Lessig nel 2004 diceva che gli avvocati avrebbero potuto limitare il successo di internet.
Oggi il caso è incredibilmente positivo: Nel caso del film pachistano o afgano, non voglio ricordare, per il quale si è chiesta l'inibizione urbi et orbi di upload del video contro le piattaforme (e non gli utenti).
Si dirà che le richieste vengono destituite di ogni fondamento, come timidamente dicevo anche io insieme a tanti altri.
Ma il come viene sostenuta la tesi è importante.
Rivoluzionario.
E' infondato perchè lo dice l'Agcom stessa.
E come lo dice ?
"la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente volta ad evitare l'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata o quantomeno l'ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito (l'affermazione si rinviene nella relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni su "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicato sul sito www.agcom.it il 12/2/2010; v. in particolare pag. 18): "
Che oggi l'Agcom cambi idea è politicamente scorretto.
Al magistrato picconatore il mio personale e più sentito abbraccio.
Felice di avervi detto quello che non andava fatto.
Le motivazioni sulla assoluta genericità della diffida sono da incorniciare.
Io chiederei ad un penalista se esistono estremi di reato per condotte simili, ma non essendo penalista mi limito a fotografare il problema.
"la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle "violazioni commesse", nel senso proprio del termine utilizzato dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 impone alla ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti web dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione; "
Altro commento su Altalex a firma Michele Iaselli che pubblica la sentenza.
Avevamo visto giusto. Leggete anche questo:
"che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l’indicazione dell’indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la ... Films s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria;"