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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Trasparenza 02.11.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

CDS: password al consigliere comunale. Ne ha diritto. Open data ?

"proponeva istanza per avere copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente locale concernente il programma di contabilità"
Spataro

 

R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.n. 1136/2011, proposto da:
Caterina Giannoccaro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

il Comune di Sammichele di Bari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sezione I, n. 03859/2010, resa tra le parti e concernente l’accesso agli atti relativi all’ottenimento di copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente relativo al programma di contabilità.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di Bari.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Deramo e Caputi Jambrenghi.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:


FATTO

A) - Caterina Giannoccaro, consigliere di minoranza presso il comune di Sammichele di Bari, in data 23 aprile 2010 proponeva istanza per avere copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente locale concernente il programma di contabilità, impugnando poi, dinanzi al T.a.r. di Bari, il silenzio-rigetto formatosi su detta domanda per l’inutile decorso dei trenta giorni, per violazione degli artt. 2, 3 e 25, legge n. 241/1990, dell’art. 43, d.lgs. n. 267/2000, e dell’art. 17, statuto comunale, in assenza di un preciso provvedimento negativo esplicito ed in rapporto allo svolgimento più corretto del mandato amministrativo (non escludente il controllo contabile) ricevuto dagli elettori (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007, dec. n. 5020/2007 e dec. n. 4471/2005), nei cui confronti il diritto di accesso - garantito dal vincolo del segreto - si configurerebbe in termini diversi da quello operante per la generalità dei cittadini.

B) - Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, circa il quale i primi giudici disattendevano la preliminare eccezione d’inammissibilità per l’omessa impugnativa di un pregresso diniego, sollevata dall’ente locale, argomentando circa la novità e la specificità della successiva richiesta rimasta inevasa, mentre nel merito essi respingevano il ricorso (con spese ed onorari a carico della Giannoccaro), considerando consentita l’integrazione motivazionale postuma del discusso diniego in materia di accesso, ritenuto non invocabile ai fini di sola lettura (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 2966/2004), contrariamente a quanto direttamente appreso dall’interessata appellante, che riproponeva le stesse censure già dedotte in prima istanza (aggiungendovi una doglianza per la condanna alle spese subìta e ritenuta ingiusta) e deduceva l’errore di giudizio commesso nella gravata pronuncia, previo interpello dell’impresa autrice del programma informatico-contabile usato dal Comune di Sammichele di Bari, senza alcun pericolo d’indebita quanto occultata alterazione dei dati eventualmente riscontrati da chi vi acceda, fermo restando l’ingiusto accollo delle spese processuali a carico di chi attendeva semplicemente una risposta motivata, in base alla quale magari poter anche evitare l’iniziativa giurisdizionale.

C) - In realtà, l’ente non si sarebbe dotato di un sistema informatico articolato in diversi livelli operativi corrispondenti a differenziati profili di accesso, donde l’inaccoglibilità della domanda di accesso diretto ed anticipato al programma comunale informatico-contabile, per esigenze di garanzia di operatività del sistema, controbilanciate dalla possibilità di accessi successivi a dati e documenti contabili già formati.

L’ente intimato si costituiva in giudizio ed eccepiva l’impossibilità di evadere le numerosissime richieste di accesso (spesso meramente emulative), in pochi mesi formulate dalla Giannoccaro senza alcuna considerazione per le limitate risorse operative comunali e l’esigenza di non appesantirne eccessivamente la funzionalità, in relazione ad un sistema informatico adoperabile solo per necessità operative e non semplicemente informative, nonché privo di un (benché applicabile - per quanto non agevolmente - ma non applicato) profilo di sola lettura, contrariamente alle sommarie informazioni (tardivamente dedotte a titolo di censura d’appello), asseritamente ottenute dalla ditta interpellata.

La parte appellante, con memoria, replicava alle prospettate eccezioni comunali, dopo di che la vertenza passava in decisione.

DIRITTO

I) – L’appello è fondato e va accolto (con decisione in forma semplificata, ex art. 116 n. 4, c.p.a.-d.lgs. n. 104/2010), non potendosi condividere le argomentazioni dell’impugnata sentenza, poiché ogni procedimento avviato ad istanza di parte deve concludersi con un provvedimento esplicito adottato nei termini di legge (art. 2, legge n. 241/1990), per cui, ove la p.a. rimanga inerte, avverso il suo silenzio si potranno proporre le stesse doglianze deducibili contro l’atto che avrebbe dovuto essere emanato.

Tanto premesso, i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007 e dec. n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto dell’orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l’accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. risoluzioni 3 febbraio 2009 e 16 marzo 2010).

II) - E tanto deve dirsi pure per l’ottenimento di una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità: vantaggioso sistema che permette di non aggravare l’ordinaria attività amministrativa e che, nella specie, avrebbe potuto trarre giovamento dall’esperito e fruttuoso tentativo della Giannoccaro di ottenere dal competente centro assistenza clienti dell’A.P. System ogni informazione utile per poter configurare la semplice procedura necessaria per esercitare il discusso accesso in sola lettura (come desiderato dall’originaria ricorrente ed attuale appellante), sanzionato anche penalmente per il caso di eventuali tentativi truffaldini di manomissione dei dati.

Al che deve aggiungersi che il documento c’è (approvato ed esistente, sebbene caducato per omessa pubblicazione) e non viene meno per il fatto che sia di carattere informatico, come tale rientrante nell’ampia nozione di “documento”, nel senso più ampio del termine, senza eccezioni.

Conclusivamente, l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento del ricorso di prima istanza e riconoscimento dell’esistenza del titolo all’accesso, con le modalità di cui al dispositivo, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati fra le parti ivi costituite, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello n. 1136/2011, riforma l’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prima istanza ed ordina al Comune di Sammichele di Bari di consentire l’accesso entro giorni trenta (decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente decisione), mediante esibizione della richiesta password, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati tra le parti ivi costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, con l'intervento dei giudici:

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
        
        
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

02.11.2011 Spataro



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