi della paternità R..
Secondo il Giudice designato la tesi della paternità R. del Gruppo è palesemente destituita di fondamento.
Quand'anche fosse vero quanto sostenuto dal resistente (ossia che era stato lui a creare il Gruppo utilizzando la propria personale casella di posta elettronica e a segnalare i nomi dei co- amministratori, ossia M. e Ma. Pa.), cosa per vero contestata e tutt'altro che provata, è assolutamente dirimente il rilievo che tale attività è stata posta in essere in nome e per conto della ... e nel suo interesse, secondo lo stesso R. addirittura in qualità di dipendente della medesima (cosa allo stato sub judice dinanzi alla Sezione Lavoro di questo Tribunale).
Per vero, dal doc.32 prodotto da parte ricorrente, nei cui riguardi non è stata sollevata alcuna specifica contestazione, parrebbe invece che il collegamento alla mail sia stato variato a novembre 2010 da omissis@....com (ossia dalla mail aziendale ...) a omissis@hotmail.com, così smentendo le tesi del resistente.
Ciò ha legittimato l'ironica - ma non arbitraria - chiosa della difesa ricorrente, secondo cui la tesi del R. sarebbe paragonabile alla pretesa di un progettista Fiat di sostenere la propria titolarità di un prodotto aziendale da lui disegnato in costanza di rapporto lavorativo, dopo essere licenziato.
In ogni caso, e in linea assolutamente dirimente, il Gruppo Facebook utilizza la denominazione e il marchio della ... come emblema e segno di riconoscimento e cio', anche di per sè solo, costituisce manifestazione di concorrenza confusoria ex art.2598 n.1. c.c. e contraffazione del marchio ai sensi dell'art.20 C.p.i. (che, come è noto, si riferisce anche alla corrispondenza e alla pubblicita').
Di ciò era evidentemente ben conscio lo stesso R., che, seppur abusando del Gruppo e avvalendosi dei poteri attribuitigli solo in relazione alla sua pregressa collaborazione con la ..., ha cercato, non plausibilmente, di giustificare il proprio operato perchè "voleva evitare di utilizzare il nome ..., temendo ritorsioni legali per l'uso del nome." Con il che, il resistente, giustamente preoccupato di non usare indebitamente il nome altrui, si è semplicemente appropriato del segno, distraendolo a beneficio della neocostituita Ditta della moglie.
Tutte le considerazioni svolte dal R. sono inficiate da un difetto di fondo; ossia quello di privilegiare per l'attribuzione della titolarità del segno distintivo le regole interne di Facebook quale sorta di lex specialis, trascurando la supremazia delle norme generali che disciplinano i rapporti intersoggettivi nell'ambito statuale e in particolare nell'ambito dei rapporti commerciali sul mercato, a cui le regole associative di Facebook si debbono evidentemente inchinare.
In altre e più chiare parole: sarà verissimo che il socio fondatore di un Gruppo Facebook è l'unico soggetto che secondo le regole del social network può regolamentare e modificare il proprio Gruppo, ma ovviamente in ciò si dovrà attenere al rigoroso rispetto di tutte le norme dell'ordinamento, incluse quelle che proteggono nomi e segni distintivi altrui.
Diversamente opinando, si finirebbe paradossalmente per legittimare la creazione di personalità fasulle e l'apertura di gruppi ad essa collegate da parte di chi si attribuisca falsamente le generalita', magari celebri, di un'altra persona, sol che abbia creato per primo il profilo sul social network.
Per finire, qualsiasi collegamento fra la presente vertenza e il furto di password denunciato dal R. il 1°.4.2011 (doc.6 resistente R.) è da escludere poichè l'episodio è della fine di marzo mentre la modificazione del nome del Gruppo si colloca all'inizio dello stesso mese.
§ 7. I concreti profili di illiceita'.
La concreta illiceità della condotta denunciata dalla ricorrente risulta ampiamente documentata in atti;
all'inizio del mese di marzo 2011 la ... s.r.l. ha ricevuto missive di posta elettronica di soggetti vari che riferivano di aver ricevuto una comunicazione mail del sig.R. "R. A. ha cambiato il nome del Gruppo da ... a ..." (cfr doc.6 ricorrente, non contestato specificamente);
varie missive di posta elettronica (docc. 7-10 ricorrente) dimostrano la situazione di confusione ingenerata da tale condotta è obiettivo, documentalmente provato (doc.11 ricorrente) e non contestato che il nome del Gruppo "..." è stato modificato in "...";
i due amministratori P. sono stati rimossi dal R., come ammesso da parte resistente;
la fotografia identificativa del Gruppo è stata sostituita con l'immagine di un bambino (doc.11), circostanza non contestata;
nella sezione Info appare la notizia "Visita il nuovo sito ...: www.....com" (cfr doc.12 ricorrente), condotta questa di grave attitudine confusoria, diretta intenzionalmente ad accreditare negli utenti l'opinione di una continuità commerciale e giuridica fra ... e ..., oltretutto rafforzata dall'evidente analogia dei due nomi, che iniziano entrambi con l'inusuale sillaba "Sy";
nella sezione Info la confusione è emblematica perchè vi figurano dati ... (in particolare l'indirizzo di posta elettronica) e dati della ... (il telefono 011.92.11.962), in combinazione con la sopra ricordata qualificazione del sito ... come "nuovo sito ...";
in tal modo, come correttamente ricostruito da parte ricorrente, i membri del Gruppo Facebook ..., dopo essere stati informati della modifica del nome tramite mail, attraverso il link sono stati proiettati in un nuovo Gruppo apparentemente identico a quello precedente e di qui indirizzati ad una nuova società che commercializza anch'essa articoli sportivi in Torino, il tutto in un contesto che distorsivamente dichiara e accredita una insussistente continuità fra ... e ...;
nella sezione Foto appaiono numerose fotografie in cui è riconoscibile il marchio ... (doc.13 ricorrente).
§ 8. La posizione di ....
Il coinvolgimento di ... in tutto ciò non è seriamente dubitabile.
Il Gruppo ha preso il suo nome e gli "amici virtuali" sono stati reinstradati e indirizzati alla sua azienda commerciale neo costituita, concorrente della ....
Anche a non voler considerare il rapporto personale di coniugio fra la sig.ra M. R. e A. R., autore materiale delle condotte sopra illustrate, il che rende del tutto irrealistica ogni ipotesi diversa da quella di un concorso ideativo e commissivo fra i due, se non altro sul piano delle presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.2729 c.c., pare assorbente il rilievo dell'obiettivo beneficio ricevuto dalla ... per effetto delle condotte distrattive che hanno confuso il mercato e disorientato i contatti con gli amici Facebook di ....
Ai fini della repressione inibitoria (per giunta cautelare, basata sull'apprezzamento del mero fumus boni juris) della condotta concorrenziale sleale, che come è noto prescinde dall'elemento soggettivo (peraltro presunto ai fini della tutela risarcitoria: art.2600 c.c.) tutto ciè è più che sufficiente per l'adozione delle richieste misure anche nei confronti della Ditta beneficiaria, che, se non altro, ha tollerato le condotte illecite e si è appropriata dei relativi benefici commerciali.
§ 9. Il periculum in mora.
Non v'è dubbio sulla sussistenza del periculum in mora in costanza di un fenomeno distrattivo in atto, in cui gli associati del Gruppo Facebook di ... (abbastanza numeroso, oltre 230 persone, e comunque aperto a future adesioni) sono reindirizzati ad una ditta concorrente con informazioni fuorvianti, mentre ... ha diritto di recuperare i contatti privilegiati con coloro che avevano proposto "amicizia virtuale" interessandosi alla sua attività e alle sue proposte.
Il danno, poi, non è agevolmente quantificabile e in ogni caso il ripristino degli equilibri di mercato è tendenzialmente irreversibile.
§ 10. Le misure.
Vanno quindi adottate le misure richieste da parte ricorrente nei confronti di entrambi i resistenti.
La richiesta pubblicità può essere contenuta nell'immediata pubblicazione, a cura e spese, dei resistenti dell'ordinanza in formato integrale sul Gruppo Facebook, nonchè nell'autorizzazione alla ricorrente di provvedere analogamente alla pubblicazione sul proprio sito.
Non pare il caso di dar corso alla pubblicazione del provvedimento sulla stampa tradizionale, stante la natura telematica dell'abuso.
I resistenti dovranno provvedere entro tre giorni dalla comunicazione (in via telematica) dell'ordinanza, con il presidio della sanzione di euro 1.000,00= per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento.
§ 11. Le spese.
A norma dell'art.669 octies, commi 6 e 7, c.p.c. il Giudice deve regolare le spese processuali, giacchè il provvedimento emanato ha carattere anticipatorio e non meramente assicurativo.
Escluse le maggiori spese, riconducibili allo svolgimento delle attività processuali connesse alla proposizione del ricorso presso la Sezione Distaccata di ..., imputabili alla parte ricorrente, i resistenti, in solido fra loro, dovranno rifondere alla parte ricorrente la somma di euro 4.695,00= (di cui euro 195,00= per esposti, euro 1.500,00 per diritti, euro 2.500,00= per onorari, euro 500,00= per rimb.forf. 12,5% ex art.14 t.p.f.), oltre accessori di legge sugli imponibili.
P.Q.M.
Il Giudice designato, visti gli artt.669 sexies e 700 c.p.c., nonchè 131 C.p.i.;
1. ordina a A. R. e alla ... di R. M. di provvedere entro giorni tre dalla comunicazione telematica della presente ordinanza;
alla modificazione del nome del Gruppo Facebook da "..." a "...";
alla rinomina di M. P. e Ma. Pa. quali amministratori del Gruppo;
all'eliminazione del nominativo di A. R. dagli amministratori e membri del Gruppo;
all'astensione da ogni futuro intervento sul Gruppo Facebook predetto;
2. determina a carico dei resistenti A. R. e ... di R. M., in solido fra loro, una sanzione pecuniaria di euro 1.000,00= per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, decorsi i tre giorni di cui al punto 1;
3. dispone la pubblicazione della presente ordinanza, in formato integrale, a cura e spese dei resistenti, sul Gruppo Facebook per cui è causa;
4. autorizza la ricorrente a provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza, in formato integrale, sul proprio sito Internet;
5. dichiara tenuti e condanna A. R. e alla ... di R. M., in solido fra loro, a pagare alla ...
s.r.l. la somma di euro 4.695,00=, oltre accessori di legge sugli imponibili, a titolo di rifusione spese processuali.
6. si comunichi.
Torino, 7 luglio 2011 Il Giudice designato Umberto Scotti.